Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 3123/2024

Decisione (UE) 2024/3123 del Consiglio, del 5 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee con riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 di tale comitato misto relativamente all’uso di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nel quadro di tale convenzione applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025

Pubblicato: 05/12/2024 In vigore dal: 05/12/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/3123 del Consiglio, del 5 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee con riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 di tale comitato misto relativamente all’uso di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nel quadro di tale convenzione applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025 EN: Council Decision (EU) 2024/3123 of 5 December 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin as regards the amendment of Decision No 1/2023 of that Joint Committee with respect to the use of movement certificates issued electronically in the framework of that Convention applicable as of 1 January 2025

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3123 13.12.2024 DECISIONE (UE) 2024/3123 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee con riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 di tale comitato misto relativamente all’uso di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nel quadro di tale convenzione applicabile a decorrere dal 1 o gennaio 2025 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE ( 1 ) del Consiglio ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. (2) A norma della convenzione, il comitato misto istituito dalla convenzione («comitato misto») può adottare decisioni per modificare la convenzione. (3) La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto ( 2 ) , che entrerà in vigore il 1 o gennaio 2025. Il 7 dicembre 2023 il comitato misto ha adottato la raccomandazione n. 1/2023 ( 3 ) sull’uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente a norma della convenzione. Per fornire un quadro giuridico chiaro e garantire la coerenza nell’uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nel contesto del passaggio dalle norme attuali alle norme rivedute della convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dal 1 o gennaio 2025, la decisione n. 1/2023 dovrebbe essere modificata. Tale decisione dovrebbe essere modificata per consentire l’inserimento dei requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente in tale convenzione riveduta. (4) Il comitato misto è chiamato ad adottare, durante la sua 16 a riunione, prevista per il 12 dicembre 2024, o mediante procedura scritta, una decisione relativa all’uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto avrà effetti giuridici, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee con riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 di tale comitato misto relativamente all’uso di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2024 Per il Consiglio Il presidente NAGY B. ( 1 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 2 ) Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj ). ( 3 ) Raccomandazione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, sull’uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente ( GU L, 2024/243, 15.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/243/oj ). PROGETTO DECISIONE N. …/2024 DEL CONSIGLIO COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE del … che modifica la decisione n. 1/2023 del comitato misto con riguardo all’uso di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nel quadro di tale convenzione applicabile a decorrere dal 1 o gennaio 2025 IL COMITATO MISTO, vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 1 ) , in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), considerando quanto segue: (1) All’inizio del 2020 la Commissione ha informato le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») che, a causa della pandemia di COVID-19, e la successiva sospensione dei contatti tra le autorità doganali e gli operatori economici in numerose parti contraenti, la maggioranza delle parti contraenti aveva riscontrato l’impossibilità di fornire certificati di circolazione ai fini dell’origine preferenziale nella forma richiesta, ossia firmati a mano, timbrati a inchiostro dalle autorità doganali o nel formato cartaceo corretto. (2) La grande maggioranza delle parti contraenti ha ritenuto opportuno adottare misure eccezionali intese a garantire la piena attuazione dei regimi commerciali preferenziali disciplinati dalla convenzione. Tali misure eccezionali erano applicate su base di reciprocità dalle parti contraenti che si avvalevano delle disposizioni pertinenti in materia di norme di origine. (3) Durante la pandemia di COVID-19 alcune parti contraenti hanno elaborato o adeguato i sistemi elettronici esistenti per rilasciare elettronicamente i certificati al fine di trovare un equilibrio fra l’esigenza di flessibilità e l’esigenza di conformità ai requisiti relativi al formato dei certificati di circolazione contenuti nell’appendice I della convenzione. (4) Le autorità doganali delle parti contraenti sono state invitate ad accettare certificati di circolazione ai fini dell’origine preferenziale rilasciati elettricamente e muniti di firma, timbro o visto digitale delle autorità competenti, oppure una copia in formato cartaceo o elettronico (acquisito digitalmente o disponibile online) sulla base della flessibilità prevista dall’articolo 24 dell’appendice I della convenzione. (5) Durante la riunione del 16 giugno 2022 il comitato misto è stato informato della richiesta di una parte contraente di mantenere le buone pratiche introdotte mediante tali misure eccezionali adottate durante la pandemia di COVID-19 affinché gli operatori economici potessero trarre beneficio dalla digitalizzazione dei certificati di circolazione. (6) Le parti contraenti hanno riconosciuto il carattere positivo dell’esperienza acquisita nell’uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente negli scambi preferenziali nell’ambito delle misure eccezionali adottate a causa della pandemia di COVID-19 e si sono impegnate a mantenere le buone pratiche introdotte nell’ambito di tali misure eccezionali collaborando per introdurre un sistema comune basato sulle prove dell’origine elettroniche e sulla cooperazione amministrativa elettronica nella zona paneuromediterranea. (7) Le parti contraenti ritengono che la transizione verso un sistema che rilascia elettronicamente i certificati di circolazione e favorisce la cooperazione amministrativa elettronica nell’ambito della convenzione rappresenti il primo passo verso una digitalizzazione integrale delle prove dell’origine a livello di zona paneuromediterranea, in particolare alla luce dell’imminente entrata in vigore della modifica della convenzione introdotta mediante decisione n. 1/2023 del comitato misto ( 2 ) . (8) I sistemi progettati per il rilascio elettronico dei certificati di circolazione dovrebbero offrire alle autorità doganali delle parti contraenti la possibilità di accertarne istantaneamente l’autenticità. (9) Il 7 dicembre 2023 il comitato misto ha adottato la raccomandazione n. 1/2023 ( 3 ) sull’uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente a norma della convenzione. Pertanto, al fine di fornire un quadro giuridico chiaro e garantire la coerenza nell’uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nel contesto del passaggio dalle normi attuali della convenzione alle norme rivedute della convenzione, che entrerà in vigore il 1 o gennaio 2025, la decisione n. 1/2023 dovrebbe essere modificata al fine di consentire l’inserimento dei requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente nelle norme rivedute della convenzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La decisione n. 1/2023 è modificata come stabilito nell’allegato della presente decisione. 2.   Le modifiche della decisione n. 1/2023 entrano in vigore il 1 o gennaio 2025. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a …, Per il Consiglio Il presidente ( 1 ) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4 . ( 2 ) Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj ). ( 3 ) Raccomandazione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, sull’uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente ( GU L, 2024/243, 15.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/243/oj ). ALLEGATO Articolo unico Modifica della decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee Nell’allegato della decisione n. 1/2023, articolo unico, punto 5, l’articolo 17, paragrafo 4, dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee è sostituito dal seguente: «4.   Ai fini del paragrafo 1, due o più parti contraenti possono concordare di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell’origine di cui al paragrafo 1. Fino a quando tale sistema sarà istituito, le parti contraenti accettano i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente presentati all’importazione, a condizione che: a) i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente si basino sul modello che figura nell’allegato IV; b) le autorità doganali della parte contraente esportatrice predispongano un sistema online protetto basato su internet per verificare l’autenticità dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente; c) i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente rechino un numero di serie unico e, ove disponibili, elementi di sicurezza che ne consentano l’identificazione; e d) la data a partire dalla quale una parte contraente inizia a rilasciare elettronicamente i certificati di circolazione sia specificata negli avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e in conformità delle procedure proprie delle parti contraenti. Una parte contraente può decidere di sospendere l’accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte e in tal caso ne informa anticipatamente le altre parti contraenti attraverso il segretariato del comitato misto. In caso di sospensione, gli avvisi di cui alla lettera d) indicano la data d’inizio della sospensione.». ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3123/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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