Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2640/2025

Decisione (UE) 2025/2640 del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo quadro tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sullo scambio reciproco di informazioni ai fini dei controlli di sicurezza e delle verifiche dell’identità in relazione alle procedure di frontiera e alle domande di visto

Pubblicato: 16/12/2025 In vigore dal: 16/12/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/2640 del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo quadro tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sullo scambio reciproco di informazioni ai fini dei controlli di sicurezza e delle verifiche dell’identità in relazione alle procedure di frontiera e alle domande di visto EN: Council Decision (EU) 2025/2640 of 16 December 2025 authorising the opening of negotiations for a framework agreement between the European Union and the United States of America on the reciprocal exchange of information for security screenings and identity verifications relating to border procedures and visa applications

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2640 19.12.2025 DECISIONE (UE) 2025/2640 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2025 che autorizza l’avvio di negoziati per un accordo quadro tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sullo scambio reciproco di informazioni ai fini dei controlli di sicurezza e delle verifiche dell’identità in relazione alle procedure di frontiera e alle domande di visto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4, vista la raccomandazione della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Gli Stati Uniti d’America («Stati Uniti») hanno introdotto un nuovo requisito per essere ammessi o continuare a partecipare al programma «Viaggio senza visto» degli Stati Uniti, che consente ai cittadini dei paesi partecipanti di recarsi negli Stati Uniti senza visto per un massimo di 90 giorni per turismo o affari. Il nuovo requisito consiste nell’obbligo di stipulare un partenariato rafforzato per la sicurezza delle frontiere con il dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti. Di conseguenza, sul fronte dell’Unione è necessario un quadro comune per lo scambio di informazioni nel contesto del partenariato rafforzato al fine di facilitare e aumentare la certezza dello scambio di informazioni tra i partner. È pertanto opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo quadro tra l’Unione e gli Stati Uniti sullo scambio reciproco di informazioni ai fini dei controlli di sicurezza e delle verifiche dell’identità dei viaggiatori che si rendono necessari per determinare se l’ingresso o il soggiorno di un viaggiatore rappresenti un rischio per la sicurezza pubblica o l’ordine pubblico («accordo quadro»). Dovrebbe essere possibile utilizzare successivamente le informazioni scambiate a sostegno dei controlli e delle verifiche dell’identità dei viaggiatori, fatta salva l’applicazione dei pertinenti quadri per lo scambio di informazioni con gli Stati Uniti, anche in materia penale e di attività di contrasto, quali gli accordi per la prevenzione e la lotta contro le forme gravi di criminalità e gli accordi sulla reciproca assistenza giuridica, e solo ove necessario e autorizzato da un accordo o un’intesa bilaterale, al fine di sostenere le autorità competenti nei loro successivi sforzi volti a contrastare la migrazione irregolare e a prevenire, individuare e combattere i reati gravi e i reati di terrorismo, a condizione che tali sforzi avvengano nel contesto della gestione e del controllo delle frontiere. (2) L’accordo quadro non dovrebbe pregiudicare il funzionamento di altri accordi tra l’Unione o i suoi Stati membri e gli Stati Uniti, compresi gli accordi per la prevenzione e la lotta contro le forme gravi di criminalità per le attività di contrasto o gli accordi sulla reciproca assistenza giuridica in materia penale. (3) L’accordo quadro dovrebbe mirare a rispecchiare l’impegno degli Stati membri a partecipare al programma «Viaggio senza visto» degli Stati Uniti. È pertanto essenziale che l’Unione segnali chiaramente che, alla luce dell’avvio dei negoziati per l’accordo quadro, gli Stati Uniti dovrebbero procedere solamente dopo un periodo adeguato a esaminare se gli Stati membri abbiano concluso un accordo o un’intesa bilaterale nell’ambito del partenariato rafforzato per la sicurezza delle frontiere. (4) L’accordo quadro dovrebbe rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione («Carta»), segnatamente il diritto alla libertà e alla sicurezza di cui all’articolo 6 della Carta, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all’articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 della Carta, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all’articolo 47 della Carta, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa di cui all’articolo 48 della Carta e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene di cui all’articolo 49 della Carta. È opportuno che l’accordo quadro sia applicato in conformità di tali diritti e principi e nel debito rispetto del principio di proporzionalità conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. L’accordo quadro dovrebbe inoltre essere in linea con il capo V del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e con il capo V della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) nonché con i principi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (5) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e ha espresso un parere il 17 settembre 2025. (6) L’accordo quadro dovrebbe consentire la conclusione di intese e accordi bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati Uniti sulle materie disciplinate dall’accordo quadro, a condizione che le disposizioni di tali intese e accordi bilaterali siano compatibili con quelle dell’accordo quadro e con il diritto dell’Unione. Le intese o gli accordi bilaterali sulle materie disciplinate dall’accordo quadro e conclusi prima della sua entrata in vigore dovrebbero essere allineati all’accordo quadro. (7) È opportuno designare la Commissione quale negoziatore dell’Unione. (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (9) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa in conformità del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nel quadro dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e, fatta salva l’applicazione dell’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non è vincolata da essa né tenuta ad applicarla, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per un accordo quadro tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sullo scambio reciproco di informazioni ai fini dei controlli di sicurezza e delle verifiche dell’identità dei viaggiatori che si rendono necessari per determinare se il loro ingresso o soggiorno rappresenti un rischio per la sicurezza pubblica o l’ordine pubblico. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum alla presente decisione. Articolo 2 La Commissione è designata negoziatore dell’Unione. Articolo 3 I negoziati di cui all’articolo 1 sono condotti in consultazione con il gruppo «Scambio di informazioni in ambito GAI» (IXIM) del Consiglio, designato quale comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE, fatti salvi eventuali orientamenti che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione. La Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente e su richiesta di quest’ultimo, in merito allo svolgimento, ai progressi e all’esito dei negoziati, e gli trasmette quanto prima i documenti pertinenti affinché i membri del Consiglio dispongano di un termine ragionevole per prepararsi adeguatamente alle discussioni del gruppo relative ai prossimi negoziati sull’accordo quadro. Se del caso, o su richiesta del Consiglio, la Commissione redige una relazione scritta. Articolo 4 La Commissione è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, 16 dicembre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. BJERRE ( 1 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ). ( 2 ) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale) ( GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2640/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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