Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2849/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2849 della Commissione, dell’11 novembre 2024, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi ai debiti derivanti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’ambito dei periodi di programmazione 2014-2020 e 2007-2013 per l’esercizio finanziario 2023 notificata con il numero C (2024) 7758

Pubblicato: 11/11/2024 In vigore dal: 11/11/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2849 della Commissione, dell’11 novembre 2024, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi ai debiti derivanti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’ambito dei periodi di programmazione 2014-2020 e 2007-2013 per l’esercizio finanziario 2023 [notificata con il numero C (2024) 7758] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/2849 of 11 November 2024 on the clearance of the accounts of the paying agencies of the United Kingdom for the financial year 2023 concerning debts arising from expenditure financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) under the 2014-2020 programming period and the 2007-2013 programming period (notified under document C(2024) 7758)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2849 12.11.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2849 DELLA COMMISSIONE dell’11 novembre 2024 relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi ai debiti derivanti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’ambito dei periodi di programmazione 2014-2020 e 2007-2013 per l’esercizio finanziario 2023 [notificata con il numero C (2024) 7758] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ( 1 ) , in particolare l’articolo 104, visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( 2 ) , in particolare l’articolo 51, in combinato disposto con l’articolo 138 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, considerando quanto segue: (1) L’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l’articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, dal 40 al 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, dal 70 al 75, 77, dal 91 al 97, 99 e 100, l’articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi per quanto riguarda i debiti derivanti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’ambito dei periodi di programmazione 2014-2020 e 2007-2013 per l’esercizio finanziario 2023. (2) L’articolo 64, secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ( 3 ) stabilisce che l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), gli articoli 5, 6 e 7, gli articoli da 21 a 25, l’articolo 27, l’articolo 28, l’articolo 29, l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli da 31 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ( 4 ) continuano ad applicarsi per quanto riguarda i debiti derivanti dalle spese finanziate dal FEAGA nell’ambito dei periodi di programmazione 2014-2020 e 2007-2013 per l’esercizio finanziario 2023. (3) L’articolo 64, secondo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce che gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continuano ad applicarsi ai fini dell’articolo 32, lettere f) e g), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per l’esercizio finanziario 2023. (4) A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013 la Commissione, in base ai conti annuali presentati da Regno Unito, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 7 del suddetto regolamento. (5) A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, il diritto dell’Unione applicabile continua ad applicarsi al Regno Unito fino alla chiusura dei programmi e delle azioni dell’Unione impegnati nell’ambito del periodo di programmazione 2014-2020 o di periodi di programmazione precedenti. A norma dell’articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013 il Regno Unito ha l’obbligo di continuare a garantire il funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo necessari, compresi, ai fini dell’articolo 54 di tale regolamento, il riconoscimento, la registrazione e il recupero dei crediti derivanti dalle spese finanziate dal FEAGA nell’ambito dei periodi di programmazione 2014-2020 e 2007-2013. (6) A norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116 l’esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e termina il 15 ottobre dell’anno N. Nel liquidare i conti dell’esercizio finanziario 2023, conformemente all’articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, si dovrebbe tenere conto del riconoscimento, della registrazione e del recupero dei debiti da parte del Regno Unito tra il 16 ottobre 2022 e il 15 ottobre 2023, comunicati dal Regno Unito ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Si tratta dell’ultimo anno in cui il Regno Unito ha dichiarato debiti derivanti dalle spese finanziate dal FEAGA. (7) La Commissione ha verificato le informazioni presentate dal Regno Unito, compreso il fatto che tutti i debiti pendenti derivanti dalle spese finanziate dal FEAGA sono stati correttamente dichiarati nei conti. La Commissione ha comunicato i risultati dei controlli al Regno Unito, unitamente alle modifiche proposte. (8) Per gli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency» i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi. (9) Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità deve essere a carico del Regno Unito. L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone al Regno Unito di allegare ai conti annuali che deve presentare alla Commissione a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a suo carico in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell’obbligo, per il Regno Unito, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che il Regno Unito è tenuto a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dal Regno Unito, la Commissione deve decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni. (10) A norma dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per motivi debitamente giustificati il Regno Unito può decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell’Unione. Gli importi per i quali il Regno Unito ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi della decisione devono essere indicati nei conti annuali a norma dell’articolo 29, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. Pertanto i suddetti importi non dovrebbero essere imputati al Regno Unito e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione. (11) A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013 la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 52 di detto regolamento, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono liquidati i conti degli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda i debiti derivanti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’ambito dei periodi di programmazione 2014-2020 e 2007-2013 per l’esercizio finanziario 2023. Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da o erogati al Regno Unito sono indicati nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica della conformità adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità del diritto dell’Unione. Articolo 3 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2024 Per la Commissione Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj . ( 2 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/128/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj ). ALLEGATO Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Esercizio finanziario 2023 - FEAGA Importo che deve essere recuperato dal o erogato al Regno Unito 2023 - Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono Totale a + b Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario Importo da imputare conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni Pagamenti effettuati al Regno Unito per l'esercizio finanziario Importo che deve essere recuperato dal (–) o erogato al (+) Regno Unito ( 1 ) liquidati stralciati = spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale = totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili a b c=a+b d e f=c+d+e g h=f-g GBP 0,00 0,00 0,00 0,00 –13 906,77 –13 906,77 0,00 –13 906,77 EUR –1 485 750,64 0,00 –1 485 750,64 0,00 0,00 –1 485 750,64 0,00 –1 485 750,64 Totale (=h) Spese ( 2 ) Entrate con destinazione specifica ( 2 ) Articolo 54, paragrafo 2 (=e) 08 02 06 01 6200 6200 k l m n = k+l+m GBP 0,00 0,00 –13 906,77 –13 906,77 EUR 0,00 –1 485 750,64 0,00 –1 485 750,64 N.B.: Nomenclatura 2024: 08 02 06 01, 6200. ( 1 ) Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dal o erogato al Regno Unito si considera il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a) o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese stralciate (colonna b). Tasso di cambio applicabile: articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione. ( 2 ) LB 08 02 06 01 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 62 00 e le rettifiche positive a favore del Regno Unito che sono ora inserite sul versante delle spese 08 02 06 01 a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2849/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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