Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2976/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2976 della Commissione, del 27 novembre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Germania notificata con il numero C(2024) 8574

Pubblicato: 27/11/2024 In vigore dal: 27/11/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2976 della Commissione, del 27 novembre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2024) 8574] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/2976 of 27 November 2024 concerning certain interim emergency measures relating to African swine fever in Germany (notified under document C(2024) 8574)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2976 28.11.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2976 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2024 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Germania [notificata con il numero C(2024) 8574] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) In caso di focolai di peste suina africana in suini selvatici, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri suini selvatici e in stabilimenti di suini detenuti. (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono in particolare l’adozione di determinate misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l’istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale. (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione ( 4 ) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In particolare l’articolo 3, lettera b), di detto regolamento di esecuzione prevede, in caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici, l’istituzione di una zona infetta conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. L’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede altresì che, a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne da malattia, tale area sia inserita nell’elenco di cui all’allegato II, parte A, del medesimo regolamento di esecuzione come zona infetta, e che la zona infetta istituita conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la zona infetta elencata nell’allegato II, parte A, di tale regolamento di esecuzione. (5) Oltre a ciò, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, gli Stati membri interessati devono applicare le misure speciali di controllo delle malattie stabilite in tale regolamento di esecuzione applicabili alle zone soggette a restrizioni II nelle aree elencate come zone infette nell’allegato II, parte A, di detto regolamento di esecuzione, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687. L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dispone inoltre che gli Stati membri vietino i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi dalla zona infetta dello Stato membro interessato elencata nell’allegato II, parte A. (6) Infine l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede che l’autorità competente dello Stato membro interessato possa decidere che il divieto di cui all’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione non si applichi ai movimenti di partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona infetta elencata nell’allegato II, parte A, del medesimo regolamento di esecuzione che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi conformemente all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687. (7) La Germania ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in seguito alla conferma, in data 22 novembre 2024, di un focolaio della malattia in un suino selvatico nel Land di Brandeburgo, in un’area precedentemente indenne da tale malattia. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 l’autorità competente di tale Stato membro ha di conseguenza istituito una zona infetta nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia. (8) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Germania sia definita a livello dell’Unione, in collaborazione con detto Stato membro. (9) Inoltre, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della peste suina africana, in attesa che le aree della Germania interessate dal recente focolaio di peste suina africana in suini selvatici siano inserite nell’elenco di cui all’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zona infetta, tali aree della Germania dovrebbero essere elencate nell’allegato della presente decisione e dovrebbero essere sottoposte alle misure speciali di controllo delle malattie applicabili alle zone soggette a restrizioni II previste dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per le aree elencate come zone infette nell’allegato II, parte A, di detto regolamento di esecuzione. (10) A causa della natura grave e persistente della situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e tenuto conto dell’accresciuto rischio immediato di un’ulteriore diffusione della malattia, le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana di cui all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero applicarsi anche ai movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalle aree elencate nell’allegato della presente decisione verso altri Stati membri e paesi terzi, in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687. (11) Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di emergenza per il controllo delle malattie di cui alla presente decisione si applichino quanto prima. (12) Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona infetta in Germania sia istituita immediatamente e inserita nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione, che sia fissata la durata della definizione di tale zona e che siano stabilite misure di emergenza per il controllo delle malattie. Tenuto conto della durata della definizione della zona, la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 21 febbraio 2025. (13) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Germania provvede affinché una zona infetta in relazione alla peste suina africana sia istituita immediatamente nel suo territorio, conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all’articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, e comprenda almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 Nelle aree elencate nell’allegato della presente decisione come zona infetta la Germania applica le misure speciali di controllo delle malattie applicabili alle zone soggette a restrizioni II di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e le misure di cui all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento di esecuzione, in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Articolo 3 La Germania applica le misure di controllo delle malattie di cui agli articoli 1 e 2 almeno fino alle date specificate nell’allegato. Articolo 4 La presente decisione si applica fino al 21 febbraio 2025. Articolo 5 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2024 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 ( GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj ). ALLEGATO Aree istituite come zona infetta in Germania di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione BRANDENBURG Landkreis Oberhavel: — Gemeinde Gransee mit den Gemarkungen Seilershof, Neulögow, Altlüdersdorf, Gransee, Kraatz, Buberow und Teilen der Gemarkungen Dannenwalde und Meseberg, — Gemeinde Fürstenberg/ Havel mit den Gemarkungen Tornow und Teilen der Gemarkungen Blumenow, Barsdorf, — Gemeinde Zehdenick mit den Gemarkungen Burgwall, Marienthal, Zabelsdorf, Ribbeck, Mildenberg, Badingen, Klein-Mutz und Teilen der Gemarkungen Zehdenick, Bergsdorf, — Gemeinde Löwenberger Land mit den Gemarkungen Gutengermendorf und Teilen der Gemarkungen Häsen, — Gemeinde Schönermark, — Gemeinde Sonnenberg mit den Gemarkungen Sonnenberg und Teilen der Gemarkung Baumgarten, — Gemeinde Großwoltersdorf mit Teilen der Gemarkungen Großwoltersdorf und Wolfsruh. 21.2.2024 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2976/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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