Decisione UE In vigore

Decisione UE 2604/2024

Decisione (UE) 2024/2604 del Consiglio, del 25 giugno 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 – aprile 2028, dell’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 – aprile 2028, del protocollo

Pubblicato: 25/06/2024 In vigore dal: 25/06/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2604 del Consiglio, del 25 giugno 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 – aprile 2028, dell’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 – aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Council Decision (EU) 2024/2604 of 25 June 2024 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement between the European Union, Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway on an EEA Financial Mechanism for the period May 2021

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2604 8.10.2024 DECISIONE (UE) 2024/2604 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2024 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 – aprile 2028, dell’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 – aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Poiché persiste l’esigenza di ridurre le disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo, è opportuno istituire un nuovo meccanismo per i contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE e un nuovo meccanismo finanziario norvegese. (2) Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia i negoziati relativi a un accordo sui futuri contributi finanziari degli Stati EFTA-SEE alla coesione economica e sociale nello Spazio economico europeo. La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 – aprile 2028. Ciò costituirà il protocollo 38 quinquies dell'accordo SEE. La Commissione ha negoziato altresì, a nome dell'Unione, un accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028. (3) Il meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 – aprile 2028 («meccanismo finanziario del SEE») e il meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 – aprile 2028 («meccanismo finanziario norvegese») contribuiranno alla riduzione delle disparità economiche sociali nello Spazio economico europeo e al consolidamento delle relazioni fra gli Stati EFTA-SEE e gli Stati beneficiari. (4) Il meccanismo finanziario del SEE riflette i vantaggi che gli Stati EFTA-SEE traggono dalla loro partecipazione al mercato interno e tiene conto dell’obiettivo di promuovere il consolidamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra tutte le parti contraenti dell’accordo SEE conformemente all’articolo 115 dell’accordo SEE. (5) Il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese stabiliscono procedure speciali che aumentano l’efficienza dell’attuazione e della consultazione degli Stati beneficiari. In particolare, sia il meccanismo finanziario del SEE che il meccanismo finanziario norvegese prevedono consultazioni con la Commissione a livello strategico nel corso dei negoziati relativi ai memorandum d’intesa tra gli Stati donatori e gli Stati beneficiari. Includono inoltre modalità con cui la Commissione fornisce assistenza agli Stati beneficiari nell’ambito delle consultazioni sulle disposizioni per l’attuazione dei meccanismi. Tali garanzie contribuiranno all’attuazione efficiente e tempestiva dei meccanismi, tenendo nel contempo pienamente conto delle esigenze degli Stati beneficiari e delle difficoltà sostanziali che possono incontrare nell’attuazione dei meccanismi finanziari, anche in relazione ai valori e principi comuni del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. A tale riguardo, occorre prestare attenzione al diritto di uno Stato beneficiario di essere ascoltato, laddove intervengano misure quali la sospensione dei pagamenti e il recupero dei fondi. (6) Considerato che il meccanismo finanziario del SEE sarà aggiunto come protocollo aggiuntivo all’accordo SEE, l’Unione può, conformemente alle pertinenti procedure previste dai trattati, può sottoporre al comitato misto controversie sull’interpretazione o sull’applicazione del protocollo aggiuntivo, a norma dell’articolo 111 dell’accordo SEE. In conformità dell’articolo 89 dell’accordo SEE, il Consiglio SEE può esaminare qualsiasi questione che dia luogo a difficoltà. (7) Le disposizioni speciali relative alle importazioni nell’Unione di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda e della Norvegia, che figurano nei protocolli aggiuntivi dei rispettivi accordi di libero scambio con la Comunità economica europea ( 1 ) , sono scadute il 30 aprile 2021 e dovrebbero essere rivedute conformemente all’articolo 1 di tali protocolli aggiuntivi. Pertanto, parallelamente ai negoziati sui futuri contributi finanziari, e nell’ambito di un accordo globale, il 20 maggio 2021 il Consiglio ha anche autorizzato la Commissione ad avviare negoziati su un accordo relativo all’accesso al mercato per pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda e della Norvegia. (8) La sostituzione dei meccanismi finanziari esistenti con nuovi meccanismi, che prevedono procedure speciali, riguardano diversi periodi di tempo, diverse dotazioni finanziarie e diverse disposizioni di attuazione, nonché il rinnovo e l’estensione delle concessioni relative a taluni pesci e prodotti della pesca, che erano parte del pacchetto globale di negoziati, costituiscono nel complesso un importante sviluppo dell’associazione con gli Stati EFTA-SEE, che giustifica il ricorso all’articolo 217 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. (9) Ciascuno dei suddetti accordi e protocolli aggiuntivi prevede la propria applicazione provvisoria prima dell’entrata in vigore. (10) È opportuno che ciascun accordo e ciascun protocollo aggiuntivo sia firmato a nome dell’Unione europea, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, e sia applicato a titolo provvisorio. (11) Conformemente ai trattati, la Commissione dovrebbe assicurare la firma degli accordi e dei protocolli aggiuntivi, con riserva della loro conclusione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata la firma dell’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 – aprile 2028, dell’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 – aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda, con riserva della conclusione di detti accordi e protocolli aggiuntivi ( 2 ) . Articolo 2 La Commissione provvede alla firma dell’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 – aprile 2028, dell’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 – aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda, con riserva della loro conclusione. Articolo 3 Fatta salva la loro conclusione in una data successiva e in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla loro entrata in vigore, l’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 – aprile 2028 e l’accordo tra il Regno di Norvegia e l’Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 – aprile 2028 si applicano a titolo provvisorio, a norma rispettivamente dell’articolo 3, terzo comma, e dell’articolo 10, paragrafo 3, degli accordi, a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell’ultima notifica a tal fine ( 3 ) . Con riserva della sua conclusione in una data successiva e in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore, il protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia è applicato a titolo provvisorio, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del protocollo aggiuntivo, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultima notifica a tal fine ( 4 ) . Con riserva della sua conclusione in una data successiva e in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore, il protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda è applicato a titolo provvisorio, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo aggiuntivo, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultima notifica a tal fine ( 5 ) . Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2024 Per il Consiglio La presidente H. LAHBIB ( 1 ) GU L 141 del 28.5.2016, pagg. 18 e 22 . ( 2 ) Il testo degli accordi e dei protocolli aggiuntivi è pubblicato nelle GU L, 2024/2600, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2600/oj , GU L, 2024/2601, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2601/oj , GU L, 2024/2602, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/2602/oj , GU L, 2024/2603, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/2603/oj . ( 3 ) La data di applicazione a titolo provvisorio dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. ( 4 ) La data di applicazione a titolo provvisorio del protocollo aggiuntivo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. ( 5 ) La data di applicazione a titolo provvisorio del protocollo aggiuntivo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2604/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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