Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2898/2024

Decisione (UE) 2024/2898 del Consiglio, del 5 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto

Pubblicato: 05/11/2024 In vigore dal: 05/11/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2898 del Consiglio, del 5 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto EN: Council Decision (EU) 2024/2898 of 5 November 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Union, of the one part, and New Zealand, of the other part, on the participation of New Zealand in Union programmes, as regards the adoption of the Joint Committee’s Rules of Procedure

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2898 20.11.2024 DECISIONE (UE) 2024/2898 DEL CONSIGLIO del 5 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione ( 1 ) («accordo») è stato firmato dall’Unione ed è applicato in via provvisoria dal 9 luglio 2023 conformemente alla decisione (UE) 2023/1475 del Consiglio ( 2 ) . (2) L’articolo 14, paragrafo 1, dell’accordo istituisce un comitato, composto da rappresentanti delle parti contraenti («comitato misto»), per garantire l’amministrazione e corretta attuazione dell’accordo. (3) A norma dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato misto è chiamato ad adottare il proprio regolamento interno. (4) Nella sua seconda riunione che si terrà nel november 2024, il comitato misto dovrebbe adottare una decisione recante adozione del proprio regolamento interno. (5) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto riguardo all’adozione del proprio regolamento interno. (6) La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La posizione da prendere a nome dell’Unione nella seconda riunione del comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione («comitato misto») in riferimento all’adozione del regolamento interno del comitato misto, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. 2.   I rappresentanti dell’Unione in sede di comitato misto possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio qualora tali modifiche si rivelino indispensabili per consentire al comitato misto di adottare il proprio regolamento interno. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente VARGA M. ( 1 ) GU L 182 del 19.7.2023, pag. 4 . ( 2 ) Decisione (UE) 2023/1475 del Consiglio, del 15 maggio 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione ( GU L 182 del 19.7.2023, pag. 1 ). PROGETTO DECISIONE N. …/… DEL COMITATO MISTO UE-NUOVA ZELANDA del … recante adozione del regolamento interno IL COMITATO MISTO UE-NUOVA ZELANDA, visto l'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione ( 1 ) («accordo»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) L'accordo è applicato in via provvisoria dal 9 luglio 2023, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, dello stesso, a seguito della notifica da parte della Nuova Zelanda dell'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine nel loro ordinamento. (2) L'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo, stabilisce che il comitato misto è chiamato ad adottare il proprio regolamento interno al fine di garantire l'attuazione efficace e corretta dell'accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È adottato il regolamento interno del comitato misto che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a …, Per il comitato misto UE-Nuova Zelanda Il presidente ( 1 ) GU L 182 del 19.7.2023, pag. 4 . ALLEGATO Regolamento interno del comitato misto adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione Articolo 1 Compiti Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo tra l'Unione europea («Unione»), da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione («accordo»), svolge i compiti e le funzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo. Articolo 2 Composizione e presidenza 1. Il comitato misto è composto da rappresentanti dell'Unione e della Nuova Zelanda. 2. Il comitato misto è copresieduto da alti funzionari o da persone da essi designate che agiscono in qualità di rispettivi rappresentanti dell'Unione europea e della Nuova Zelanda. 3. L'Unione e la Nuova Zelanda si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti del rispettivo funzionario che copresiede il comitato misto per l'Unione e per la Nuova Zelanda. Si considera che tale funzionario continui ad agire in qualità di copresidente rispettivamente per l'Unione o per la Nuova Zelanda fino a quando l'Unione o la Nuova Zelanda non abbiano comunicato all'altra parte un nuovo copresidente. 4. Si considera che un copresidente sia autorizzato a rappresentare rispettivamente l'Unione o la Nuova Zelanda fino a quando non sia stata comunicata all'altra parte la nomina di un nuovo copresidente. Articolo 3 Segretariato 1. Il segretariato del comitato misto («segretariato») è composto da un funzionario dell'Unione e da un funzionario della Nuova Zelanda. Il segretariato assolve i compiti a esso attribuiti dal presente regolamento interno. 2. L'Unione e la Nuova Zelanda si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti del rispettivo funzionario membro del segretariato del comitato misto per l'Unione e per la Nuova Zelanda. Si considera che tale funzionario continui ad agire in qualità di membro del segretariato rispettivamente per l'Unione o per la Nuova Zelanda fino a quando l'Unione o la Nuova Zelanda non abbiano comunicato la nomina di un nuovo funzionario. Articolo 4 Riunioni 1. Conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, dell’accordo, il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. 2. Di norma esso si riunisce alternatamente a Belgio e in Nuova Zelanda, salvo diversa decisione dei copresidenti. Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza, previo accordo dei copresidenti. 3. Tra una riunione e l'altra il comitato misto prosegue i lavori ricorrendo a qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare allo scambio di messaggi di posta elettronica. Articolo 5 Partecipazione alle riunioni 1. Con ragionevole anticipo rispetto a ciascuna riunione, l'Unione e la Nuova Zelanda si informano a vicenda tramite il segretariato in merito alla composizione prevista delle rispettive delegazioni e indicano il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione. 2. Ove opportuno i copresidenti possono, di comune accordo, invitare esperti (cioè persone che non sono funzionari governativi) ad assistere alle riunioni del comitato misto, affinché forniscano informazioni su argomenti specifici, e solo per le parti della riunione in cui vengono discussi tali argomenti specifici. 3. Il rappresentante della parte che organizza e ospita la riunione ne fissa la data e il luogo, previa approvazione dell'altra parte. Articolo 6 Documenti Il segretariato numera e distribuisce all'Unione e alla Nuova Zelanda i documenti su cui sono basate le deliberazioni del comitato misto. Articolo 7 Corrispondenza 1. L'Unione e la Nuova Zelanda trasmettono al segretariato la corrispondenza indirizzata al comitato misto. La corrispondenza può essere trasmessa in qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche per posta elettronica. 2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato misto sia inoltrata ai copresidenti e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 6. 3. Tutta la corrispondenza inviata dai copresidenti, o a questi direttamente indirizzata, è inoltrata al segretariato e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 6. Articolo 8 Ordine del giorno 1. Per ciascuna riunione il segretariato redige un progetto di ordine del giorno provvisorio. A tal fine, almeno quattro settimane prima della data della riunione, il funzionario che funge da membro del segretariato della parte ospitante prepara un primo progetto di ordine del giorno provvisorio, insieme alla documentazione relativa a ciascun punto che vi figura, e lo trasmette al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni. Una volta che il segretariato ha preparato il progetto di ordine del giorno provvisorio, insieme all'eventuale documentazione, lo trasmette ai copresidenti per approvazione almeno 10 giorni prima della data della riunione. 2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti che sono stati richiesti dalle parti. Le richieste sono presentate al segretariato, con l'eventuale documentazione pertinente, almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. 3. In casi eccezionali, i copresidenti possono convenire di ridurre i termini di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. Il comitato misto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. 5. Previo accordo delle due parti, è possibile aggiungere punti che non figurano nel progetto di ordine del giorno e sopprimere, rinviare o modificare altri punti del progetto di ordine del giorno. Articolo 9 Trasparenza e accesso ai documenti 1. Le riunioni del comitato misto non sono pubbliche, salvo diversa decisione dei copresidenti. 2. Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni del comitato misto nella rispettiva Gazzetta ufficiale o online, previa consultazione dell'altra parte. 3. Se l'Unione o la Nuova Zelanda presentano al comitato misto informazioni riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta le informazioni ricevute come riservate. 4. Se la Commissione europea trasmette al comitato misto informazioni riservate o protette dalla divulgazione ai sensi della legislazione in materia di sicurezza delle informazioni ( 1 ) , la Nuova Zelanda provvede affinché le informazioni ricevute godano di un livello di riservatezza e protezione equivalente. Se la Nuova Zelanda presenta al comitato misto informazioni riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la Commissione tratta le informazioni ricevute come riservate. 5. Ciascuna parte tratta le richieste di accesso ai documenti del comitato misto conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Articolo 10 Verbale 1. Di ogni riunione del comitato misto viene redatto un verbale. 2. Entro 15 giorni dalla fine della riunione il funzionario che funge da membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale di ciascuna riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale viene trasmesso al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni. Quest'ultimo può presentare osservazioni entro 30 giorni dalla data di ricevimento del progetto di verbale. 3. Di norma il verbale riepiloga ciascun punto dell'ordine del giorno, precisando all'occorrenza: a) la documentazione presentata al comitato misto; b) le dichiarazioni che una delle parti abbia chiesto di mettere a verbale; e c) le decisioni e le dichiarazioni adottate e le conclusioni operative adottate su punti specifici. 4. Il verbale deve comprendere un elenco delle presenze con nomi, titoli e funzioni di tutti i partecipanti alla riunione. 5. Il verbale deve essere approvato e firmato dai copresidenti entro due mesi dalla riunione o entro qualsiasi altra data stabilita dai copresidenti. I copresidenti possono concordare che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfino tale prescrizione. La versione facente fede del verbale è conservata negli archivi di ciascuna parte. 6. Entro due giorni lavorativi dalla riunione del comitato misto, il segretariato del comitato misto prepara inoltre una sintesi del verbale per approvazione da parte dei copresidenti non appena possibile. Una volta che i copresidenti del comitato misto hanno approvato il testo della sintesi, le parti possono rendere pubblica la sintesi del verbale. Articolo 11 Decisioni 1. Ove previsto dall'articolo 14 dell'accordo, il comitato misto adotta decisioni per consenso. Il segretariato protocolla ogni decisione o raccomandazione con un numero di serie e un riferimento alla data di adozione. 2. Il comitato misto può adottare decisioni con procedura scritta mediante scambio di note tra i copresidenti, previo accordo delle parti. Il testo di un progetto di decisione è presentato per iscritto da un copresidente all'altro copresidente nella lingua ufficiale del comitato misto, conformemente all'articolo 14. L'altra parte dispone di un mese, o di un periodo più lungo specificato dalla parte proponente, per esprimere il proprio accordo sul progetto di decisione. Se l'altra parte non esprime il proprio accordo, la decisione proposta viene discussa e può essere adottata nella successiva riunione del comitato misto. Dopo che l'altra parte ha espresso il suo accordo i progetti di decisione sono considerati adottati e sono iscritti nel verbale della riunione del comitato misto. 3. Ogni decisione è firmata dai copresidenti del comitato misto. I copresidenti possono concordare che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfino la prescrizione relativa alla firma. 5. Le decisioni adottate dal comitato misto specificano la data da cui hanno effetto. Articolo 12 Protezione dei dati di carattere personale La pubblicazione dei documenti di cui agli articoli 9, 10 e 11 è effettuata in conformità delle norme di entrambe le parti applicabili in materia di protezione dei dati, compresa la protezione dei dati personali. Articolo 13 Gruppi di lavoro e organi consultivi 1. A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto può decidere di istituire o sciogliere un gruppo di lavoro o un organo consultivo a livello di esperti. Il comitato misto stabilisce la composizione e le funzioni di ciascun gruppo di lavoro o organo consultivo e può modificarle se necessario. 2. Il gruppo di lavoro o l'organo consultivo contribuisce ai lavori del comitato misto e lo assiste nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare - su incarico del comitato misto - preparando relazioni o progetti di decisione da sottoporre per approvazione al comitato misto. 3. Il gruppo di lavoro o l'organo consultivo si riunisce nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti e riferisce al comitato misto. 4. L'istituzione e il funzionamento di un gruppo di lavoro o organo consultivo non impediscono alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente il comitato misto. 5. Il regolamento interno del comitato misto si applica mutatis mutandis ai gruppi di lavoro e agli organi consultivi istituiti dal comitato misto. Articolo 14 Lingue 1. La lingua ufficiale e di lavoro del comitato misto è l'inglese. 2. Le deliberazioni del comitato misto si svolgono in inglese. L'ordine del giorno della riunione, i documenti presentati al comitato misto e il verbale della riunione sono redatti in inglese. 3. Il comitato misto adotta le sue decisioni in inglese. Articolo 15 Spese Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro e degli organi consultivi istituiti. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante. Articolo 16 Modifiche del regolamento interno Il presente regolamento interno può essere modificato di comune accordo dalle parti, conformemente all'articolo 11. Fatto a …, Per il comitato misto I copresidenti ( 1 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione ( GU UE L 72 del 17.3.2015, pag. 41 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2898/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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