Decisione (UE) 2024/2780 del Consiglio, del 29 gennaio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella terza sessione dell’assemblea delle parti contraenti del protocollo sull’eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco
Decisione (UE) 2024/2780 del Consiglio, del 29 gennaio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella terza sessione dell’assemblea delle parti contraenti del protocollo sull’eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco
EN: Council Decision (EU) 2024/2780 of 29 January 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union at the third session of the Meeting of the Parties to the Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2780
29.10.2024
DECISIONE (UE) 2024/2780 DEL CONSIGLIO
del 29 gennaio 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella terza sessione dell’assemblea delle parti contraenti del protocollo sull’eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33, 113, 114 e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il protocollo sull’eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco
(
1
)
(«protocollo») è stato concluso dall’Unione con la decisione 2016/1749 del Consiglio
(
2
)
ed è entrato in vigore il 25 settembre 2018.
(2)
A norma dell’articolo 33, paragrafo 5, del protocollo, l’assemblea delle parti contraenti («APC») adotta le decisioni necessarie per promuovere un’applicazione efficace del protocollo.
(3)
Nella terza sessione, che si terrà dal 12 al 15 febbraio 2024, l’APC è chiamata ad adottare determinati atti aventi effetti giuridici. È pertanto opportuno stabilire le posizioni da adottare a nome dell’Unione nella terza sessione dell’APC a norma dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(4)
Al fine di consentire una preparazione e una rappresentazione adeguate delle posizioni dell’Unione, quest’ultima dovrebbe proporre una modifica del regolamento interno dell’APC affinché il segretariato sia tenuto a distribuire i documenti ufficiali dell’assemblea almeno 120 giorni prima di ogni APC.
(5)
Al fine di semplificare i lavori dell’APC e di organizzare sessioni virtuali dell’APC, nonché di prevedere la possibilità di designare un responsabile del segretariato della convenzione facente funzione, l’Unione dovrebbe sostenere altresì le modifiche del regolamento interno dell’APC, che sono proposte a tal fine.
(6)
È opportuno che l’Unione sostenga il miglioramento del processo di selezione e di nomina del responsabile del segretariato della convenzione, in particolare per semplificare la procedura per il rinnovo unico del mandato di tale responsabile nominato, nel rispetto dei criteri oggettivi di prestazione.
(7)
In considerazione della precedente decima sessione della conferenza delle parti (COP) della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo e al fine di garantire la coerenza tra il regolamento interno applicabile alla COP e all’ACP, gli adeguamenti del regolamento interno della COP dovrebbero essere riflessi nel regolamento interno dell’APC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito della terza sessione dell’assemblea delle parti contraenti del protocollo sull’eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco («protocollo») è riportata nell’allegato.
Articolo 2
Alla luce dell’andamento della terza sessione dell’assemblea delle parti contraenti del protocollo e della decima sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, possono concordare modifiche tecniche marginali e lievi adeguamenti della posizione di cui all’articolo 1, senza ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2024
Per il Consiglio
La presidente
H. LAHBIB
(
1
)
GU L 268 dell’1.10.2016, pag. 10
.
(
2
)
Decisione (UE) 2016/1749 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo sull’eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni soggette all’applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (
GU L 268 dell’1.10.2016, pag. 1
).
ALLEGATO
Posizione dell’Unione sui punti dell’ordine del giorno 7.6 «Eventuali modifiche del regolamento interno» e 7.7 «Nomina del responsabile del segretariato della convenzione», da discutere nel corso della terza sessione dell’assemblea delle parti contraenti («APC») del protocollo sull’eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco («protocollo»), che si terrà a Panama dal 12 al 15 febbraio 2024.
I.
Eventuali modifiche del regolamento interno dell’assemblea delle parti contraenti (documento FCTC/MOP/3/13)
L’Unione:
1.
sostiene le modifiche proposte volte a semplificare e razionalizzare i lavori in sede di APC, quali l’accettazione dell’approvazione dei resoconti integrali dopo la chiusura della sessione (articolo 60) o l’introduzione della possibilità generale di effettuare trasmissioni web in diretta di punti all’ordine del giorno delle sessioni dell’APC, previa approvazione da parte dell’APC all’inizio di ciascuna sessione (articolo 15, nuova lettera b)];
2.
accetta di precisare, senza modificare il regolamento interno dell’APC, che i resoconti integrali delle riunioni plenarie si intendono comprensivi di file audio (articolo 60);
3.
sostiene la modifica relativa all’organizzazione di sessioni virtuali dell’APC (articolo 15, nuova lettera c)]. Tuttavia, le sessioni virtuali non dovrebbero essere rigorosamente limitate a casi eccezionali, tenendo conto così anche della necessità di bilanciare, ove possibile, i costi ambientali delle sessioni in presenza;
4.
sostiene la modifica volta a definire più chiaramente la partecipazione dei membri dell’ufficio di presidenza dell’APC alla nomina del responsabile del segretariato, nonché la modifica che prevede la possibilità di designare un responsabile del segretariato facente funzione, ove necessario (articolo 24
ter
);
5.
sostiene la modifica relativa alla presenza di media accreditati nelle sessioni pubbliche (articolo 2, paragrafo 13) poiché tale modifica determina una maggiore coerenza tra gli articoli 2 e 32;
6.
sostiene la correzione delle incoerenze, compresi la soppressione del termine «risoluzione» (articolo 60) e l’allineamento delle disposizioni relative alle «organizzazioni di integrazione economica regionale» (articoli 2 e 29);
7.
propone una modifica dell’articolo 8 che attualmente obbliga il segretariato a trasmettere alle parti l’ordine del giorno provvisorio, unitamente ad altri documenti della conferenza, almeno 60 giorni prima della data di apertura della sessione. Tale periodo dovrebbe essere allungato e portato a un massimo di 120 giorni prima dell’apertura della sessione, al fine di consentire alle organizzazioni di integrazione economica regionale e ai paesi federali di prepararsi adeguatamente e stabilire le proprie posizioni. Un periodo di 90 giorni dovrebbe essere garantito almeno per i documenti della conferenza relativi alle decisioni dell’APC che sono giuridicamente vincolanti per le parti o che hanno implicazioni politiche o giuridiche importanti.
[Posizione di ripiego: l’Unione europea può accettare un’eventuale proroga del periodo di trasmissione oltre gli attuali 60 giorni precedenti l’apertura della sessione, e almeno per i documenti della conferenza relativi alle decisioni dell’APC che sono giuridicamente vincolanti per le parti o che hanno implicazioni politiche o giuridiche importanti.]
8.
In considerazione della precedente decima sessione della conferenza delle parti (COP) della convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo (FCTC dell’OMS) e al fine di garantire la coerenza tra le norme procedurali applicabili alla conferenza delle parti e all’assemblea delle parti contraenti, gli adeguamenti del regolamento interno della conferenza delle parti (COP) si rifletteranno, mutatis mutandis, nel regolamento interno (RI) dell’assemblea delle parti contraenti.
II.
Nomina del responsabile del segretariato della convenzione: relazione dell’Ufficio di presidenza (documento FCTC/MOP/3/14)
L’Unione:
1)
ringrazia l’ufficio di presidenza per la relazione che contiene le raccomandazioni congiunte dell’ufficio di presidenza della COP e dell’ufficio di presidenza dell’APC tese a migliorare il processo di selezione e di nomina del responsabile del segretariato e i criteri di selezione dei candidati alla posizione di responsabile del segretariato;
2)
sostiene i miglioramenti proposti del processo di selezione e di nomina del responsabile del segretariato, istituito dalle decisioni FCTC/COP8(8) e FCTC/MOP1(12), comprese le modifiche volte a semplificare il rinnovo unico del mandato del responsabile del segretariato per altri quattro anni, previa valutazione positiva delle prestazioni della persona che occupa la carica;
3)
sostiene i criteri migliorati per la selezione dei candidati alla posizione di responsabile del segretariato; l’Unione dovrebbe chiedere tuttavia che ai criteri di selezione siano aggiunti aspetti relativi al protocollo della FCTC. In particolare, i criteri documentali 1 dovrebbero comprendere conoscenze solide e approfondite e un’esperienza concreta in materia di lotta contro il commercio illecito e i criteri documentali 2 dovrebbero includere un’esperienza nella lotta contro il commercio illecito e forti legami con la comunità antifrode internazionale.
4)
In considerazione della precedente decima sessione della conferenza delle parti (COP) della convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo (FCTC dell’OMS) e al fine di garantire la coerenza tra le norme procedurali applicabili alla conferenza delle parti e all’assemblea delle parti contraenti, le modifiche delle norme che disciplinano la nomina del responsabile del segretariato della convenzione concordate in occasione della conferenza delle parti si rifletteranno, mutatis mutandis, nelle norme che disciplinano la nomina del responsabile del segretariato della convenzione da approvare in occasione dell’assemblea delle parti contraenti.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2780/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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