Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2596/2025

Decisione (UE) 2025/2596 del Consiglio, dell'8 dicembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 19a riunione, in merito alle raccomandazioni e conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all’attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alla coopera

Pubblicato: 08/12/2025 In vigore dal: 08/12/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2596 del Consiglio, dell'8 dicembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 19a riunione, in merito alle raccomandazioni e conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all’attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all’asilo e al non respingimento EN: Council Decision (EU) 2025/2596 of 8 December 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Committee of the Parties to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, at its 19th meeting, on the recommendations and conclusions addressed to certain Parties on their implementation of that Convention, with regard to matters related to j

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2596 17.12.2025 DECISIONE (UE) 2025/2596 DEL CONSIGLIO dell'8 dicembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 19 a riunione, in merito alle raccomandazioni e conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all’attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all’asilo e al non respingimento IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, l’articolo 82, paragrafo 2, e l’articolo 84 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio ( 1 ) per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio ( 2 ) per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento, nella misura in cui tali questioni rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. La convenzione è entrata in vigore per l’Unione il 1 o ottobre 2023. (2) A norma dell’articolo 66, paragrafo 1, della convenzione, il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («GREVIO») deve vigilare sull’attuazione della convenzione da parte delle parti della convenzione («parti»). Conformemente all’articolo 68, paragrafo 11, della convenzione, il GREVIO deve adottare il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla parte interessata per attuare le disposizioni della convenzione. (3) Il comitato delle parti («comitato») può adottare raccomandazioni rivolte alla parte interessata, conformemente all’articolo 68, paragrafo 12, della convenzione sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO. Tali raccomandazioni fanno la distinzione tra le misure da adottare quanto prima, con l’obbligo di riferire al comitato entro un periodo di tre anni, e le misure che, pur importanti, non presentano lo stesso livello di necessità immediata. Trascorso il periodo di tre anni, la parte interessata deve riferire al comitato delle parti in merito alle misure intraprese in dieci settori specifici della convenzione. Sulla base di tale rapporto e di eventuali informazioni supplementari, il comitato adotta le conclusioni sull’attuazione di tali raccomandazioni elaborate dal segretariato del comitato. (4) A norma dell’articolo 68, paragrafo 3, della convenzione, le procedure di valutazione attuate a seguito della procedura di valutazione di base iniziale del GREVIO sono divise in cicli («cicli di valutazione tematica»). Il primo ciclo di valutazione tematica si intitola «Building Trust by Delivering Support, Protection and Justice» («Rafforzare la fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia») e riguarda 20 articoli della convenzione, vale a dire gli articoli 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 56. Nella sua 17 a riunione, il 17 dicembre 2024, il comitato ha adottato una decisione sulle raccomandazioni che il comitato è chiamato ad adottare sulla base dei rapporti elaborati dal GREVIO nell’ambito del primo ciclo di valutazione tematica, figurante nel documento IC-CP(2024)10 rev. (5) Si prevede che nella sua 19 a riunione dell’11 dicembre 2025 il comitato adotti i seguenti progetti di raccomandazioni (uno basato sul ciclo di valutazione di base e sette basati sul primo ciclo di valutazione tematica) e un progetto di conclusioni, sull’attuazione della convenzione ad opera di nove parti (rispettivamente «progetti di raccomandazioni» e «progetto di conclusioni», congiuntamente «atti previsti»): — raccomandazione sull’attuazione della convenzione di Istanbul da parte del Regno Unito, figurante nel documento IC-CP(2025)22prov; — raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte di Andorra, figuranti nel documento IC-CP(2025)23prov; — raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte del Belgio, figuranti nel documento IC-CP(2025)24revprov; — raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Francia, figuranti nel documento IC-CP(2025)25prov; — raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell’Italia, figuranti nel documento IC-CP(2025)26prov; — raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dei Paesi Bassi, figuranti nel documento IC-CP(2025)27prov; — raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell’Italia, figuranti nel documento IC-CP(2025)28prov; — raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Serbia, figuranti nel documento IC-CP(2025)29prov; e — conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Polonia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2025)30prov. (6) Gli atti previsti riguardano l’attuazione delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale, ad esempio per quanto concerne la protezione e l’assistenza per le vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica. Gli atti previsti riguardano altresì l’attuazione delle disposizioni della convenzione relative all’asilo e al non respingimento. Tali questioni sono disciplinate dall’acquis dell’Unione, in particolare dalla direttiva 2003/86/CE del Consiglio ( 3 ) , dalle direttive 2012/29/UE ( 4 ) , (UE) 2024/1346 ( 5 ) e (UE) 2024/1385 ( 6 ) del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) . Gli atti previsti avranno effetti giuridici, in quanto sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione poiché potrebbero influire in futuro sull’interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all’asilo e al non respingimento. (7) Va osservato che i progetti di raccomandazioni relative ad alcuni articoli della convenzione rientrano solo in parte nella competenza dell’Unione. Per quanto riguarda tali articoli, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri, in modo che, ad esempio: per quanto riguarda i progetti di raccomandazioni relative agli articoli 49 e 50 della convenzione, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri in materia di organizzazione e amministrazione interna dei rispettivi sistemi giudiziari; per quanto riguarda i progetti di raccomandazioni relative agli articoli 11 e 20 della convenzione, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri in materia di organizzazione ed erogazione di servizi sanitari e di assistenza medica; per quanto riguarda i progetti di raccomandazioni relative all’articolo 14 della convenzione, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione dei sistemi di istruzione, e, per quanto riguardai progetti di raccomandazioni relative all’articolo 31 della convenzione, non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri nel settore del diritto di famiglia. (8) Per quanto riguarda il Regno Unito, i progetti di raccomandazione rilevano la necessità di: armonizzare le definizioni giuridiche esistenti allineandole alla convenzione (articolo 3 della convenzione); garantire che le disposizioni della convenzione siano attuate senza discriminazioni e integrare nelle politiche le prospettive e le esigenze delle donne esposte alla discriminazione intersezionale (articolo 4 della convenzione); garantire risorse finanziarie appropriate e sostenibili per tutte le politiche volte a combattere la violenza nei confronti delle donne, e finanziamenti sostenibili per le pertinenti organizzazioni della società civile (articolo 8 della convenzione); rafforzare il riconoscimento delle organizzazioni della società civile e il sostegno alle medesime (articolo 9 della convenzione); assegnare agli organismi nazionali di coordinamento il mandato e le competenze necessari, garantire il coordinamento e l’attuazione delle politiche e delle misure volte a prevenire e a combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e garantirne il monitoraggio e la valutazione indipendenti, suffragati da dati pertinenti (articolo 10 della convenzione); armonizzare i sistemi di raccolta dei dati e garantire la raccolta sistematica di dati disaggregati sulla violenza nei confronti delle donne (articolo 11 della convenzione); garantire la formazione dei professionisti pertinenti sulle modalità per rispondere adeguatamente alla violenza nei confronti delle donne e indagare su di essa (articolo 15 della convenzione); rimuovere gli ostacoli all’accesso ai servizi di supporto generali (articolo 20 della convenzione); fornire a tutte le vittime servizi di supporto specializzati dotati di personale e risorse adeguati e aumentare il numero e la capacità delle case rifugio per le vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica (articoli 22 e 23 della convenzione); garantire che la violenza nei confronti di un minore possa essere considerata una circostanza aggravante indipendentemente dalla relazione che l’autore del reato ha con il minore (articolo 46 della convenzione); ridurre la vittimizzazione secondaria garantendo che le persone che indagano e perseguono gli atti di violenza nei confronti delle donne dispongano di competenze adeguate in tali materie, e garantire che i casi siano gestiti in modo efficiente e senza indugio (articolo 50 della convenzione); garantire l’introduzione e l’attuazione, ove necessario, di misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice (articolo 52 della convenzione); e garantire l’accesso a un rifugio adeguato e sicuro per tutte le donne e le ragazze durante la procedura di asilo e norme sensibili al genere nelle strutture di accoglienza (articolo 60 della convenzione). Poiché tale progetto di raccomandazione è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell’asilo e del non respingimento e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla sua adozione. (9) Per quanto riguarda Andorra, i progetti di raccomandazioni rilevano la necessità di: sviluppare una strategia globale a lungo termine per prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne contemplate dalla convenzione; garantire che le organizzazioni per i diritti delle donne siano pienamente coinvolte nell’elaborazione delle politiche e valutare periodicamente tali politiche sulla base di indicatori dettagliati (articolo 7 della convenzione); garantire che alle organizzazioni non governative (ONG) per i diritti delle donne siano concessi sovvenzioni e tempo sufficienti per svolgere le attività loro affidate (articolo 8 della convenzione); continuare a estendere la raccolta di dati disaggregati su tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione e assicurare che siano messi a disposizione dati completi sulle decisioni giudiziarie relative alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (articolo 11 della convenzione); estendere le campagne di prevenzione a tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione (articolo 12 della convenzione); garantire risorse umane sufficienti per i programmi destinati agli autori dei reati e garantire che i professionisti che lavorano in tali programmi abbiano qualifiche professionali adeguate; elaborare norme minime e introdurre un programma specifico per gli autori di violenze sessuali (articolo 16 della convenzione); garantire che i servizi di supporto specializzati soddisfino le esigenze delle vittime e che le donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo abbiano pieno accesso a tali servizi (articoli 22 e 60 della convenzione); intensificare gli sforzi per migliorare le operazioni di polizia tenendo conto di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne contemplate dalla convenzione e sensibilizzare i professionisti interessati (articoli 49 e 50 della convenzione); prendere misure per garantire che tutte le parti interessate effettuino, a cadenza regolare, valutazioni dei rischi per tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione (articolo 51 della convenzione); garantire che le misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice possano essere emesse senza indugio in caso di pericolo immediato e istituire un quadro giuridico chiaro che garantisca la corretta gestione di tali misure (articolo 52 della convenzione); e garantire che le vittime di tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione possano beneficiare di ordinanze di protezione e che le violazioni siano punite (articolo 53 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell’asilo e del non respingimento e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione. (10) Per quanto riguarda il Belgio, i progetti di raccomandazioni rilevano la necessità di: garantire una maggiore coerenza delle politiche e delle misure in materia di prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne tra i diversi livelli di autorità nel paese (articolo 7 della convenzione); garantire che i dati raccolti siano disaggregati e armonizzare la raccolta dei dati (articolo 11 della convenzione); assicurare che siano impartiti insegnamenti sulla nozione di consenso liberamente espresso nelle relazioni sessuali (articolo 14 della convenzione); introdurre una formazione iniziale e continua per i funzionari di ogni livello delle autorità di contrasto e per tutti gli operatori sanitari interessati, nonché adottare e diffondere norme di qualità per i corsi di formazione (articolo 15 della convenzione); intensificare il sostegno alla ripresa e all’indipendenza economica delle donne vittime di violenza attraverso misure pertinenti, e attuare percorsi di assistenza standardizzati nel settore sanitario per garantire l’identificazione delle vittime e il loro indirizzamento verso servizi di supporto specializzati appropriati (articolo 20 della convenzione); aumentare il numero e la capacità delle case rifugio riservate alle donne e garantire che i costi non costituiscano un ostacolo all’accesso alle stesse, nonché istituire una linea telefonica di sostegno a livello statale che funga da punto di contatto unico per tutte le vittime (articolo 22 della convenzione); garantire che le strutture di visita controllate assicurino la sicurezza dei minori e delle loro madri ed evitare la vittimizzazione secondaria (articolo 31 della convenzione); garantire che la procura dia priorità a tali casi e applichi una comprensione della violenza nei confronti delle donne basata sul genere e incentrata sulle vittime, assicurare che siano predisposte garanzie efficaci per prevenire il ricorso improprio alla mediazione, e prendere misure per evitare disparità nella risposta giudiziaria a tutti i casi di violenza nei confronti delle donne (articoli 49 e 50 della convenzione); rimuovere gli ostacoli al ricorso a misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice e a ordinanze di protezione e di ingiunzione e garantire che tali misure e ordinanze siano disponibili e accessibili a tutte le vittime e che possano essere richieste indipendentemente da altre procedure (articoli 52 e 53 della convenzione); e valutare l’attuazione delle ordinanze di protezione esistenti e garantire che tutte le ordinanze disposte siano attuate nella pratica per le vittime di ogni forma di violenza contemplata dalla convenzione (articolo 56 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione. (11) Per quanto riguarda la Francia, i progetti di raccomandazioni sull’attuazione della convenzione rileva la necessità di: sviluppare una strategia globale a lungo termine per prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne contemplate dalla convenzione e garantire che siano assegnate risorse adeguate all’organismo che coordina le politiche per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne; garantire che le associazioni per i diritti delle donne siano pienamente coinvolte nell’elaborazione delle politiche e valutare periodicamente tali politiche sulla base di indicatori predefiniti (articoli 3 e 7 della convenzione); proseguire gli sforzi per assicurare finanziamenti adeguati alle politiche volte a prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e garantire che le organizzazioni per i diritti delle donne dispongano di risorse finanziarie sufficienti e stabili per svolgere il loro lavoro (articolo 8 della convenzione); garantire che i dati raccolti dai servizi giudiziari siano disaggregati (articolo 11 della convenzione); migliorare gli sforzi e valutare l’impatto delle misure di prevenzione primaria (articolo 12 della convenzione); garantire che tutte le figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori dei reati ricevano una formazione in relazione a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e che tale formazione sia valutata (articolo 15 della convenzione); adottare e attuare norme minime per i programmi rivolti agli autori di violenza e valutarne l’impatto (articolo 16 della convenzione); garantire che in tutto il paese siano istituiti organismi di coordinamento e che i nuovi servizi di sportello unico predisposti per fornire sostegno alle donne vittime di violenza coinvolgano tutti gli organismi interessati (articolo 18 della convenzione); garantire che tutte le donne vittime di violenza abbiano accesso a una consulenza medico-legale e abbiano la possibilità di conservare le prove, e adottare ulteriori misure per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne con disabilità (articolo 20 della convenzione); garantire che in tutto il paese sia disponibile un servizio di supporto specializzato, anche per le donne vittime di violenza e i loro figli che risiedono in case rifugio, e garantire che tali servizi rispondano alla dimensione digitale della violenza nei confronti delle donne (articolo 22 della convenzione); fornire alle vittime di violenza sessuale assistenza medica, un supporto per superare il trauma, una consulenza medico-legale e assistenza psicologica (articolo 25 della convenzione); garantire la sicurezza delle vittime e dei loro figli al momento di determinare i diritti di custodia e di visita, ampliando l’applicazione delle misure volte a rafforzare la cooperazione tra gli organi giurisdizionali civili e penali, e garantire che vi siano strutture sufficienti per le visite sorvegliate (articolo 31 della convenzione); rafforzare le misure prese per incoraggiare le donne vittime di tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione a denunciare tali violenze e garantire adeguati servizi di accoglienza e sostegno; prendere misure per garantire che un maggior numero di casi di violenza sessuale raggiunga la fase dell’azione penale e proseguire gli sforzi per garantire una risposta giudiziaria adeguata a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne (articoli 49 e 50 della convenzione); garantire che in tutti i casi di violenza nei confronti delle donne siano effettuate sistematicamente valutazioni dei rischi (articolo 51 della convenzione); ricorrere maggiormente alle ordinanze di protezione e garantire che le violazioni siano punite (articolo 53 della convenzione); e limitare la vittimizzazione secondaria alla quale le donne vittime di violenza possono essere esposte durante il procedimento (articolo 56 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione. (12) Per quanto riguarda l’Italia, i progetti di raccomandazioni rilevano la necessità di: introdurre definizioni di violenza domestica e violenza nei confronti delle donne che siano in linea con l’articolo 3 della convenzione onde assicurare un uso comune di tali concetti (articolo 3 della convenzione), e garantire che il piano d’azione nazionale sulla violenza nei confronti delle donne affronti tutte le forme di detta violenza e sia corredato di un calendario, risorse finanziarie e indicatori per misurare i progressi; garantire una consultazione efficace della società civile e coordinare meglio l’attuazione delle politiche pertinenti (articolo 7 della convenzione); garantire finanziamenti sostenibili e a lungo termine per tutte le politiche e le misure volte a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne, e dotare le case rifugio di finanziamenti sufficienti e sostenibili (articolo 8 della convenzione); garantire la raccolta e la disaggregazione dei dati ad opera di tutte le parti interessate e armonizzare la raccolta dei dati (articolo 11 della convenzione); assicurare che siano impartiti insegnamenti sulla nozione di consenso liberamente espresso nelle relazioni sessuali (articolo 14 della convenzione); fornire una formazione iniziale e continua su tutte le forme di violenza nei confronti delle donne per tutte le figure professionali interessate (articolo 15 della convenzione); aumentare il numero e la capacità delle case rifugio assicurando un’adeguata distribuzione geografica e garantire un alloggio per tutte le vittime, provvedere affinché le vittime di mutilazioni genitali femminili abbiano accesso a una linea telefonica di sostegno e assicurare che il sostegno psicologico ai minori esposti alla violenza domestica o ad altre forme di violenza nei confronti delle donne non sia soggetto all’approvazione di entrambi i genitori (articoli 22, 23, 24 e 26 della convenzione); predisporre locali sicuri per le visite sorvegliate con il sostegno di figure professionali formate in materia di violenza domestica (articolo 31); garantire che i servizi di giustizia riparativa nei casi di reati che rientrano nell’ambito di applicazione della convenzione siano utilizzati con cautela e si basino sul consenso libero e informato della vittima (articolo 48 della convenzione); garantire che le autorità di contrasto rispondano in modo tempestivo e adeguato alle segnalazioni relative a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, e che in relazione a tali casi siano condotte indagini e azioni penali efficaci (articoli 49 e 50 della convenzione); assicurare che siano effettuate valutazioni sistematiche, basate su manuali e orientamenti, dei rischi per le vittime di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e rispondere alla necessità di includere nella valutazione i minori e i rischi a cui questi sono esposti (articolo 51 della convenzione); e garantire che, ove necessario, siano effettivamente emesse misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice, monitorarne l’attuazione e reagire in caso di violazione, nonché includere i minori nell’ambito di applicazione di tali misure e delle ordinanze di ingiunzione (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione. (13) Per quanto riguarda i Paesi Bassi, i progetti di raccomandazioni rilevano la necessità di: garantire che le definizioni contenute nei documenti strategici riflettano il fatto che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e allineare le definizioni contenute nella legislazione all’articolo 3, lettera b), della convenzione (articolo 3 della convenzione); garantire che le politiche e le misure adottate in relazione alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica siano coordinate e coprano tutte le forme di violenza nei confronti delle donne contemplate dalla convenzione, assegnare il ruolo di organismo di coordinamento a entità pienamente istituzionalizzate e dotate di mandati, competenze e risorse necessarie chiari e garantire il coinvolgimento delle ONG nell’elaborazione delle politiche (articolo 7 della convenzione); introdurre finanziamenti appropriati e sostenibili per le politiche e le misure relative a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica e garantire finanziamenti appropriati e sostenibili per le organizzazioni per i diritti delle donne (articolo 8 della convenzione); adattare le categorie di dati destinati all’uso da parte del settore della giustizia e delle autorità di contrasto e garantirne la disaggregazione (articolo 11 della convenzione); intensificare la formazione su tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione per tutte le figure professionali che si occupano delle vittime di violenza nei confronti delle donne, attingendo alle competenze delle organizzazioni per i diritti delle donne (articolo 15 della convenzione); intensificare gli sforzi per aumentare il numero e la capacità delle case rifugio e la loro idoneità a soddisfare le esigenze delle donne soggette a discriminazione intersezionale (articolo 22 della convenzione); garantire che nei casi di violenza nei confronti delle donne contemplati dalla convenzione siano condotte indagini e azioni penali efficaci e prendere misure per incoraggiare le donne vittime a sporgere denuncia, comprese le donne a rischio di discriminazione intersezionale (articoli 49 e 50 della convenzione); prendere misure per garantire valutazioni dei rischi sensibili al genere nei casi di violenza domestica e di altre forme di violenza nei confronti delle donne nell’ambito di una risposta multiagenzia (articolo 51 della convenzione); e riesaminare e ampliare il sistema delle ordinanze di ingiunzione e delle misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice onde allinearlo alla convenzione, affinché le autorità competenti possano emettere tali ordinanze e misure immediatamente in caso di pericolo imminente (articolo 52 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione. (14) Per quanto riguarda il Portogallo, i progetti di raccomandazioni rilevano la necessità di: garantire risorse finanziarie appropriate per l’attuazione delle strategie e dei piani d’azione nazionali e il finanziamento sostenibile delle organizzazioni per i diritti delle donne (articolo 8 della convenzione); garantire che i membri della magistratura ricevano una formazione iniziale e continua su tutte le forme di violenza nei confronti delle donne contemplate dalla convenzione e che tutte le figure professionali pertinenti ricevano una formazione continua in relazione alla violenza nei confronti delle donne (articolo 15 della convenzione); garantire che i programmi rivolti agli autori di violenze domestiche e sessuali siano sufficientemente disponibili, prevedano norme minime e siano valutati (articolo 16 della convenzione); sviluppare una risposta coordinata multiagenzia per tutte le forme di violenza nei confronti delle donne (articolo 18 della convenzione); istituire una linea telefonica di sostegno per le donne vittime di diverse forme di violenza, aumentare il numero e la capacità delle case rifugio riservate alle donne e destinate alle vittime di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, garantire la disponibilità di servizi di supporto specializzati ed eliminare l’obbligo per le donne vittime di denunciare il reato per avere accesso a una casa rifugio (articolo 22 della convenzione); dare priorità alla sicurezza e al rispetto dei diritti delle donne vittime e dei loro figli nell’attuazione delle visite sorvegliate (articolo 31 della convenzione); garantire una risposta rapida e sensibile al genere da parte dei funzionari delle autorità di contrasto in tutti i casi di violenza nei confronti delle donne, compresi quelli in ambito digitale; garantire che i casi siano oggetto di indagini efficaci (articoli 49 e 50 della convenzione); allineare alla convenzione il sistema delle misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice e il sistema delle ordinanze di protezione e di ingiunzione; e garantire che la portata e la durata delle ordinanze di protezione siano determinate caso per caso, che il monitoraggio di tali ordinanze sia rafforzato e che la loro violazione sia oggetto di sanzioni dissuasive (articoli 52 e 53 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione. (15) Per quanto riguarda la Serbia, i progetti di raccomandazioni rilevano la necessità di: armonizzare la definizione di violenza domestica figurante in tutte le leggi allineandola alla convenzione, garantire l’attuazione e il monitoraggio efficaci della strategia nazionale e assegnare risorse sufficienti all’organismo o agli organismi competenti responsabili del coordinamento, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione indipendente delle politiche e delle misure che affrontano tutte le forme di violenza nei confronti delle donne (articoli 3 e 7 della convenzione); garantire risorse finanziarie appropriate e sostenibili per la legislazione, le politiche e le misure volte a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e garantire finanziamenti sostenibili alle organizzazioni delle donne che forniscono servizi di supporto specializzati alle vittime (articolo 8 della convenzione); garantire che i dati raccolti siano disaggregati per fattori pertinenti e armonizzare la raccolta dei dati (articolo 11 della convenzione); garantire che periodicamente siano prese misure preventive per eliminare gli stereotipi di genere e promuovere campagne per sensibilizzare la società nel suo complesso a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, comprese quelle in ambito digitale (articolo 12 della convenzione); garantire l’organizzazione sistematica di una formazione iniziale e continua per tutte le figure professionali interessate (articolo 15 della convenzione); ampliare e fornire risorse adeguate per i programmi rivolti agli autori di violenze domestiche e adottare norme comuni (articolo 16 della convenzione); migliorare l’accesso delle vittime al sostegno finanziario, all’alloggio e all’occupazione e garantire una consulenza medico-legale gratuita (articolo 20 della convenzione); aumentare il numero delle case rifugio per garantire un alloggio sicuro a tutte le vittime, comprese quelle che subiscono discriminazioni intersezionali (articolo 22 della convenzione); assicurare che in tutto il paese vi siano centri di prima assistenza per le vittime di stupri e di violenze sessuali, accessibili indipendentemente dalla volontà della vittima di denunciare il reato (articolo 25 della convenzione); incoraggiare la segnalazione di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, sensibilizzando le autorità di contrasto affinché garantiscano risposte sensibili al genere, rafforzare la raccolta di prove e prendere misure per garantire un trattamento efficiente dei casi (articoli 49 e 50 della convenzione); garantire che gli agenti di polizia ricevano una formazione e orientamenti sulla valutazione dei rischi e coinvolgere tutte le istituzioni pertinenti nella valutazione (articolo 51 della convenzione); migliorare il monitoraggio e il rispetto delle misure d’urgenza e delle misure di protezione estesa, anche attraverso il monitoraggio elettronico; garantire la coerenza del processo e includere sistematicamente i minori sia nelle misure di protezione d’urgenza che nelle ordinanze di protezione a lungo termine (articolo 52 e 53 della convenzione); e garantire l’effettiva attuazione di tutte le misure di protezione delle vittime nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari e tutelare le vittime da intimidazioni, rappresaglie e rivittimizzazione, sostenendo il loro diritto a essere adeguatamente informate quando le ordinanze vengono emesse o gli autori dei reati sono rimessi in libertà o evadono (articolo 56 della convenzione). Poiché tali progetti di raccomandazioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione. (16) Per quanto riguarda la Polonia, i progetti di conclusioni rilevano la necessità di: garantire che le disposizioni della convenzione siano attuate senza discriminazioni e affrontare le molteplici forme di discriminazione cui alcuni gruppi di vittime sono esposte nell’accesso alla protezione e al sostegno (articolo 4 della convenzione); sviluppare politiche a livello nazionale, globali e coordinate per prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne contemplate dalla convenzione, e rafforzare i meccanismi di cooperazione interistituzionale tra le autorità per garantire l’accesso delle vittime ai meccanismi di sostegno e protezione (articolo 7 della convenzione); aumentare le risorse finanziarie per prevenire e combattere tutte le forme di violenza nei confronti delle donne, fornire finanziamenti alle ONG e garantire la partecipazione di queste ultime all’attuazione e al monitoraggio di tutte le politiche pertinenti (articolo 8 della convenzione); assegnare le risorse umane e finanziarie necessarie all’organismo di coordinamento per la convenzione e garantire il coinvolgimento delle organizzazioni per i diritti delle donne (articoli 9 e 10 della convenzione); garantire la raccolta di dati disaggregati e armonizzare la raccolta dei dati tra i servizi pertinenti (articolo 11 della convenzione); garantire che le misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice e le ordinanze di ingiunzione e di protezione possano essere emesse per tutte le forme di violenza contemplate dalla convenzione e garantire sanzioni in caso di violazione (articoli 52 e 53 della convenzione); e garantire un rapido accesso alle procedure di asilo per le donne richiedenti asilo, garantire procedure sensibili al genere e rispettare il principio di non-respingimento (articoli 60 e 61 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell’asilo e del non respingimento e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell’Unione, la posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di non opporsi alla loro adozione. (17) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (18) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e alTFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato delle parti, istituito a norma dell’articolo 67 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 19 a riunione, è di non opporsi all’adozione degli atti seguenti: 1) raccomandazione sull’attuazione della convenzione di Istanbul da parte del Regno Unito, figurante nel documento IC-CP(2025)22prov; 2) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte di Andorra, figuranti nel documento IC-CP(2025)23prov; 3) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte del Belgio, figuranti nel documento IC-CP(2025)24revprov; 4) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Francia, figuranti nel documento IC-CP(2025)25prov; 5) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell’Italia, figuranti nel documento IC-CP(2025)26prov; 6) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dei Paesi Bassi, figuranti nel documento IC-CP(2025)27prov; 7) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte dell’Italia, figuranti nel documento IC-CP(2025)28prov; 8) raccomandazioni sul rafforzamento della fiducia tramite sostegno, protezione e giustizia in base alla convenzione di Istanbul da parte della Serbia, figuranti nel documento IC-CP(2025)29prov; e 9) conclusioni sull’attuazione delle raccomandazioni relative alla Polonia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2025)30prov. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2025 Per il Consiglio Il presidente R. STOKLUND ( 1 ) Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1 o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione ( GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj ). ( 2 ) Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1 o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento ( GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj ). ( 3 ) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare ( GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/86/oj ). ( 4 ) Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI ( GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57 , http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj ). ( 5 ) Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ( GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj ). ( 6 ) Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica ( GU L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE ( GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2596/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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