Decisione (UE) 2024/3081 della Commissione, del 4 dicembre 2024, sulle misure di trasparenza riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e i rappresentanti di interessi e che abroga la decisione n. 2014/839/UE, Euratom
Decisione (UE) 2024/3081 della Commissione, del 4 dicembre 2024, sulle misure di trasparenza riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e i rappresentanti di interessi e che abroga la decisione n. 2014/839/UE, Euratom
EN: Commission Decision (EU) 2024/3081 of 4 December 2024 on transparency measures concerning meetings held between Members of the Commission and interest representatives, and repealing Decision 2014/839/EU, Euratom
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/3081
5.12.2024
DECISIONE (UE) 2024/3081 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2024
sulle misure di trasparenza riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e i rappresentanti di interessi e che abroga la decisione n. 2014/839/UE, Euratom
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
considerando quanto segue:
(1)
Ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), le istituzioni sono tenute a dare ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione; sono tenute altresì a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. Inoltre, a norma dell'articolo 2 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e dell'articolo 11, paragrafo 3, del TUE, la Commissione è tenuta ad effettuare ampie consultazioni prima di proporre un atto legislativo.
(2)
A tal fine, i membri della Commissione e i componenti dei rispettivi gabinetti incontrano regolarmente i rappresentanti di interessi per consentire loro di presentare le loro opinioni sulle decisioni che possono riguardarli e migliorare la qualità del processo decisionale mettendo a disposizione modalità per la presentazione di pareri e competenze esterni.
(3)
Al fine di mantenere la fiducia dei cittadini dell'Unione nella legittimità dei processi politici e legislativi dell'Unione, è opportuno che i contatti con i rappresentanti di interessi avvengano in modo trasparente. A tal fine, la Commissione si impegna a promuovere una rappresentanza di interessi etica e trasparente mediante il registro per la trasparenza obbligatorio
(
1
)
.
(4)
A norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della decisione C/2018/0700 della Commissione
(
2
)
relativa a un codice di condotta per i membri della Commissione europea, i membri della Commissione e i componenti dei rispettivi gabinetti incontrano solo i rappresentanti di interessi iscritti nel registro comune per la trasparenza, purché rientrino nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale e rendono pubbliche le informazioni relative a tali riunioni.
(5)
Alla luce dell'esperienza positiva acquisita con la pubblicazione di informazioni sulle riunioni tenute tra i membri della Commissione o i componenti dei relativi gabinetti con i rappresentanti di interessi su questioni relative al processo decisionale e all'attuazione delle politiche nell'Unione, la prassi di rendere pubbliche le informazioni su tali riunioni dovrebbe essere mantenuta. Benché non siano necessarie ulteriori misure per quanto riguarda la partecipazione dei membri della Commissione o dei componenti dei relativi gabinetti a eventi pubblici, dato che tali informazioni sono già di dominio pubblico, i membri della Commissione dovrebbero continuare a rendere pubbliche le informazioni su tutte le riunioni tenute da essi, o da componenti dei rispettivi gabinetti, con i rappresentanti di interessi.
(6)
Le riunioni che non si svolgono nell'ambito di attività contemplate, quali definite agli articoli 3 e 4 dell'accordo interistituzionale, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente decisione. In particolare, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente decisione le riunioni con i rappresentanti delle altre istituzioni o organi dell'Unione nell'ambito delle normali relazioni interistituzionali. Le riunioni con i rappresentanti delle pubbliche autorità degli Stati membri, incluse le loro rappresentanze permanenti e ambasciate, a livello nazionale e subnazionale, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente decisione, giacché tali autorità perseguono l'interesse generale e contribuiscono ai lavori della Commissione conformemente al principio di leale cooperazione. Le riunioni con le associazioni e reti di pubbliche autorità a livello dell'Unione, nazionale o subnazionale, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente decisione, a condizione che tali associazioni e reti operino esclusivamente a nome delle pubbliche autorità interessate. Al fine di tutelare le relazioni internazionali dell'Unione, le riunioni con rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, comprese le loro missioni diplomatiche e ambasciate, o di organizzazioni intergovernative, inclusi le agenzie e gli organi che emanano dalle stesse, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente decisione.
(7)
Al fine di rispettare il carattere specifico del dialogo con le parti sociali, di cui all'articolo 154 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e il carattere specifico del dialogo con le chiese e le associazioni o comunità religiose o le organizzazioni filosofiche e non confessionali, di cui all'articolo 17, TFUE, le riunioni svolte in tali contesti non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente decisione.
(8)
In considerazione del ruolo specifico dei partiti politici riconosciuto dall'articolo 10, paragrafo 4, TUE, anche le riunioni con i rappresentanti dei partiti politici non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente decisione.
(9)
In linea con l'accordo interistituzionale, le riunioni spontanee, le riunioni a carattere puramente privato o sociale e le riunioni nell'ambito di un procedimento amministrativo istituito dal TUE, dal TFUE o da atti giuridici dell'Unione, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente decisione. Inoltre, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente decisione le attività svolte da persone fisiche a titolo strettamente personale e non in associazione con altri.
(10)
Le riunioni che si svolgono nel quadro della prestazione di attività di consulenza legale e professionale di altro tipo non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente decisione. Non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente decisione le riunioni organizzate al fine di presentare osservazioni come parte in causa o parte terza in un procedimento legale o amministrativo istituto dal diritto dell'Unione o dal diritto internazionale applicabile all'Unione, le osservazioni presentate sulla base di una relazione contrattuale con una delle istituzioni firmatarie o di una convenzione di sovvenzione finanziata con fondi dell'Unione, o ancora osservazioni presentate a seguito di richieste dirette e specifiche di informazioni fattuali, dati o consulenze formulate da una delle istituzioni dell'Unione o dai rappresentanti o dal personale delle stesse.
(11)
Al fine di migliorare ulteriormente la trasparenza per quanto riguarda la rappresentanza di interessi e consentire ai cittadini di acquisire conoscenza del contenuto degli scambi tenuti tra la Commissione e i rappresentanti di interessi, i membri della Commissione dovrebbero rendere pubblici i verbali di tutte le riunioni tenute da essi, o da membri dei rispettivi gabinetti, con i rappresentanti di interessi.
(12)
La presente decisione non pregiudica l'esercizio del diritto di accesso ai documenti delle istituzioni a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
e l'esercizio dei diritti dell'interessato a norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
. Non pregiudica inoltre gli obblighi o impegni di maggior trasparenza derivanti dalla legislazione dell'Unione o da accordi internazionali conclusi dall'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce misure relative alla trasparenza delle riunioni che i membri della Commissione e/o componenti dei rispettivi gabinetti tengono con i rappresentanti di interessi.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
a)
«rappresentante di interessi»: qualsiasi persona fisica o giuridica, o gruppo, associazione o rete formale o informale, che svolge attività volte a influenzare l'elaborazione o l'attuazione di politiche o normative o i processi decisionali delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione;
b)
«riunione»: un incontro organizzato su iniziativa di un rappresentante di interessi o di un membro della Commissione e/o componente del rispettivo gabinetto per discutere una questione relativa alla formulazione o all'attuazione di politiche o normative nell'Unione, fatto salvo l'articolo 3.
Articolo 3
Deroghe
Non sono contemplate dalla presente decisione le attività seguenti:
a)
le riunioni spontanee, le riunioni a carattere puramente privato o sociale e le riunioni nell'ambito di un procedimento amministrativo istituito dal TUE, dal TFUE o da atti giuridici dell'Unione;
b)
le riunioni tenute con:
i)
le parti sociali nell'ambito del dialogo sociale a norma dell'articolo 154 TFUE;
ii)
le persone fisiche che agiscono a titolo strettamente personale e non in associazione con altri;
iii)
le pubbliche autorità degli Stati membri, incluse le loro rappresentanze permanenti e ambasciate, a livello nazionale e subnazionale;
iv)
le associazioni e reti di pubbliche autorità a livello dell'Unione, nazionale o subnazionale, a condizione che operino esclusivamente a nome delle pubbliche autorità interessate;
v)
le organizzazioni intergovernative, inclusi le agenzie e gli organi che emanano dalle stesse;
vi)
le pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, salvo laddove tali autorità siano rappresentate da soggetti giuridici, uffici o reti senza status diplomatico, o da un intermediario, di cui all'articolo 2, lettera e), dell'accordo interistituzionale;
vii)
i partiti politici, ad eccezione di qualsiasi organizzazione creata da partiti politici o ad essi affiliata;
viii)
le chiese e associazioni o comunità religiose, nonché le organizzazioni filosofiche e non confessionali di cui all'articolo 17 TFUE, ad eccezione degli uffici, delle persone giuridiche o delle reti creati per rappresentare chiese, comunità religiose o organizzazioni filosofiche e non confessionali nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, come pure le rispettive associazioni;
c)
le riunioni tenute nel quadro della prestazione di consulenza legale o di consulenza professionale di altra natura, se:
i)
consiste nella rappresentanza di clienti in procedimenti di conciliazione o mediazione volti a prevenire il contenzioso dinanzi a organi giudiziari o amministrativi;
ii)
la consulenza è prestata a clienti al fine di consentire loro di esercitare le proprie attività nel rispetto del quadro giuridico vigente; o
iii)
consiste nella rappresentanza di clienti e nella tutela dei loro diritti fondamentali o procedurali, come il diritto di essere sentiti, il diritto a un processo equo e il diritto alla difesa nei procedimenti amministrativi, e include le attività svolte da avvocati o altri professionisti che partecipano alla rappresentanza di clienti e alla tutela dei loro diritti fondamentali o procedurali;
d)
le riunioni organizzate al fine di presentare osservazioni:
i)
come parte in causa o parte terza in un procedimento legale o amministrativo istituto dal diritto dell'Unione o dal diritto internazionale applicabile all'Unione;
ii)
sulla base di una relazione contrattuale con la Commissione o sulla base di una convenzione di sovvenzione finanziata con fondi dell'Unione;
iii)
a seguito di richieste dirette e specifiche di informazioni fattuali, dati o consulenze formulate dalla Commissione o dai suoi rappresentanti o personale.
Articolo 4
Informazioni sulle riunioni
1. I membri della Commissione rendono pubbliche le informazioni riguardanti tutte le riunioni che essi e/o componenti dei rispettivi gabinetti tengono con i rappresentanti di interessi, conformemente alle disposizioni della presente decisione.
2. Devono essere rese pubbliche le informazioni seguenti:
a)
la data della riunione;
b)
il luogo della riunione;
c)
il nome del membro della Commissione e/o del o dei componenti del suo gabinetto;
d)
il nome o i nomi dei rappresentanti di interessi;
e)
l'oggetto della riunione.
Articolo 5
Verbali delle riunioni
1. Sono redatti verbali di tutte le riunioni che i membri della Commissione e/o componenti dei rispettivi gabinetti tengono con i rappresentanti di interessi.
2. I membri della Commissione rendono pubblici i verbali delle riunioni, conformemente alle disposizioni della presente decisione.
3. Il verbale di una riunione è redatto sotto forma di documento unico comprendente:
a)
le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
b)
i principali punti sollevati e le posizioni espresse nel corso della riunione;
c)
le conclusioni della riunione, se del caso.
Articolo 6
Pubblicazione
Fatto salvo l'articolo 7, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e un documento redatto conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, sono pubblicati in formato standardizzato sui siti web ufficiali del membro della Commissione entro le due settimane successive alla riunione.
Articolo 7
Dati personali delle persone che partecipano alle riunioni
Non sono resi pubblici i dati personali delle persone fisiche (che agiscono per conto di rappresentanti di interessi) o del personale della Commissione (diverso dai componenti dei gabinetti o del personale della Commissione che ricopre funzioni dirigenziali) che partecipano alle riunioni.
Articolo 8
Disposizioni finali
1. La presente decisione sostituisce la decisione 2014/839/UE, Euratom
(
5
)
, i cui effetti cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
2. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
3. Essa si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2025.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (
GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1
) («l'accordo interistituzionale»).
(
2
)
Decisione della Commissione, del 31 gennaio 2018, relativa a un codice di condotta per i membri della Commissione europea (
GU C 65 del 21.2.2018, pag. 7
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (
GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
).
(
5
)
Decisione della Commissione 2014/839/UE, Euratom, del 25 novembre 2014 , relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti (
GU L 343 del 28.11.2014, pag. 22
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3081/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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