Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2840/2024

Decisione (PESC) 2024/2840 del Consiglio, del 5 novembre 2024, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per rafforzare le capacità della marina della Repubblica del Congo nel quadro dell’architettura di Yaoundé

Pubblicato: 05/11/2024 In vigore dal: 05/11/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2024/2840 del Consiglio, del 5 novembre 2024, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per rafforzare le capacità della marina della Repubblica del Congo nel quadro dell’architettura di Yaoundé EN: Council Decision (CFSP) 2024/2840 of 5 November 2024 on an assistance measure under the European Peace Facility to strengthen the capacities of the Navy of the Republic of the Congo in the framework of the Yaoundé Architecture

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2840 6.11.2024 DECISIONE (PESC) 2024/2840 DEL CONSIGLIO del 5 novembre 2024 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per rafforzare le capacità della marina della Repubblica del Congo nel quadro dell’architettura di Yaoundé IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 1 ) istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF), volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa. (2) In occasione del decimo anniversario del codice di condotta di Yaoundé che è stato firmato a Yaoundé il 25 giugno 2013, l’Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro sostegno alla regione del Golfo di Guinea e hanno rinnovato il loro impegno a rafforzare la sicurezza marittima nella zona. (3) Il 4 maggio 2022 il Consiglio ha approvato il concetto di una possibile misura di assistenza a favore degli Stati costieri del Golfo di Guinea, con l’obiettivo generale di sostenere la sicurezza marittima sotto guida africana e le attività antipirateria condotte da attori militari nel Golfo di Guinea per ridurre, in ultima analisi, l’incidenza, la durata e l’intensità della violenza e della criminalità e proteggere le navi marittime, le popolazioni costiere e i loro mezzi di sussistenza. (4) Il 13 settembre 2024 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dal ministero degli Affari esteri, della francofonia e dei congolesi all’estero della Repubblica del Congo affinché l’Unione assista la marina nell’acquisizione di ulteriori attrezzature, servizi e formazione essenziali al fine di potenziare le sue capacità operative, con l’obiettivo di rafforzare la sua capacità di pattugliare la zona economica esclusiva della Repubblica del Congo e di svolgere attività operative, anche nel quadro dell’architettura di Yaoundé. (5) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 2 ) , e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. (6) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica del Congo («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   L’obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità operative della marina congolese, allo scopo di rafforzare la sua capacità di pattugliare la zona economica esclusiva della Repubblica del Congo e di svolgere attività operative, per ridurre, in ultima analisi, l’incidenza della criminalità, proteggere le navi e le risorse marittime, le popolazioni costiere e i loro mezzi di sussistenza. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i tipi di attrezzature seguenti non concepite per l’uso letale della forza e i servizi seguenti, compresa la formazione tecnica, ove necessario: a) attuazione di un piano di resilienza per le motovedette costiere, attraverso l’offerta di attività di formazione in materia di istruzione navale e attrezzature per workshop specializzati, nonché il ripristino delle capacità marittime alle condizioni operative; b) fornitura di mezzi funzionali di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) per un posto di comando radio e di attrezzature complementari per le operazioni e le sale di gestione delle crisi; c) fornitura di attrezzature specializzate per squadre di visita, imbarco, perquisizione e sequestro e sommozzatori navali. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Articolo 2 Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 5 000 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF. Articolo 3 Accordi con il beneficiario 1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 includono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) il rispetto, da parte delle unità della marina congolese sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che i mezzi forniti o mantenuti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. Articolo 4 Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509, in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è affidata a Défense Conseil International — DCI Group. Articolo 5 Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. La sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate della Repubblica del Congo sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell’EPF sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) relazioni nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito alle attività svolte con le attrezzature e i servizi forniti nell’ambito della misura di assistenza e in merito all’inventario degli elementi designati fino a quando il comitato politico e di sicurezza (CPS) non ritenga più necessaria la presentazione di tale relazione; c) visite in loco, per le quali il beneficiario deve concedere all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF l’accesso necessario per effettuare controlli in loco e audit dell’EPF, su richiesta. 3.   L’alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Articolo 6 Relazioni Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati. Articolo 7 Sospensione e cessazione 1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509. 2.   Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente VARGA M. ( 1 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 ( GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj). ( 2 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99 , ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2840/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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