Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2966/2024

Decisione (UE) 2024/2966 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda in merito a una decisione di modifica del protocollo n. 3 di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie

Pubblicato: 21/11/2024 In vigore dal: 21/11/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2966 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda in merito a una decisione di modifica del protocollo n. 3 di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie EN: Council Decision (EU) 2024/2966 of 21 November 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between European Economic Community and the Republic of Iceland, with regard to a decision concerning the amendment of Protocol 3 to that Agreement as regards permeability between the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin and the Transitional rules of origin

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2966 28.11.2024 DECISIONE (UE) 2024/2966 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda in merito a una decisione di modifica del protocollo n. 3 di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (CEE) n. 2842/72 del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda («accordo»), entrato in vigore il 1 o aprile 1973. (2) A norma dell’articolo 30 dell’accordo, il comitato misto istituito da tale articolo («comitato misto») può prendere decisioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente accordo. A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 3 dell’accordo, il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo. (3) Nella prossima riunione il comitato misto sarà chiamato a prendere una decisione sulla modifica del protocollo n. 3 dell’accordo. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto avrà effetti giuridici. (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. Con decisione (UE) 2019/2198 ( 3 ) , il Consiglio ha sostenuto la modifica della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine modernizzate e più flessibili («modifica della convenzione»). La modifica della convenzione entrerà in vigore il 1 gennaio 2025. (6) Nella riunione tecnica tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione ha convenuto di attuare una serie alternativa di norme di origine basate sulla modifica della convenzione su base bilaterale transitoria («norme di origine transitorie»). Le norme transitorie si applicano parallelamente alle norme della convenzione, in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. (7) L’applicazione delle norme transitorie garantisce l’adattamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. (8) Dal 1 o settembre 2021 fra le diverse parti contraenti della convenzione ( 4 ) è entrata in vigore un numero di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme transitorie. Per quanto riguarda la Repubblica d’Islanda («Islanda»), il protocollo 3 dell’accordo è stato sostituito da un nuovo protocollo 3 con la decisione n. 1/2021 del comitato misto UE-Islanda ( 5 ) . Le norme transitorie figurano nell’Appendice A di tale nuovo protocollo 3. (9) L’obiettivo delle norme transitorie è prevedere norme meno rigorose agevolando l’acquisizione del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme transitorie sono generalmente meno rigorose di quelle della convenzione, le merci conformi alle norme di origine stabilite nella convenzione potrebbero altresì essere considerate originarie ai sensi delle norme di origine transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli 2, da 4 a 15, 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Le norme transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine stabilite nella convenzione, creando così due zone distinte di cumulo di origine. In tale contesto, può accadere che le merci rientrino simultaneamente in entrambi gli insiemi di norme di origine. Conformemente al principio di permeabilità di cui al protocollo n. 3, appendice A, articolo 21, paragrafo 1, lettera (d), dell’accordo («permeabilità»), le merci che hanno acquisito il carattere originario ai sensi di un insieme di norme di origine possono essere considerate originarie anche ai sensi dell’altro insieme di norme di origine. Al fine di agevolare l’applicazione della permeabilità fra la convenzione e le norme di origine transitorie, l’articolo 8 dell’appendice A del protocollo n. 3, dell’accordo dovrebbe pertanto essere modificato. (10) La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica d’Islanda, dall’altra, («accordo») nella sua prossima riunione in relazione a una decisione per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 3 dell’accordo per quanto riguarda la permeabilità tra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, da un lato, e le norme di origine transitorie incluse nell’appendice A del protocollo 3 dell’accordo, dall’altro, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente SZIJJÁRTÓ P. ( 1 ) Regolamento (CEE) n. 2842/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda e che ne stabilisce le disposizioni d’applicazione ( GU L 301 del 31.12.1972, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione ( GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1 ). ( 4 ) Unione europea, Islanda, Confederazione svizzera (incluso il Liechtenstein),Regno di Norvegia, Isole Færøer, Stato di Israele, Regno hashemita di Giordania, Palestina (tale designazione non si intende come il riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione), Repubblica di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Repubblica di Macedonia del Nord, Repubblica di Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina. ( 5 ) Decisione n. 1/2021 del comitato misto UE-Islanda del 16 luglio 2021 che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/1857] ( GU L 381 del 27.10.2021, pag. 1 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2966/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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