Decisione (UE) 2024/3086 del Consiglio, del 2 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Conferenza della Carta dell’energia
Decisione (UE) 2024/3086 del Consiglio, del 2 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Conferenza della Carta dell’energia
EN: Council Decision (EU) 2024/3086 of 2 December 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union in the Energy Charter Conference
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/3086
11.12.2024
DECISIONE (UE) 2024/3086 DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Conferenza della Carta dell’energia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, e l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione
(
1
)
, le Comunità europee hanno concluso il trattato sulla Carta dell’energia («ECT») e il relativo protocollo sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati («PEEREA»), che sono entrati in vigore il 16 aprile 1998.
(2)
L’articolo 49 dell’ECT e l’articolo 21 del PEEREA hanno designato il governo della Repubblica portoghese quale depositario dell’ECT e del PEEREA. Il 1
o
febbraio 2024 la Repubblica portoghese ha notificato l’intenzione di recedere dall’ECT e dal PEEREA. Al riguardo, il governo della Repubblica portoghese cesserà di esercitare la sua funzione di depositario. Il recesso della Repubblica portoghese dall’ECT e dal PEEREA prenderà effetto il 2 febbraio 2025.
(3)
È necessario un emendamento dell’articolo 49 dell’ECT e dell’articolo 21 del PEEREA per designare un nuovo depositario. Le Parti contraenti dell’ECT («Parti contraenti») hanno convenuto nei negoziati di aggiungere tale emendamento al testo dell’ECT modernizzato, al fine di designare il Segretariato della Carta dell’energia («Segretariato») come nuovo depositario. Le Parti contraenti hanno altresì convenuto di modificare il PEEREA, in maniera analoga. Le Parti contraenti hanno concordato di sottoporre all’approvazione della Conferenza della Carta dell’energia una nuova intesa, in relazione all’articolo 49 dell’ECT e all’articolo 21 del PEEREA, sui ruoli del Segretariato quale depositario. Inoltre, dato che non tutte applicheranno l’ECT modernizzato a titolo provvisorio dopo la sua adozione, le Parti contraenti hanno convenuto di sottoporre all’approvazione della Conferenza della Carta dell’energia due decisioni che designano il Segretariato come depositario provvisorio dal 2 febbraio 2025, in attesa dell’entrata in vigore degli emendamenti dell’ECT e del PEEREA.
(4)
A norma dell’articolo 34 dell’ECT, la Conferenza della Carta dell’energia adotta i testi degli emendamenti dell’ECT, compresi quelli dei relativi protocolli. A norma dell’articolo 12 PEEREA, la Conferenza della Carta dell’energia adotta i testi degli emendamenti del PEEREA.
(5)
La Conferenza della Carta dell’energia dovrà adottare gli atti proposti nella riunione del 3 dicembre 2024 per quanto riguarda l’ECT e per corrispondenza, nel quadro di una procedura avviata il 6 novembre 2024 con scadenza il 30 gennaio 2025, per quanto riguarda il PEEREA. Tali atti saranno vincolanti per l’Unione.
(6)
È opportuno che l’Unione non eserciti il diritto di voto in sede di Conferenza della Carta dell’energia sulle proposte di emendamento dell’ECT e del PEEREA, nonché sulle proposte di intese e decisioni. È inoltre opportuno stabilire la posizione da adottare congiuntamente da parte degli Stati membri che sono Parti contraenti per le materie di competenza dell’Unione. Tale posizione lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri. Tale posizione integra la posizione di cui alla decisione (UE) 2024/1644 del Consiglio
(
2
)
.
(7)
Gli Stati membri che sono Parti contraenti che sono presenti alla riunione della Conferenza della Carta dell’energia o che votano per corrispondenza dovrebbero adottare una posizione che non impedisca l’adozione o l’approvazione delle proposte di emendamento, intese e decisioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. A norma dell’articolo 36, paragrafo 7, del trattato sulla Carta dell’energia (ECT), l’Unione non esercita il diritto di voto in sede di Conferenza della Carta dell’energia sulle proposte di emendamento dell’articolo 49 ECT e dell’articolo 21 del protocollo sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati («PEEREA») e sulle intese in relazione a tali articoli, né sulle decisioni relative alla designazione di un depositario a norma dell’articolo 49 ECT e dell’articolo 21 PEEREA, allegate alla presente decisione.
2. Gli Stati membri che sono Parti contraenti dell’ECT esercitano congiuntamente il diritto di voto alla riunione della Conferenza della Carta dell’energia del 3 dicembre 2024, qualora vi presenzino, o per corrispondenza, a seconda dei casi, in modo da:
a)
non impedire l’adozione da parte della Conferenza della proposta di emendamento dell’articolo 49 ECT (CC 760 REV2), allegata alla presente decisione;
b)
non impedire l’approvazione dell’intesa, in relazione all’articolo 49 ECT, sui ruoli del Segretariato della Carta dell’energia (CC 762 REV2), allegata alla presente decisione;
c)
non impedire l’approvazione di una decisione sulla designazione del Segretariato della Carta dell’energia come depositario ai sensi dell’articolo 49 ECT a decorrere dal 2 febbraio 2025 (CC 814), allegata alla presente decisione; e
d)
non impedire l’adozione per corrispondenza della proposta di emendamento dell’articolo 21 PEEREA e l’approvazione dell’intesa connessa in relazione all’articolo 21 PEEREA e della decisione sulla designazione del Segretariato della Carta dell’energia come depositario ai sensi dell’articolo 21 PEEREA a decorrere dal 2 febbraio 2025 (CC 823), allegate alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
NAGY M.
(
1
)
Decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (
GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/181/oj).
(
2
)
Decisione (UE) 2024/1644 del Consiglio, del 30 maggio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Conferenza della Carta dell’energia (
GU L, 2024/1644, 6.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1644/oj
).
ALLEGATO
1.
Proposta di emendamento dell'articolo 49 ECT, inclusa tra le proposte di emendamento del trattato sulla Carta dell'energia (documento CC 760 REV2) presentate alla Conferenza della Carta dell'energia il 3 settembre 2024.
«Articolo 49
Depositario
Il
governo della Repubblica del Portogallo
Segretariato
è il depositario del presente trattato
(
1
)
».
2.
Proposta di nuova intesa, in relazione all'articolo 49, sui ruoli del Segretariato della Carta dell'energia, inclusa tra le proposte di modifica di intese, dichiarazioni e decisioni (documento CC 762 REV2) presentate alla Conferenza della Carta dell'energia il 3 settembre 2024.
«
Intesa 16 in relazione all'articolo 49 dell'ECT originario
Intesa 18 in relazione all'articolo 49 dell'ECT modificato nel 1998
All'articolo 49, per “Segretariato” si intende il Segretariato ai sensi dell'articolo 35. Per evitare ambiguità, tutti i riferimenti al “depositario” nel presente trattato si intendono fatti al “Segretariato” ai sensi dell'articolo 35 in qualità di depositario.
»
3.
Proposta di decisione della Conferenza della Carta dell'energia relativa alla designazione del Segretariato della Carta dell'energia come depositario a norma dell'articolo 49 del trattato sulla Carta dell'energia (documento CC 814), presentata alla Conferenza della Carta dell'energia il 3 settembre 2024.
«
35
a
riunione della Conferenza della Carta dell'energia
3 dicembre 2024
DESIGNAZIONE DEL SEGRETARIATO DELLA CARTA DELL'ENERGIA COME DEPOSITARIO A NORMA DELL'ARTICOLO 49 DEL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA
Le Parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia (ECT),
prendendo atto del recesso della Repubblica portoghese quale Parte contraente dell'ECT, che prenderà effetto il 2 febbraio 2025,
vista la notifica con cui la Repubblica portoghese, il 7 marzo 2024, ha comunicato che il governo della Repubblica portoghese non eserciterà più le funzioni di depositario a norma dell'articolo 49 ECT dopo che il recesso avrà preso effetto,
richiamando l'emendamento dell'articolo 49 che designa il Segretariato della Conferenza della Carta dell'energia (“Segretariato”) come depositario dell'ECT, adottato alla 35
a
riunione della Conferenza della Carta dell'energia [CC 814],
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
1.
In attesa dell'entrata in vigore degli emendamenti dell'ECT adottati il 3 dicembre 2024 per una qualsiasi Parte contraente, il Segretariato esercita le funzioni di depositario dell'ECT a titolo provvisorio per tale Parte contraente a decorrere dal 2 febbraio 2025.
2.
Il Segretariato adotta tutte le misure necessarie per garantire il trasferimento delle funzioni di depositario dal governo della Repubblica portoghese e assume tali funzioni a titolo provvisorio a norma della lettera a) il 2 febbraio 2025.».
4.
Proposte di emendamento dell'articolo 21 PEEREA (documento CC 823), presentata alla Conferenza della Carta dell'energia il 6 novembre 2024
«EMENDAMENTI DEL PROTOCOLLO DELLA CARTA DELL'ENERGIA SULL'EFFICIENZA ENERGETICA E SUGLI ASPETTI AMBIENTALI CORRELATI
Le Parti contraenti del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati,
prendendo atto del recesso della Repubblica portoghese quale Parte contraente del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, che prenderà effetto il 2 febbraio 2025,
vista la notifica con cui la Repubblica portoghese, il 7 marzo 2024, ha comunicato che il governo della Repubblica portoghese non eserciterà più le funzioni di depositario a norma dell'articolo 49 del trattato sulla Carta dell'energia dopo che il recesso avrà preso effetto,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Emendamenti
Il protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, contenuto nell'allegato 3 dell'atto finale della Conferenza della Carta europea dell'energia, è così emendato:
1.
L'articolo 21 del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati è così emendato: sostituire “Il governo della Repubblica del Portogallo” con “Il Segretariato”.
2.
L'articolo 22 del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati è così emendato: sopprimere “italiana,”.
Articolo 2
Intese
Le Parti contraenti del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati adottano l'intesa seguente in relazione all'articolo 21:
“All'articolo 21 del presente protocollo, per ‘Segretariato’ si intende il Segretariato istituito a norma dell'articolo 35 del trattato sulla Carta dell'energia. Per evitare ambiguità, tutti i riferimenti al ‘depositario’ nel presente protocollo si intendono fatti al ‘Segretariato’ istituito a norma dell'articolo 35 del trattato sulla Carta dell'energia in qualità di depositario del presente protocollo.”
Articolo 3
Disposizioni provvisorie
1. In attesa dell'entrata in vigore degli emendamenti del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati adottati il 30 gennaio 2025 per una qualsiasi Parte contraente, il Segretariato esercita le funzioni di depositario del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati a titolo provvisorio per tale Parte contraente a decorrere dal 2 febbraio 2025.
2. Il Segretariato adotta tutte le misure necessarie per garantire il trasferimento delle funzioni di depositario dal governo della Repubblica portoghese e assume tali funzioni a titolo provvisorio a norma del paragrafo 1 il 2 febbraio 2025.».
(
1
)
La nuova formulazione proposta è
sottolineata
e il testo di cui si propone l'eliminazione è
barrato
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3086/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 3086/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.