Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 3125/2024

Decisione (UE) 2024/3125 del Consiglio, del 5 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio per quanto riguarda la modifica di tale accordo mediante la sostituzione del suo protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozion

Pubblicato: 05/12/2024 In vigore dal: 05/12/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/3125 del Consiglio, del 5 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio per quanto riguarda la modifica di tale accordo mediante la sostituzione del suo protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa EN: Council Decision (EU) 2024/3125 of 5 December 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Joint Committee set up by the Agreement between the European Coal and Steel Community and the Republic of Turkey on trade in products covered by the Treaty establishing the European Coal and Steel Community as regards the amendment of that Agreement by replacing Protocol 1 thereto concerning the defin

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3125 13.12.2024 DECISIONE (UE) 2024/3125 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio per quanto riguarda la modifica di tale accordo mediante la sostituzione del suo protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 96/528/CECA della Commissione ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio («accordo»), entrato in vigore il 1 o agosto 1996. (2) Il protocollo n. 1 di tale accordo («protocollo n. 1») definisce la nozione di «prodotti originari» e stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa. A norma dell’articolo 39 del protocollo n. 1, il comitato misto istituito dall’articolo 14, paragrafo 1, dell’accordo («comitato misto») può decidere di modificarne le disposizioni del protocollo n. 1. (3) Nella prossima riunione il comitato misto deve prendere una decisione che modifica l’accordo mediante la sostituzione del protocollo n. 1. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto poiché la decisione avrà effetti giuridici. (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione («parti contraenti»), che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali. (6) La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 3 ) («modifica della convenzione»). (7) La modifica della convenzione entra in vigore il 1 o gennaio 2025 per tutte le parti contraenti. (8) L’articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine è opportuno che il consiglio di associazione prenda una decisione che sostituisca il protocollo n. 1 con un nuovo protocollo che includa un riferimento dinamico alla convenzione, al fine di rinviare sempre alla versione più recente della convenzione in vigore. In assenza di tale riferimento, non sarebbe garantita l’efficace applicazione della modifica della convenzione, con possibili ripercussioni sul sistema del cumulo diagonale, ai sensi della convenzione. (9) La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio («accordo») nella sua prossima riunione, per quanto riguarda la modifica dell’accordo mediante la sostituzione del protocollo n. o 1 con un nuovo protocollo che include un riferimento dinamico alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2024 Per il Consiglio Il presidente NAGY B. ( 1 ) Decisione 96/528/CECA della Commissione, del 29 febbraio 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio ( GU L 227 del 7.9.1996, pag. 1 .). ( 2 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 3 ) Decisione N. 1/2023 del Comitato Misto della Convenzione Regionale Sulle Norme di Origine Preferenziali Paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [2024/390] ( GU L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj ). PROGETTO DECISIONE N. … DEL COMITATO MISTO UE-TURCHIA del … che modifica l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio mediante la sostituzione del suo protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa IL COMITATO MISTO UE-TURCHIA, visto l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ( 1 ) , in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, considerando quanto segue: (1) L'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio («accordo») fa riferimento al protocollo n. 1 di tale accordo («protocollo n. o 1 originario»), che stabilisce le norme di origine. (2) Il protocollo n. 1 originario è stato sostituito con un nuovo protocollo dalla decisione n. 1/2009 del comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ( 2 ) («protocollo n. o 1»). (3) L'articolo 39 del protocollo n. 1 prevede che il comitato misto istituito dall'articolo 14 dell'accordo («comitato misto») possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 1. (4) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 3 ) («convenzione») mira a trasporre i sistemi bilaterali vigenti delle norme di origine stabilite in accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali. (5) L'Unione e la Repubblica di Turchia («Turchia») hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 4 novembre 2011. (6) L'Unione e la Turchia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 4 dicembre 2013. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Turchia rispettivamente il 1 o maggio 2012 e il 1 o febbraio 2014. (7) La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 4 ) . (8) È pertanto opportuno sostituire il protocollo n. 1 con un nuovo protocollo che includa un riferimento dinamico alla convenzione, al fine di rinviare sempre alla versione più recente della convenzione in vigore, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricevimento, per via diplomatica, dell'ultima delle notifiche scritte con cui le parti si informano reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. Fatto a …, … Per il comitato misto Il presidente ( 1 ) GU CE L 227 del 7.9.1996, pag. 3 . ( 2 ) Decisione n. 1/2009 del Comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, del 24 febbraio 2009, che modifica il protocollo n. 1 dell’accordo ( GU UE L 143 del 6.6.2009, pag. 1 ). ( 3 ) GU UE L 54 del 26.2.2013, pag. 4 . ( 4 ) Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU UE L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj ). ALLEGATO «PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI” E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 1 Norme di origine 1.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 1 ) (“convenzione”), quale da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . 2.   Tutti i riferimenti all'“accordo pertinente” nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione si intendono come riferimenti al presente accordo. Articolo 2 Composizione delle controversie 1.   Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al comitato misto. 2.   La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese. Articolo 3 Modifiche del protocollo Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo. Articolo 4 Recesso dalla convenzione 1.   Se la Comunità europea o la Turchia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, la Comunità europea e la Turchia avviano immediatamente le loro procedure per avviare i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo. 2.   Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contemplate nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi all'accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra la Comunità europea e la Turchia.». ( 1 ) GU UE L 54 del 26.2.2013, pag. 4 . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3125/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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