Decisione (PESC) 2024/2695 del Consiglio, del 14 ottobre 2024, che modifica la decisione (PESC) 2018/1544, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
Decisione (PESC) 2024/2695 del Consiglio, del 14 ottobre 2024, che modifica la decisione (PESC) 2018/1544, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
EN: Council Decision (CFSP) 2024/2695 of 14 October 2024 amending Decision (CFSP) 2018/1544 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2695
15.10.2024
DECISIONE (PESC) 2024/2695 DEL CONSIGLIO
del 14 ottobre 2024
che modifica la decisione (PESC) 2018/1544, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1544
(
1
)
relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche.
(2)
Le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2018/1544 si applicano fino al 16 ottobre 2024. In base a un riesame di tali misure risulta opportuno prorogarne la validità fino al 16 ottobre 2025.
(3)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1544,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 8 della decisione (PESC) 2018/1544 è sostituito dal seguente:
«
Articolo 8
1. La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2026. La presente decisione è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano in relazione alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato fino al 16 ottobre 2025.
2. Le eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafi 7, 8 e 9, per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Lussemburgo, il 14 ottobre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(
1
)
Decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (
GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2695/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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