Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2824/2024

Decisione (UE) 2024/2824 del Consiglio, del 24 ottobre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 233a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per quanto riguarda l’adozione dell’emendamento 30 dell’annesso 9 («Facilitation») della convenzione sull’aviazione civile internazionale relativo agli emendamenti del capo 1, del capo 3, paragrafi C, D, G e H, e del capo 8, paragrafi H e I di tale annesso

Pubblicato: 24/10/2024 In vigore dal: 24/10/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2824 del Consiglio, del 24 ottobre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 233a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per quanto riguarda l’adozione dell’emendamento 30 dell’annesso 9 («Facilitation») della convenzione sull’aviazione civile internazionale relativo agli emendamenti del capo 1, del capo 3, paragrafi C, D, G e H, e del capo 8, paragrafi H e I di tale annesso EN: Council Decision (EU) 2024/2824 of 24 October 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union at the 233rd session of the Council of the International Civil Aviation Organization as regards the adoption of Amendment 30 to Annex 9 – Facilitation – to the Convention on International Civil Aviation concerning amendments to Chapter 1, Chapter 3, paragraphs C, D, G and H, and Chapter 8, paragraphs H and I, of that Annex

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2824 8.11.2024 DECISIONE (UE) 2024/2824 DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 233 a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per quanto riguarda l’adozione dell’emendamento 30 dell’annesso 9 ( « Facilitation » ) della convenzione sull’aviazione civile internazionale relativo agli emendamenti del capo 1, del capo 3, paragrafi C, D, G e H, e del capo 8, paragrafi H e I di tale annesso IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione sull’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO). (2) Tutti gli Stati membri dell’Unione sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell’ICAO. Per il periodo 2022-2025, in seno al Consiglio dell’ICAO sono rappresentati sei Stati membri. (3) A norma dell’articolo 37, lettera j), della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO adotta e modifica periodicamente, secondo le necessità, standard e pratiche e procedure raccomandate internazionali riguardanti procedure doganali e di immigrazione. A norma dell’articolo 54, lettera l), della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO può adottare standard e pratiche raccomandate ( standards and recommended practices – SARP) internazionali e designarli come annessi della convenzione di Chicago. (4) Nella sua 233 a sessione, il Consiglio dell’ICAO è chiamato ad adottare l’emendamento 30 dell’annesso 9 della convenzione di Chicago («emendamento 30»). (5) Lo scopo principale dell’emendamento 30 che figura nella lettera agli Stati EC 6/3 - 24/67 dell’ICAO è migliorare la chiarezza e di conseguenza la coerenza e l’efficienza dell’annesso 9 della convenzione di Chicago («annesso 9»). (6) L’emendamento 30 comprende emendamenti del capo 1 («Definitions and general principles»), del capo 3 («Entry and Departure of persons and their baggage»), paragrafi C («Security of travel documents»), D («Travel documents»), G («Embarkation/Disembarkation Cards») e H («Inspection of travel documents»), e del capo 8 («Facilitation provisions covering specific subjects»), paragrafi H («Trafficking in persons») e I («Wildlife Trafficking») dell’annesso 9. (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’ICAO, poiché l’emendamento 30 sarà vincolante a norma del diritto internazionale, in conformità dell’articolo 90, lettera a), della convenzione di Chicago, ed è rilevante ai fini del diritto dell’Unione, in particolare dei regolamenti (CE) n. 2252/2004 ( 1 ) e (CE) n. 1683/95 del Consiglio ( 2 ) . L’ambito di applicazione della presente decisione dovrebbe essere limitato al contenuto dell’emendamento 30, nella misura in cui tale contenuto rientri in un’area già ampiamente disciplinata dalle regole comuni dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri nel settore dell’aviazione. (8) A norma dell’articolo 38 della convenzione di Chicago, uno Stato al quale riesca impossibile di conformarsi completamente con standard o procedure internazionale adottati dall’ICAO, o di adattare pienamente i propri regolamenti o le proprie pratiche con lo standard o la procedura internazionale, oppure che ritenga necessario di adottare regolamenti o pratiche differenti in qualche particolare da quelli stabiliti dallo standard internazionale, deve notificare immediatamente all’ICAO le differenze fra le proprie pratiche e quelle stabilite dallo standard internazionale. (9) La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 233 a sessione del Consiglio dell’ICAO o in qualsiasi sessione successiva in merito all’adozione degli emendamenti proposti del capo 1, del capo 3, paragrafi C, D, G e H, e del capo 8, paragrafi H e I dell’annesso 9, contenuti nell’emendamento 30 di tale annesso che figura nella lettera agli Stati EC 6/3 - 24/67 dell’ICAO, dovrebbe essere quella di sostenere tali emendamenti. Tale posizione dovrebbe essere espressa congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO. (10) La posizione da adottare a nome dell’Unione dopo l’adozione, da parte del Consuglio dell’ICAO, dell’emendamento 30, che dovrà essere annunciata dal segretario generale dell’ICAO per mezzo della procedura di lettera agli Stati dell’ICAO, dovrebbe essere quella di non registrare alcun disaccordo e di notificare la conformità con tale emendamento. Qualora il diritto dell’Unione si discostasse dai SARP di nuova modifica successivamente alla data prevista per la loro applicazione, l’eventuale differenza tra il diritto dell’Unione e tali SARP specifici dovrebbe essere notificata all’ICAO. La posizione da adottare a nome dell’Unione riguardo a tali differenze dovrebbe basarsi su un documento scritto presentato dalla Commissione al Consiglio per discussione e approvazione. Tale posizione dovrebbe essere espressa congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, da tutti gli Stati membri dell’Unione. (11) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ( 3 ) . L’Irlanda non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 233 a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale, o in una sessione successiva, è di sostenere gli emendamenti proposti del capo 1, del capo 3, paragrafi C, D, G e H, e del capo 8, paragrafi H e I dell’annesso 9 della convenzione di Chicago contenuti nell’emendamento 30 di tale annesso che figura nella lettera agli Stati EC 6/3 - 24/67 dell’ICAO. 2.   La posizione da adottare a nome dell’Unione, a condizione che il Consiglio dell’ICAO adotti senza modifiche sostanziali gli emendamenti proposti di cui al paragrafo 1, è di non registrare alcun disaccordo e di notificare la conformità con gli emendamenti adottati in risposta alla pertinente lettera agli Stati dell’ICAO. 3.   Qualora il diritto dell’Unione si discostasse dai SARP modificati successivamente alla data prevista per la loro applicazione, la posizione da adottare a nome dell’Unione è che un’eventuale differenza tra il diritto dell’Unione e tali SARP specifici sia notificata all’ICAO conformemente all’articolo 38 della convenzione di Chicago. In tale caso la Commissione presenta al Consiglio, per discussione e approvazione, a tempo debito e almeno due mesi prima dell’eventuale termine fissato dall’ICAO per la notifica delle differenze, un documento preparatorio che illustri in dettaglio le differenze che gli Stati membri devono notificare all’ICAO a nome dell’Unione. Articolo 2 Gli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO, in conformità dei trattati, esprimono congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Gli Stati membri dell’Unione in conformità dei trattati esprimono congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, le posizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2024 Per il Consiglio Il presidente BÓKA J. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri ( GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1 ). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti ( GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen ( GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2824/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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