Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 3025/2024

Decisione (UE) 2024/3025 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazioneper la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, in relazione una decisione che stabilisce i requisiti gene

Pubblicato: 21/11/2024 In vigore dal: 21/11/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/3025 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazioneper la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, in relazione una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo EN: Council Decision (EU) 2024/3025 of 21 November 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestinian Liberation Organisation (PLO) for the bene

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3025 11.12.2024 DECISIONE (UE) 2024/3025 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazioneper la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, in relazione una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 97/430/CE del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra, entrato in vigore il 1 o luglio 1997. (2) A norma dell’articolo 63 dell’accordo, il comitato misto, istituito a norma di tale articolo («comitato misto»), può adottare decisioni nei casi previsti nell’accordo. (3) Nella prossima riunione il comitato misto è chiamato a prendere una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto avrà effetti giuridici. (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (la «convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. Con decisione (UE) 2019/2198 ( 3 ) il Consiglio ha sostenuto la modifica della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine moderne e più flessibili (la «modifica della convenzione»). La modifica della convenzione entrerà in vigore il 1 o gennaio 2025. (6) Nella riunione tecnica tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione ha convenuto di attuare un insieme alternativo di norme di origine basate sulla modifica della convenzione su base bilaterale transitoria («norme transitorie»). Le norme transitorie si applicano parallelamente alle norme della convenzione, in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. (7) L’applicazione delle norme transitorie garantisce l’adeguamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell’entrata in vigore, della modifica della convenzione. (8) Dal 1 o settembre 2021 è entrata in vigore una serie di protocolli bilaterali sulle norme di origine tra diverse parti contraenti della convenzione ( 4 ) che rendono applicabili le norme transitorie in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. Per quanto riguarda l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza («Palestina»), il protocollo n. 3 dell’accordo è stato sostituito da un nuovo protocollo n. 3 con decisione n. 1/2021 del comitato misto UE-OLP ( 5 ) . Le norme transitorie figurano nell’appendice A di tale nuovo protocollo n. 3. (9) I due obiettivi principali delle norme transitorie sono, in primo luogo, prevedere norme meno rigorose agevolando l’ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e, in secondo luogo, conssentire l’utilizzo di prove dell’origine che siano state rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente. (10) L’Unione e la Palestina hanno convenuto di applicare il protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, dell’accordo per quanto riguarda le prove dell’origine rilasciate elettronicamente. È pertanto opportuno definire un quadro di requisiti generali per le prove dell’origine. 11) La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione allegato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra («accordo»), nella sua prossima riunione, in relazione a una decisione che stabilisce dei requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025. Fatto a Bruxelles, 21 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente SZIJJÁRTÓ P. ( 1 ) Decisione 97/430/CE del Consiglio, del 2 giugno 1997, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall’altra ( GU L 187 del 16.7.1997, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione ( GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1 ). ( 4 ) Unione europea, Islanda, Confederazione svizzera (compreso il Liechtenstein), Regno di Norvegia, Isole Fær Øer, Stato d’Israele, Regno hascemita di Giordania, Palestina (tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le posizioni individuali degli Stati membri sulla questione), Repubblica d’Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Repubblica della Macedonia del Nord, Repubblica di Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina. ( 5 ) Decisione n. 1/2021 del comitato misto UE-OLP, del 30 agosto 2021, che modifica l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/1487] ( GU L 328 del16.9.2021, pag. 23 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3025/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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