Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 3106/2024

Decisione (UE) 2024/3106 del Consiglio, del 26 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 109a sessione per quanto riguarda l’adozione di modifiche del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità (codice IGF)

Pubblicato: 26/11/2024 In vigore dal: 26/11/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/3106 del Consiglio, del 26 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 109a sessione per quanto riguarda l’adozione di modifiche del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità (codice IGF) EN: Council Decision (EU) 2024/3106 of 26 November 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the International Maritime Organization’s Maritime Safety Committee at its 109th session as regards the adoption of amendments to the International Code of Safety for Ships using Gases or other Low-flashpoint Fuels (IGF Code)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3106 10.12.2024 DECISIONE (UE) 2024/3106 DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 109 a sessione per quanto riguarda l’adozione di modifiche del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità (codice IGF) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’azione dell’Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l’ambiente marino e la salute umana. (2) Il comitato per la sicurezza marittima ( Maritime Safety Committee — MSC) dell’Organizzazione marittima internazionale ( International Maritime Organization — IMO) è chiamato ad adottare, in occasione della sua 109 a sessione, che si terrà dal 2 al 6 dicembre 2024 («MSC 109»), modifiche del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità (codice IGF). (3) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione dell’MSC 109, poiché le modifiche previste del codice IGF sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) . (4) Le modifiche del codice IGF riguardano una serie di questioni, tra cui i pozzetti di aspirazione delle pompe, lo scarico della valvola di sfogo di sicurezza, i locali di preparazione del combustibile, la protezione strutturale contro gli incendi e le zone pericolose. L’Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, perché miglioreranno la sicurezza delle navi, incluse le navi da passeggeri, che utilizzano gas naturale come combustibile. Tali modifiche garantiscono un livello di protezione equivalente del sistema di tubazioni e dell’ingresso del serbatoio dalle linee di scarico della valvola di sfogo di sicurezza durante il normale funzionamento e in caso di emergenza. Tali modifiche, inoltre, riconoscono l’esistenza di pozzetti dei serbatoi di gas naturale liquefatto (GNL). (5) L’Unione non è né membro dell’IMO né parte contraente del codice IGF. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell’Unione in occasione dell’MSC 109. (6) È opportuno limitare l’ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle modifiche proposte, nella misura in cui tali modifiche possono incidere sulle norme comuni dell’Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) in occasione della sua 109 a sessione è approvare l’adozione delle modifiche del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità (codice IGF) che figurano nell’allegato 2 del documento MSC 109/3 dell’IMO («modifiche»). Articolo 2 1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione di cui all’articolo 1 riguarda le modifiche nella misura in cui queste rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione. Tale posizione è espressa dagli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione. 2.   Modifiche di lieve entità della posizione di cui all’articolo 1 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, di essere vincolati dalle modifiche nella misura in cui queste rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente HANKÓ B. ( 1 ) Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ( GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/45/oj). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3106/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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