Decisione (UE) 2024/2669 del Consiglio, del 26 settembre 2024, relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di emendamento degli allegati II e III della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa e alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella 44a riunione del comitato permanente della convenzione
Decisione (UE) 2024/2669 del Consiglio, del 26 settembre 2024, relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di emendamento degli allegati II e III della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa e alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella 44a riunione del comitato permanente della convenzione
EN: Council Decision (EU) 2024/2669 of 26 September 2024 on the submission, on behalf of the European Union, of a proposal for the amendment of Appendices II and III to the Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats and on the position to be adopted, on behalf of the Union, at the 44th meeting of the Standing Committee to that Convention
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2669
10.10.2024
DECISIONE (UE) 2024/2669 DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2024
relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di emendamento degli allegati II e III della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa e alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella 44
a
riunione del comitato permanente della convenzione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa
(
1
)
(«convenzione di Berna») è stata conclusa dall’Unione con decisione 82/72/CEE del Consiglio
(
2
)
ed è entrata in vigore il 1
o
settembre 1982.
(2)
A norma dell’articolo 17 della convenzione di Berna, il comitato permanente alla convenzione di Berna («comitato permanente») può adottare gli emendamenti agli allegati di tale convenzione.
(3)
A norma dell’articolo 17 della convenzione di Berna, le proposte di emendamento devono essere presentate almeno due mesi prima della riunione del comitato permanente. L’Unione, in qualità di parte contraente della convenzione di Berna, può proporre emendamenti degli allegati di tale convenzione.
(4)
Alla luce della raccomandazione n. 56 (1997) del comitato permanente relativa agli orientamenti da prendere in considerazione nel formulare proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione e nell’adottare gli emendamenti, le considerazioni pertinenti all’inserimento delle specie negli allegati della convenzione di Berna comprendono fattori ecologici e scientifici, quali lo stato di conservazione, le tendenze delle popolazioni e le minacce.
(5)
L’articolo 2 della convenzione di Berna stabilisce l’obiettivo di raggiungere un livello di popolazione di flora e fauna selvatiche che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative e delinea il contesto generale per le misure adottate dalle parti contraenti. Tale obiettivo può essere preso in considerazione nel proporre un emendamento degli allegati della convenzione di Berna.
(6)
Negli ultimi decenni lo stato di conservazione del lupo (
Canis lupus
) ha registrato una tendenza positiva. La specie ha visto un’ottima ripresa in tutto il continente europeo, con una notevole espansione della sua area di distribuzione. La sua popolazione ha raggiunto un significativo aumento, i cui livelli stimati nell’Unione sono quasi raddoppiati in 10 anni, da 11 193 esemplari nel 2012 fino a raggiungere i 20 300 esemplari nel 2023. Le relazioni indicano che i livelli delle singole popolazioni sono in costante crescita in tutto il continente. Nonostante le minacce cui il lupo è ancora esposto, la marcata ripresa delle popolazioni e l’aumento dell’area di distribuzione in tutto il continente negli ultimi decenni sono un segno della grande adattabilità e resilienza di questa specie.
(7)
Allo stesso tempo, la continua espansione dell’area di distribuzione del lupo in Europa e la ricolonizzazione di nuovi territori hanno generato crescenti sfide socioeconomiche per quanto riguarda la coesistenza con le attività umane. In particolare ciò è dovuto all’incidenza dei danni al bestiame, che colpiscono sempre più regioni e Stati membri e non solo.
(8)
I dati più recenti sulle dimensioni della popolazione, provenienti dalla valutazione sullo stato del lupo effettuata nel 2022 dalla Large Carnivore Initiative for Europe per la convenzione di Berna e dall’analisi approfondita sullo stato del lupo nell’Unione del 2023, forniscono sufficienti prove a sostegno dell’adeguamento dello status di protezione del lupo nell’ambito della convenzione di Berna.
(9)
È pertanto opportuno adeguare il livello di protezione del lupo. La specie, che attualmente figura nell’allegato II della convenzione di Berna, dovrebbe essere oggetto della protezione derivante dall’inserimento nell’allegato III e dall’articolo 7 di tale convenzione.
(10)
L’adeguamento del livello di protezione del lupo consentirebbe maggiore flessibilità per affrontare le crescenti sfide socioeconomiche relative al lupo e legate alla continua espansione della sua area di distribuzione in Europa e alla ricolonizzazione di nuovi territori.
(11)
La raccomandazione n. 163 (2012) del comitato permanente della convenzione di Berna, adottata il 30 novembre 2012 e relativa alla gestione delle popolazioni di grandi carnivori in espansione, invita le parti contraenti della convenzione a collaborare, se del caso, con altri Stati che condividono le stesse popolazioni per mantenerle sane e in uno stato di conservazione soddisfacente. Questa collaborazione, che implica misure di coesistenza e protezione, rimarrà necessaria e rilevante se il lupo sarà inserito nell’allegato III della convenzione di Berna.
(12)
Pertanto, in vista della preparazione della 44
a
riunione del comitato permanente che si terrà nel 2024, l’Unione dovrebbe presentare una proposta di emendamento degli allegati II e III della convenzione di Berna al fine di rimuovere il lupo (
Canis lupus
) dall’allegato II e inserirlo nell’allegato III. La Commissione dovrebbe comunicare tale proposta al segretariato della convenzione di Berna.
(13)
È opportuno stabilire inoltre la posizione da adottare a nome dell’Unione nella 44
a
riunione del comitato permanente dal momento che le decisioni che emendano gli allegati della convenzione di Berna saranno vincolanti per l’Unione.
(14)
L’Unione dovrebbe sostenere l’emendamento proposto al fine di rimuovere il lupo (
Canis lupus
) dall’allegato II della convenzione di Berna e inserirlo nell’allegato III di tale convenzione.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. In vista della 44
a
riunione del comitato permanente della convenzione di Berna («comitato permanente»), l’Unione presenta una proposta volta a rimuovere il lupo (
Canis lupus
) dall’allegato II, «Specie di fauna rigorosamente protette» della convenzione di Berna e inserirlo nell’allegato III, «Specie di fauna protette» di tale convenzione.
2. La Commissione, a nome dell’Unione, comunica la proposta di cui al paragrafo 1 al segretariato della convenzione di Berna.
Articolo 2
La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 44
a
riunione del comitato permanente consiste nel sostenere la rimozione del lupo (
Canis lupus
) dall’allegato II della convenzione di Berna e l’inserimento nell’allegato III di tale convenzione.
Articolo 3
In funzione degli sviluppi nell’ambito della 44
a
riunione del comitato permanente, durante le riunioni di coordinamento in loco i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’articolo 2 senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, 26 settembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
LÓGA M.
(
1
)
GU L 38, del 10.2.1982, pag. 3
.
(
2
)
Decisione del Consiglio 82/72/CEE, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (
GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2669/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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