Decisione (UE) 2024/2751 del Consiglio, del 14 ottobre 2024, relativa alla conclusione dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra
Decisione (UE) 2024/2751 del Consiglio, del 14 ottobre 2024, relativa alla conclusione dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra
EN: Council Decision (EU) 2024/2751 of 14 October 2024 on the conclusion of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2751
31.10.2024
DECISIONE (UE) 2024/2751 DEL CONSIGLIO
del 14 ottobre 2024
relativa alla conclusione dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, un accordo commerciale multilaterale con i paesi membri della Comunità andina che condividevano l’obiettivo di concludere un accordo commerciale ambizioso, globale ed equilibrato.
(2)
I negoziati si sono conclusi e l’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra («accordo»), è stato siglato il 23 marzo 2011.
(3)
Conformemente alla decisione 2012/735/UE del Consiglio
(
2
)
, l’accordo è stato firmato a nome dell’Unione in data 26 giugno 2012, con riserva della sua conclusione, ed è stato applicato in via provvisoria.
(4)
È opportuno approvare l’accordo.
(5)
L’accordo non pregiudica il diritto degli investitori degli Stati membri di fruire di un trattamento più favorevole nei casi in cui lo prevedano accordi relativi agli investimenti di cui uno Stato membro e un paese andino firmatario siano parti.
(6)
Come previsto dall’articolo 218, paragrafo 7, del trattato, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare le modifiche dell’accordo in materia di indicazioni geografiche che devono essere adottate dal comitato per il commercio su proposta del sottocomitato per la proprietà intellettuale a norma dell’articolo 209, paragrafo 2, dell’accordo.
(7)
È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione di cui tali indicazioni geografiche godono che in forza dell’accordo.
(8)
L’accordo non dovrebbe essere interpretato come accordo che conferisce diritti o impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi a organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra
(
3
)
, è approvato a nome dell’Unione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 330, paragrafo 1, dell’accordo per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo.
Articolo 3
Ai fini dell’articolo 209, paragrafo 2, dell’accordo, le modifiche dell’accordo in materia di indicazioni geografiche che devono essere adottatedal comitato per il commercio su proposta del sottocomitato per la proprietà intellettuale sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione. Se, nel caso di obiezioni sollevate nei riguardi di un’indicazione geografica, le parti interessate non giungono a un accordo, la Commissione adotta una posizione sulla base della procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
(
4
)
.
Articolo 4
1. Una denominazione protetta a norma dell’appendice 1 dell’allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) dell’accordo può essere utilizzata da ogni operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla corrispondente specifica.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione provvedono a far rispettare la protezione di cui all’articolo 210 dell’accordo, anche su richiesta di una parte interessata.
Articolo 5
L’accordo non è interpretato come un accordo che conferisce diritti o impone obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi a organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a, Lussemburgo, il 14 ottobre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(
1
)
Approvazione dell'11 dicembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1
.
(
3
)
L’accordo è stato pubblicato nella
GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3
unitamente alla decisione relativa alla firma.
(
4
)
GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2751/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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