Decisione (UE) 2024/2687 del Consiglio, dell’8 ottobre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna e in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno riguardo all’adozione di norme tecniche per la navigazione interna
Decisione (UE) 2024/2687 del Consiglio, dell’8 ottobre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna e in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno riguardo all’adozione di norme tecniche per la navigazione interna
EN: Council Decision (EU) 2024/2687 of 8 October 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the European Committee for drawing up standards in the field of inland navigation and within the Central Commission for the Navigation of the Rhine with regard to the adoption of technical standards in inland navigation
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2687
14.10.2024
DECISIONE (UE) 2024/2687 DEL CONSIGLIO
dell’8 ottobre 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna e in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno riguardo all’adozione di norme tecniche per la navigazione interna
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868, modificata dalla convenzione firmata a Strasburgo il 20 novembre 1963 che modifica la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno («convenzione»), è entrata in vigore il 14 aprile 1967. La convenzione mantiene la Commissione centrale per la navigazione sul Reno («CCNR») e il regime per la navigazione interna del Reno istituito nel 1815. Nel quadro della CCNR, il 3 giugno 2015 è stato istituito il Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna («CESNI») al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell’informazione e gli equipaggi.
(2)
La direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
fa riferimento alle più recenti norme CESNI stabilendo requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, ossia le norme europee che stabiliscono i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna («ES-TRIN»). La CCNR fa inoltre riferimento alle norme più recenti nei suoi regolamenti del Reno. A norma degli articoli 22 e 23 della convenzione, la CCNR può adottare risoluzioni vincolanti che stabiliscono requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna per la navigazione interna del Reno. Le norme tecniche che saranno adottate dal CESNI saranno pertanto vincolanti non appena le pertinenti risoluzioni vincolanti della CCNR faranno riferimento a tali norme tecniche.
(3)
A norma della convenzione, la CCNR può modificare il proprio quadro normativo in materia di servizi d’informazione fluviale («RIS») incorporandovi un riferimento alle norme tecniche adottate dal CESNI e rendendo tali norme tecniche obbligatorie nell’ambito dell’applicazione della convenzione.
(4)
Nella sessione del 17 ottobre 2024 il CESNI è chiamato ad adottare una norma europea aggiornata che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna 2025/1 («ES-TRIN 2025/1») e la norma europea per i servizi d’informazione fluviale 2025/1 («ES-RIS 2025/1»). A seguito dell’adozione di tali norme, la CCNR intende adottare nella sessione plenaria del 5 dicembre 2024 una risoluzione che modifica i regolamenti del Reno per inserire il riferimento alle norme ES-TRIN 2025/1 ed ES-RIS 2025/1. Le norme ES-TRIN 2025/1 ed ES-RIS 2025/1 sostituiscono, rispettivamente, le norme ES-TRIN 2023/1 ed ES-RIS 2023/1.
(5)
La norma ES-TRIN 2025/1 stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa include disposizioni concernenti la costruzione, l’allestimento e l’equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni particolari riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni riguardanti le apparecchiature per il sistema di identificazione automatica, disposizioni in materia di identificazione delle navi, un modello di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l’applicazione della norma tecnica.
(6)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CESNI e di CCNR, in quanto la norma ES-TRIN 2025/1 sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione. A norma degli articoli 31 e 32 della direttiva (UE) 2016/1629, la Commissione è tenuta ad adottare atti delegati che facciano riferimento alla versione più recente della norma ES-TRIN e a stabilire la data della sua applicazione, a condizione che le modifiche nel processo decisionale del CESNI non pregiudichino gli interessi dell’Unione.
(7)
La norma ES-RIS 2025/1 stabilisce norme e specifiche tecniche uniformi per sostenere i RIS e garantire la loro interoperabilità. Le norme e specifiche tecniche stabilite nella norma ES-RIS 2025/1 corrispondono alle norme e specifiche tecniche la cui adozione è prevista dalla direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, in particolare nei settori seguenti: sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna, sistema elettronico di segnalazione navale, avvisi ai naviganti, sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti e compatibilità delle apparecchiature necessarie per l’uso dei RIS.
(8)
Le specifiche tecniche per i RIS si basano sui principi tecnici definiti nell’allegato II della direttiva 2005/44/CE e tengono conto del lavoro svolto in questo ambito dalle organizzazioni internazionali competenti.
(9)
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CESNI, poiché la norma ES-RIS 2025/1 sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulle specifiche tecniche vincolanti adottate nel quadro della direttiva 2005/44/CE.
(10)
Si prevede che, nella sua prossima sessione plenaria, la CCNR adotterà risoluzioni che modificheranno i regolamenti del Reno al fine di includere un riferimento alle norme ES-TRIN 2025/1 ed ES-RIS 2025/1. Tali modifiche avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 1 e 22 della convenzione. Di conseguenza, è inoltre opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CCNR.
(11)
Per consentire il massimo livello di sicurezza della navigazione interna, seguire l’evoluzione tecnica in tale settore e garantire la compatibilità dei requisiti per le navi e la compatibilità dei servizi d’informazione fluviale in Europa, è importante che i requisiti tecnici per le navi e i servizi d’informazione fluviale siano quanto più possibile armonizzati nei vari regimi giuridici europei. In particolare, gli Stati membri che sono anche membri della CCNR dovrebbero essere autorizzati a sostenere le decisioni che armonizzano le norme della CCNR con quelle applicate nell’Unione.
(12)
L’Unione non è membro della CCNR né del CESNI. La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere espressa dagli Stati membri che sono membri di tali organi, agendo di concerto nell’interesse dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna («CESNI») con riguardo all’adozione delle norme ES-RIS 2025/1 ed ES-RIS 2025/1 è di approvarne l’adozione.
2. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno («CCNR») è di sostenere tutte le proposte di allineamento dei regolamenti del Reno della CCNR alle norme ES-TRIN 2025/1 ed ES-RIS 2025/1.
Articolo 2
1. Gli Stati membri che sono membri del CESNI esprimono la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
2. Gli Stati membri che sono membri della CCNR esprimono la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
Articolo 3
Modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all’articolo 1 possono essere concordate senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, l’8 ottobre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
VARGA M.
(
1
)
Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (
GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118
).
(
2
)
Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (
GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2687/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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