Decisione UE In vigore

Decisione UE 2851/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2851 della Commissione, dell’11 novembre 2024, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relative alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell’ultimo esercizio di attuazione (16 ottobre 2022 – 31 dicembre 2023) del periodo di programmazione 2014-2020 notificata con il numero C(2024) 7760

Pubblicato: 11/11/2024 In vigore dal: 11/11/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2851 della Commissione, dell’11 novembre 2024, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relative alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell’ultimo esercizio di attuazione (16 ottobre 2022 – 31 dicembre 2023) del periodo di programmazione 2014-2020 [notificata con il numero C(2024) 7760] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/2851 of 11 November 2024 on the clearance of the accounts of the paying agencies of the United Kingdom concerning expenditure financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) in the last execution year of the programming period 2014-2020 (16 October 2022–31 December 2023) (notified under document C(2024) 7760)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2851 13.11.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2851 DELLA COMMISSIONE dell’11 novembre 2024 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relative alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell’ultimo esercizio di attuazione (16 ottobre 2022 – 31 dicembre 2023) del periodo di programmazione 2014-2020 [notificata con il numero C(2024) 7760] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ( 1 ) , in particolare l’articolo 104, visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( 2 ) , in particolare l’articolo 51, in combinato disposto con l’articolo 138 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 3 ) («accordo di recesso»), previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l’articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, dal 40 al 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, dal 70 al 75, 77, dal 91 al 97, 99 e 100, l’articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi, per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) per l’ultimo esercizio di attuazione. (2) Ai sensi dell’articolo 64, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ( 5 ) , l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 6, l’articolo 7, gli articoli da 21 a 25, l’articolo 27, l’articolo 28, l’articolo 29, l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli da 31 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ( 6 ) continuano ad applicarsi, per il FEASR, in relazione alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 per l’ultimo esercizio di attuazione. (3) Ai sensi dell’articolo 64, secondo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continuano ad applicarsi ai fini dell’articolo 32, lettere f) e g), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per l’ultimo esercizio di attuazione. (4) Ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione ( 7 ) , gli articoli 5 e 5 bis , l’articolo 7, paragrafi 3 e 4, l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, gli articoli 12 e 13 e l’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ( 8 ) continuano ad applicarsi, per quanto concerne il FEASR, in riferimento alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 per l’ultimo esercizio di attuazione. (5) Ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013 la Commissione, in base ai conti annuali presentati da Regno Unito, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di audit in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 7 del suddetto regolamento. (6) Ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 i conti annuali dell’ultimo esercizio di attuazione devono essere presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) e devono riguardare le spese effettuate dall’organismo pagatore fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese, che per il Regno Unito era il 31 dicembre 2023. (7) Ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 la Commissione deve procedere, dopo aver ricevuto l’ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale, al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, ai conti annuali dell’ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e alla corrispondente decisione di liquidazione. (8) Ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione conti completi entro il 30 giugno 2024. (9) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dal Regno Unito e ha comunicato a quest’ultimo le risultanze delle verifiche effettuate, corredate delle modifiche proposte. (10) Per gli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency», i conti relativi all’ultimo esercizio di attuazione e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi. (11) L’articolo 36, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone che i pagamenti intermedi siano effettuati purché sia rispettato l’importo globale del contributo programmato del FEASR. Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, quando il cumulo delle dichiarazioni di spesa supera il contributo totale programmato per una data misura, l’importo da pagare deve essere limitato all’importo programmato per tale misura, fatto salvo il massimale di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. L’importo così limitato deve essere oggetto di un rimborso successivo da parte della Commissione in seguito all’adozione del piano di finanziamento modificato, al più tardi alla chiusura del periodo di programmazione. (12) Ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 le norme sui termini di pagamento per le misure nell’ambito dello sviluppo rurale nel contesto del sistema integrato di gestione e di controllo si applicano a partire dall’anno di domanda 2019. Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento, calcolate conformemente all’articolo 5 bis del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, seguono la procedura di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e devono essere prese in considerazione nella presente decisione per l’ultimo esercizio di attuazione. Tali riduzioni possono essere esaminate, ove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013. (13) Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità deve essere a carico del Regno Unito. L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone al Regno Unito di allegare ai conti annuali da trasmettere alla Commissione una tabella certificata, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, che attesti le conseguenze finanziarie a suo carico in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce le modalità di applicazione dell’obbligo, per il Regno Unito, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che il Regno Unito è tenuto a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dal Regno Unito, la Commissione deve decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità che risalgano, rispettivamente, a oltre quattro o a oltre otto anni. (14) Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per motivi debitamente giustificati il Regno Unito può decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell’Unione. Gli importi per i quali il Regno Unito ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi della decisione devono essere indicati nei conti annuali ai sensi dell’articolo 29, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. I suddetti importi, pertanto, non dovrebbero essere imputati al Regno Unito e, di conseguenza, sono a carico del bilancio dell’Unione. (15) La presente decisione dovrebbe inoltre tener conto degli importi ancora da imputare al Regno Unito in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione FEASR 2007-2013. (16) Ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013 la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte ad escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite conformemente al diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 52 di detto regolamento, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono liquidati i conti degli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’ultimo esercizio di attuazione e relativamente al periodo di programmazione 2014-2020. Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati dal Regno Unito o erogati al Regno Unito per l’ultimo esercizio di attuazione nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell’allegato I della presente decisione. Articolo 2 Gli importi da imputare al Regno Unito in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione ai periodi di programmazione FEASR 2014-2020 e 2007-2013 sono indicati nell’allegato II della presente decisione. Articolo 3 Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono stabilite nell’allegato III della presente decisione. Articolo 4 I saldi finali dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 per i quali sono stati liquidati tutti i conti annuali degli organismi pagatori corrispondenti figurano nell’allegato IV della presente decisione. Articolo 5 La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica della conformità adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite conformemente al diritto dell’Unione. Articolo 6 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2024 Per la Commissione Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj . ( 2 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj . ( 3 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign . ( 4 ) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/128/oj ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj ). ( 7 ) Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro ( GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj ). ( 8 ) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/oj ). ( 9 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj ). ALLEGATO I Spese FEASR liquidate, per programma di sviluppo rurale, relative all'ultimo esercizio di attuazione (16 ottobre 2022 - 31 dicembre 2023) Importo che deve essere recuperato dal Regno Unito o erogato al Regno Unito, per programma Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020 (In EUR) CCI Spese 16 ott. 2022 - 31 dic. 2023 Rettifiche ( *1 ) Totale Importi non riutilizzabili Importo accettato liquidato per il periodo 16 ott. 2022 - 31 dic. 2023 Pagamenti intermedi rimborsati al Regno Unito per il periodo 16 ott. 2022 - 31 dic. 2023 ( *2 ) Importo che deve essere recuperato dal Regno Unito (-) o erogato al Regno Unito (+) Saldo da versare alla chiusura del periodo di programmazione a causa del raggiungimento della soglia del 95 % ( *3 ) i ii iii = i + ii iv v = iii - iv vi vii = v - vi 2014UK06RDRP001 121 830 155,77 –3 734 783,73 118 095 372,04 0,00 118 095 372,04 125 353 576,36 –7 258 204,32 126 819 864,44 2014UK06RDRP002 21 434 337,32 26 455,74 21 460 793,06 0,00 21 460 793,06 21 787 003,26 – 326 210,20 11 294 675,97 2014UK06RDRP003 26 660 633,95 –6 531 408,70 20 129 225,25 0,00 20 129 225,25 27 893 955,35 –7 764 730,10 26 731 708,08 2014UK06RDRP004 123 326 734,60 –4 112 110,32 119 214 624,28 0,00 119 214 624,28 119 492 797,86 – 278 173,58 32 579 508,15 ( *1 ) Le spese dichiarate nelle dichiarazioni annuali per alcuni programmi determinano superamenti a livello di misura. La fissazione di un massimale di tali superamenti sarà presa in considerazione al momento del pagamento del saldo finale (allegato IV). ( *2 ) I pagamenti intermedi rimborsati al Regno Unito per l'ultimo esercizio di attuazione, compresa la liquidazione dei prefinanziamenti, includono gli importi negativi dichiarati nell'esercizio finanziario decorrente dal 16 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023. Tali importi negativi sono stati presi in considerazione nel calcolo del saldo finale (allegato IV). ( *3 ) Nel caso in cui i pagamenti abbiano raggiunto il 95 % del contributo totale del FEASR per un programma di sviluppo rurale (articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013), gli importi sono stati considerati nel calcolo del saldo finale (allegato IV). ALLEGATO II Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Ultimo esercizio di attuazione dal 16 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 - FEASR Rettifiche ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 Rettifiche relative al periodo di programmazione 2014-2020 Rettifiche relative al periodo di programmazione 2007-2013 Valuta In valuta nazionale In EUR In valuta nazionale In EUR GBP 21 574,31 0,00 20 161,06 0,00 ALLEGATO III Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Ultimo esercizio di attuazione dal 16 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 - FEASR Riduzioni dovute a inosservanza dei termini di pagamento per programma di sviluppo rurale per l'ultimo esercizio di attuazione dal 16 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (In EUR) CCI Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento per il periodo 16 ottobre 2022 - 31 dicembre 2023 2014UK06RDRP001 14 940,64 2014UK06RDRP002 35 957,09 2014UK06RDRP003 32 648,44 2014UK06RDRP004 0,00 ALLEGATO IV Liquidazione dei conti degli organismi pagatori Ultimo esercizio di attuazione dal 16 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023 – FEASR Saldi finali dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 del Regno Unito per i quali sono stati liquidati tutti i conti annuali Organismo pagatore Programma Saldo finale in EUR GB05 2014UK06RDRP002 10 999 215,10 GB06 2014UK06RDRP003 41 031 496,18 GB07 2014UK06RDRP004 32 579 508,15 GB09 2014UK06RDRP001 169 325 140,00 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2851/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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