Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2918/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 della Commissione, del 19 novembre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 notificata con il numero C(2024) 8165

Pubblicato: 19/11/2024 In vigore dal: 19/11/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 della Commissione, del 19 novembre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 [notificata con il numero C(2024) 8165] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/2918 of 19 November 2024 concerning certain emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Bulgaria and repealing Implementing Decision (EU) 2024/2778 (notified under document C(2024) 8165)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2918 22.11.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2918 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2024 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 [notificata con il numero C(2024) 8165] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini. (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (4) La decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 della Commissione ( 4 ) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria. (5) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dallo Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in seguito alla comparsa di un focolaio di infezione da vaiolo degli ovini e dei caprini, devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione. (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2778, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di infezione da vaiolo degli ovini e dei caprini in uno stabilimento in cui sono detenuti ovini e caprini, situato nell’unità regionale di Haskovo. (7) Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Bulgaria nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 dovrebbero pertanto essere ulteriormente adeguate, in termini spaziali e/o temporali, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in Bulgaria e nel resto dell’Unione. (8) Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza, come pure quelle delle ulteriori zone soggette a restrizioni, e la durata delle misure da applicare in tali zone dovrebbero basarsi sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa la situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nello Stato membro interessato da tale malattia, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). (9) A causa della gravità e dell’urgenza della situazione e al fine di limitare immediatamente la diffusione della malattia dopo questo ulteriore focolaio in Bulgaria, è necessario garantire che non abbiano luogo movimenti di animali dalle zone di protezione e di sorveglianza e dalle ulteriori zone soggette a restrizioni verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno di tutte le ulteriori zone soggette a restrizioni ed escludere, per un certo periodo di tempo, eventuali deroghe al divieto di spostare animali previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire la diffusione della malattia su lunghe distanze. Al fine di prevenire la diffusione della malattia in aree degli Stati membri, è importante che non abbiano luogo movimenti di animali dalle zone soggette a restrizioni. (10) È pertanto opportuno sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 con la presente decisione. (11) Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 31 gennaio 2025. (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Bulgaria provvede affinché: a) siano immediatamente istituite dall’autorità competente di tale Stato membro zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza, nonché ulteriori zone soggette a restrizioni, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; b) le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione; c) le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione. Articolo 2 I movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dalle ulteriori zone soggette a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tutte le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’allegato, lettera B, della presente decisione sono vietati fino ai termini indicati per ciascuna zona nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione. Articolo 3 La decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 è abrogata. Articolo 4 La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2025. Articolo 5 La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2024 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 della Commissione, del 24 ottobre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria ( GU L, 2024/2778, 29.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2778/oj ). ALLEGATO A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Bulgaria di cui all’articolo 1 Termine ultimo di applicazione Regione di Stara Zagora BG-CAPRIPOX-2024-00002 Zona di sorveglianza : le parti della regione di Stara Zagora comprese entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89 lat. 42.2579, long. 25.8028 (2024/2), escluse le aree comprese nella zona di protezione 15.11.2024 Zona di sorveglianza : le parti della regione di Stara Zagora comprese entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89 lat. 42.2579, long. 25.8028 (2024/2) 7.11.2024- 15.11.2024 Regione di Haskovo BG-CAPRIPOX-2024-00003 BG-CAPRIPOX-2024-00004 BG-CAPRIPOX-2024-00005 Zona di protezione : le parti della regione di Haskovo comprese entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89 lat. 41.71774, long. 26.31818 (2024/5) 30.11.2024 Zona di sorveglianza : le parti della regione di Haskovo comprese entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89 lat. 41.9698, long. 25.6564 (2024/3), lat. 41.96, long. 25.65 (2024/4), lat. 41.71774, long. 26.31818 (2024/5), escluse le aree comprese nella zona di protezione 9.12.2024 Zona di sorveglianza : le parti della regione di Haskovo comprese entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89 lat. 41.71774, long. 26.31818 (2024/5) 1.12.2024- 9.12.2024 B. Ulteriori zone soggette a restrizioni Unità regionale Aree incluse nelle ulteriori zone soggette a restrizioni in Bulgaria di cui all’articolo 2 Termine ultimo di applicazione Regione di Stara Zagora I comuni di Radnevo, Galabovo, Opan, Stara Zagora, escluse le aree comprese in una zona di protezione o di sorveglianza 15.11.2024 I comuni di Radnevo, Galabovo, Opan, Stara Zagora 16.11.2024- 20.12.2024 Regione di Haskovo L’intero territorio della regione di Haskovo, escluse le aree comprese in una zona di protezione o di sorveglianza 9.12.2024 L’intero territorio della regione di Haskovo 10.12.2024- 8.1.2025 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2918/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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