Decisione (UE) 2025/2610 del Consiglio, del 12 dicembre 2025, relativa alle modifiche dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra e della convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino
Decisione (UE) 2025/2610 del Consiglio, del 12 dicembre 2025, relativa alle modifiche dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra e della convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino
EN: Council Decision (EU) 2025/2610 of 12 December 2025 on amendments to the Monetary Agreement between the European Union and the Principality of Andorra and to the Monetary Agreement between the European Union and the Republic of San Marino
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2610
17.12.2025
DECISIONE (UE) 2025/2610 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2025
relativa alle modifiche dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra e della convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 219, paragrafo 3,
vista la raccomandazione della Commissione,
visto il parere della Banca centrale europea
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Dalla data d’introduzione dell’euro l’Unione ha competenza esclusiva per il diritto monetario.
(2)
Il Consiglio determina le modalità di modifica degli accordi per le questioni relative al regime monetario o valutario,
(3)
L’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra
(
2
)
e la convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino
(
3
)
(«accordi monetari») sono stati firmati rispettivamente il 30 giugno 2011 e il 27 marzo 2012.
(4)
A seguito della conclusione dei negoziati nel dicembre 2023, l’Unione si appresta a firmare l’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino rispettivamente («accordo di associazione»). Ai sensi dell’accordo di associazione e del protocollo quadro 3 sui servizi finanziari, Andorra e San Marino aderiranno progressivamente al mercato unico dei servizi finanziari. Andorra e San Marino dovranno pertanto recepire l’acquis dell’Unione, la nuova legislazione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e di servizi finanziari.
(5)
Gli accordi monetari e l’accordo di associazione prevedono che Andorra e San Marino diano attuazione agli atti giuridici dell’Unione. Tali atti giuridici dell’Unione sono elencati negli allegati degli accordi monetari e dell’accordo di associazione.
(6)
Gli atti giuridici dell’Unione in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, da attuare in virtù degli accordi monetari e dell’accordo di associazione, sono identici. Gli atti giuridici dell’Unione sui servizi finanziari si sovrappongono invece solo parzialmente. Gli atti giuridici dell’Unione che si applicano nell’ambito degli accordi monetari riguardano principalmente la normativa bancaria e finanziaria relativa alla vigilanza degli istituti finanziari aventi rilevanza per l’euro, mentre tutti gli atti giuridici dell’Unione in materia di servizi finanziari rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo di associazione.
(7)
Gli accordi monetari e l’accordo di associazione sono tra loro indipendenti e hanno finalità e basi giuridiche diverse. La base giuridica degli accordi monetari è l’articolo 219, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), per cui il Consiglio, che rappresenta solo gli Stati membri che hanno introdotto l’euro come loro moneta nazionale, delibera secondo la modalità usuale della maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea. L’accordo di associazione si basa sull’articolo 218 TFUE, in virtù del quale, previa approvazione del Parlamento europeo, il Consiglio, in rappresentanza di tutti gli Stati membri, è in grado di adottare una decisione relativa alla conclusione dell’accordo di associazione. Gli accordi monetari sono pertanto indipendenti dall’accordo di associazione e non possono essere integrati nello stesso.
(8)
È opportuno istituire un meccanismo per gestire la parziale sovrapposizione di compiti identici nell’ambito degli accordi monetari e garantire un’agevole interazione tra gli stessi. Una soluzione semplice e praticabile consiste nel modificare gli accordi monetari.
(9)
È opportuno inserire negli accordi monetari delle clausole in virtù delle quali vanno inclusi nell’accordo di associazione tutti i nuovi atti giuridici dell’Unione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e tutti i nuovi atti giuridici dell’Unione in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l’euro, una volta che tali atti giuridici dell’Unione diventino applicabili a norma dell’accordo di associazione. La valutazione dell’attuazione di tali atti giuridici dell’Unione, adottati in passato o da adottare in futuro, che sono diventati parte dell’accordo di associazione, dovrebbe essere effettuata nel quadro dell’accordo di associazione e potrebbe risultare pertinente per l’applicazione degli accordi monetari.
(10)
L’attuazione degli atti giuridici dell’Unione riguardanti il diritto monetario dovrebbero continuare a essere disciplinati esclusivamente dagli accordi monetari.
(11)
È opportuno inserire negli accordi monetari delle clausole che assicurino l’indipendenza degli accordi monetari e dell’accordo di associazione.
(12)
Gli atti giuridici dell’Unione in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l’euro e gli atti giuridici dell’Unione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che sono parte integrante dell’accordo di associazione, dovrebbero essere automaticamente integrati nell’accordo monetario e nella convenzione monetaria, in caso di sospensione parziale o totale o di denuncia dell’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’ambito della negoziazione di una modifica dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra e della convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino, («accordi monetari») la Commissione si adopera per apportare all’accordo e alla convenzione le modifiche seguenti:
a)
inserimento negli accordi monetari di clausole in virtù delle quali tutti gli atti giuridici dell’Unione in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l’euro e tutti i nuovi atti giuridici dell’Unione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo costituiscono parte integrante del pertinente allegato dell’accordo che stabilisce un‘associazione tra l’Unione europea e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino, rispettivamente («accordo di associazione») soltanto dopo che tali atti giuridici dell’Unione diventino applicabili a norma dell’accordo di associazione; tali clausole dovrebbero inoltre chiarire che, se un atto giuridico dell’Unione pertinente per l’applicazione dell’accordo monetario pertinente è adottato o modificato prima che il protocollo quadro 3 dell’accordo di associazione sui servizi finanziari diventi applicabile, esso sarà inserito nell’allegato degli accordi monetari e trasferito nel pertinente allegato dell’accordo di associazione una volta che tale atto giuridico dell’Unione sia diventato applicabile a norma dell’accordo di associazione;
b)
inserimento negli accordi monetari di clausole atte a garantire che la valutazione dell’attuazione di tutti gli atti giuridici dell’Unione in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l’euro e di tutti gli atti giuridici dell’Unione in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, adottati nel passato o da adottare in futuro, che sono parte integrante dell’allegato pertinente dell’accordo di associazione, effettuata nel quadro dell’accordo di associazione;
c)
inserimento negli accordi monetari di clausole in virtù delle quali gli atti giuridici dell’Unione in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l’euro e tutti gli atti giuridici dell’Unione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo elencati negli allegati dell’accordo di associazione siano chiaramente indicati come pertinenti per l’applicazione degli accordi monetari, in modo che la valutazione dell’attuazione di tali atti giuridici dell’Unione in Andorra e San Marino ai sensi dell’accordo di associazione possa essere effettuata contemporaneamente anche per gli accordi monetari;
d)
inserimento negli accordi monetari di clausole in virtù delle quali tutti i nuovi atti giuridici dell’Unione in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l’euro e tutti i nuovi atti giuridici dell’Unione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che sono parte integrante dell’accordo di associazione, sono automaticamente integrati negli allegati degli accordi monetari e la loro attuazione è valutata nel quadro degli accordi monetari, in caso di sospensione parziale o totale o di denuncia dell’accordo di associazione;
e)
inserimento negli accordi monetari di clausole atte a garantire che gli atti giuridici dell’Unione riguardanti il diritto monetario continuino a essere disciplinati esclusivamente dagli accordi monetari.
La Commissione informa Andorra e San Marino della necessità di modificare gli accordi monetari e della disponibilità dell’Unione in tal senso.
Articolo 2
1. La Commissione è autorizzata a negoziare, firmare e concludere le modifiche dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra, di cui all’articolo 1, in quattro lingue: catalano, francese, inglese e spagnolo. Il testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede.
2. La Commissione è autorizzata a negoziare, firmare e concludere le modifiche della convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino, di cui all’articolo 1, in lingua inglese.
3. La Banca centrale europea è pienamente associata ai negoziati di cui ai paragrafi 1 e 2 nella misura in cui riguardano l’ambito delle sue competenze.
4. La Commissione presenta i progetti di modifica dell’accordo monetario e della convenzione monetaria al comitato economico e finanziario (CEF) per parere.
5. La Commissione è autorizzata a concludere le modifiche agli accordi monetari a nome dell’Unione, a meno che il CEF non ritenga che le modifiche agli accordi monetari debbano essere presentate al Consiglio.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
S. LOSE
(
1
)
GU C, C/2024/4418, dell’8.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4418/oj
.
(
2
)
GU C 369 del 17.12.2011, pag. 1
.
(
3
)
GU C 121 del 26.4.2012, pag. 5
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2610/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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