Decisione (UE) 2024/3208 del Consiglio, del 5 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia per quanto riguarda la modifica della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli mediante la sostituzione del suo protocollo n. 3 relativo alla definizione de
Decisione (UE) 2024/3208 del Consiglio, del 5 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia per quanto riguarda la modifica della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli mediante la sostituzione del suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
EN: Council Decision (EU) 2024/3208 of 5 December 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey as regards the amendment of Decision No 1/98 of the EC-Turkey Association Council on the trade regime for agricultural products by replacing Protocol 3 thereto concernin
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/3208
27.12.2024
DECISIONE (UE) 2024/3208 DEL CONSIGLIO
del 5 dicembre 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia per quanto riguarda la modifica della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli mediante la sostituzione del suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia
(
1
)
(«accordo») ha istituito il Consiglio di associazione CE-Turchia («Consiglio di associazione»).
(2)
La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia
(
2
)
(«decisione n. 1/98») stabilisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Turchia e l’Unione.
(3)
Il protocollo n. 3 della decisione n. 1/98, quale modificato dalla decisione n. 3/2006 del Consiglio di associazione
(
3
)
(«protocollo n. 3»), definisce la nozione di «prodotti originari» e stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa. A norma dell’articolo 39 del protocollo n. 3, il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
(4)
Nella prossima riunione il Consiglio di associazione deve adottare una decisione che modifica la decisione n. 1/98 mediante la sostituzione del protocollo n. 3.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché la decisione del Consiglio di associazione avrà effetti giuridici.
(6)
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio
(
4
)
ed è entrata in vigore per l’Unione il 1
o
maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione («parti contraenti»), che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
(7)
La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
(
5
)
(«modifica della convenzione»).
(8)
La modifica della convenzione entra in vigore il 1
o
gennaio 2025 per tutte le parti contraenti.
(9)
L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine è opportuno che il Consiglio di associazione adotti una decisione che sostituisca il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che includa un riferimento dinamico alla convenzione, al fine di rinviare sempre alla versione più recente della convenzione in vigore. In assenza di tale riferimento, non sarebbe garantita l’efficace applicazione della modifica della convenzione, con possibili ripercussioni sul sistema del cumulo diagonale ai sensi della convenzione.
(10)
La posizione dell’Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia nella prossima riunione, per quanto riguarda la modifica della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli mediante la sostituzione del protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che includa un riferimento dinamico alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee è basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
NAGY B.
(
1
)
GU L 361 del 31.12.1977, pag. 29
.
(
2
)
Decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 25 febbraio 1998 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (
GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1
).
(
3
)
Decisione n. 3/2006 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 19 dicembre 2006, che modifica il protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 25 febbraio 1998 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (cfr. documento CE-TR 108/05).
(
4
)
Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (
GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3
).
(
5
)
Decisione N. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [2024/390] (
GU L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj
).
PROGETTO
DECISIONE N. … DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA
del …
che modifica la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli mediante la sostituzione del suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli
(
1
)
, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
(1)
L'articolo 4 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli («decisione») fa riferimento al protocollo n. 3 di tale decisione («protocollo originario n. 3»), che stabilisce le norme di origine.
(2)
La decisione n. 3/2006 del Consiglio di associazione CE-Turchia ha sostituito il protocollo n. 3 originario con un nuovo protocollo
(
2
)
(«protocollo n. 3»).
(3)
L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il Consiglio di associazione istituito dall'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia
(
3
)
(«Consiglio di associazione») possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
(4)
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
(
4
)
(«la convenzione») mira a trasporre i sistemi bilaterali vigenti delle norme di origine stabiliti in accordi bilaterali di libero scambio conclusi fra le parti contraenti della convenzione in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti in detti accordi bilaterali.
(5)
L'Unione e la Repubblica di Turchia («Turchia») hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 4 novembre 2011.
(6)
L'Unione e la Turchia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 4 dicembre 2013. Di conseguenza, e in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Turchia rispettivamente il 1
o
maggio 2012 e il 1
o
febbraio 2014.
(7)
La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
(
5
)
.
(8)
È pertanto opportuno sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che includa un riferimento dinamico alla convenzione, al fine di rinviare sempre alla versione più recente della convenzione in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricevimento, per via diplomatica, dell'ultima delle notifiche scritte con cui le parti si informano reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
Fatto a …,
Per il Consiglio
Il presidente
(
1
)
GU CE L 86 del 20.3.1998, pag. 1
.
(
2
)
Decisione n. 3/2006 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 19 dicembre 2006, che modifica il protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 25 febbraio 1998 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (cfr. doc. CE-TR 108/05 all’indirizzo
http://register.consilium.europa.eu
.
(
3
)
GU CE L 361 del 31.12.1977, pag. 29
.
(
4
)
GU UE L 54 del 26.2.2013, pag. 4
.
(
5
)
Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (
GU UE L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj
).
ALLEGATO
«PROTOCOLLO N. 3
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI” E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 1
Norme di origine
1. Ai fini dell'applicazione della presente decisione si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
(
1
)
(“convenzione”), quale da ultimo modificata e pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
2. Tutti i riferimenti all'“accordo pertinente” nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione si intendono come riferimenti alla presente decisione.
Articolo 2
Composizione delle controversie
1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al Consiglio di associazione.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.
Articolo 3
Modifiche del protocollo
Il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 4
Recesso dalla convenzione
1. Se la Comunità europea o la Turchia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, la Comunità europea e la Turchia danno immediatamente inizio alle proprie procedure per avviare i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione della presente decisione.
2. Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi alla decisione. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra la Comunità europea e la Turchia.».
(
1
)
GU UE L 54 del 26.2.2013, pag. 4
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3208/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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