Decisione (UE) 2024/3029 del Consiglio, del 21 ottobre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito con riguardo agli inviti alla Georgia ad aderire a tali convenzioni
Decisione (UE) 2024/3029 del Consiglio, del 21 ottobre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito con riguardo agli inviti alla Georgia ad aderire a tali convenzioni
EN: Council Decision (EU) 2024/3029 of 21 October 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EU-CTC Joint Committee established by the Convention on the simplification of formalities in trade in goods and within the EU-CTC Joint Committee established by the Convention on a common transit procedure as regards invitations to Georgia to accede to those Conventions
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/3029
10.12.2024
DECISIONE (UE) 2024/3029 DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito con riguardo agli inviti alla Georgia ad aderire a tali convenzioni
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
(
1
)
e la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
(
2
)
(congiuntamente «convenzioni») sono state concluse tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera e sono entrate in vigore il 1
o
gennaio 1988.
(2)
La Georgia ha espresso l’intenzione di aderire alle convenzioni una volta soddisfatti i relativi requisiti di adesione.
(3)
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, della convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, il comitato congiunto UE-PTC istituito da tale convenzione può adottare, mediante decisione, inviti ai paesi terzi ad aderire a tale convenzione.
(4)
Conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, lettera e), della convenzione relativa ad un regime comune di transito, il comitato congiunto UE-PTC istituito da tale convenzione può adottare, mediante decisione, inviti ai paesi terzi ad aderire a tale convenzione.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nei comitati congiunti UE-PTC istituiti dalle convenzioni, poiché le decisioni di invitare la Georgia ad aderire alle convenzioni saranno vincolanti per l’Unione.
(6)
Le convenzioni garantiranno procedure efficienti di attraversamento delle frontiere fra la Georgia e le parti delle convenzioni.
(7)
La posizione dell’Unione nei comitati congiunti UE-PTC istituiti dalle convenzioni, per quanto riguarda l’adozione di una decisione che invita la Georgia ad aderire alle convenzioni dovrebbe pertanto essere favorevole e fondarsi sui progetti di decisioni acclusi.
(8)
Al fine di agevolare l’adesione tempestiva della Georgia alle convenzioni, è necessario adottare la presente decisione senza indugi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci con riguardo all’adozione di una decisione che invita la Georgia ad aderire a tale convenzione si basa sul progetto di decisione di tale comitato congiunto allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito con riguardo all’adozione di una decisione che invita la Georgia ad aderire a tale convenzione si basa sul progetto di decisione di tale comitato congiunto allegato alla presente decisione.
Articolo 3
Dopo la loro adozione le decisioni dei comitati congiunti UE-PTC di cui agli articoli 1 e 2 sono pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 21 ottobre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
NAGY I.
(
1
)
GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2
.
(
2
)
GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3029/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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