Decisione (UE) 2024/3217 del Consiglio, del 5 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione, in sede di gruppo di lavoro ad hoc e di comitato misto istituiti dall’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada, per quanto riguarda il mandato del gruppo di lavoro ad hoc
Decisione (UE) 2024/3217 del Consiglio, del 5 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione, in sede di gruppo di lavoro ad hoc e di comitato misto istituiti dall’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada, per quanto riguarda il mandato del gruppo di lavoro ad hoc
EN: Council Decision (EU) 2024/3217 of 5 December 2024 on the position to be taken on behalf of the Union in the ad hoc working group and in the Joint Committee established by the Agreement between the European Union and Ukraine on the carriage of freight by road, as regards the terms of reference of the ad hoc working group
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/3217
27.12.2024
DECISIONE (UE) 2024/3217 DEL CONSIGLIO
del 5 dicembre 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione, in sede di gruppo di lavoro ad hoc e di comitato misto istituiti dall’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada, per quanto riguarda il mandato del gruppo di lavoro ad hoc
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada
(
1
)
(«accordo») è stato firmato dall’Unione il 29 giugno 2022 a norma della decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio
(
2
)
ed è stato applicato in via provvisoria a decorrere da tale data. È stato concluso dall’Unione mediante decisione (UE) 2022/2435 del Consiglio
(
3
)
ed è entrato in vigore il 5 dicembre 2022.
(2)
L’accordo è stato modificato dall’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 2022
(
4
)
, che è stato firmato dall’Unione il 20 giugno 2024 a norma della decisione (UE) 2024/1876 del Consiglio
(
5
)
ed è stato applicato in via provvisoria a decorrere da tale data.
(3)
Un gruppo di lavoro ad hoc specifico è stato istituito dall’articolo 7
bis
, paragrafo 1, dell’accordo, al fine di agevolare l’attuazione pratica dell’accordo.
(4)
A norma dell’articolo 7
bis
, paragrafo 6, dell’accordo, il gruppo di lavoro ad hoc è tenuto ad adottare il proprio mandato.
(5)
Al fine di garantire l’organizzazione e il funzionamento del gruppo di lavoro ad hoc, e quindi agevolare l’attuazione pratica dell’accordo, il mandato del gruppo di lavoro ad hoc deve essere approvato dal comitato misto istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo, conformemente all’articolo 7 A, paragrafo 6, dello stesso.
(6)
È pertanto opportuno che il gruppo di lavoro ad hoc adotti il proprio mandato e che il comitato misto adotti una decisione che approva tale mandato.
(7)
È quindi opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di gruppo di lavoro ad hoc e di comitato misto per quanto riguarda, rispettivamente, l’adozione e l’approvazione del mandato del gruppo di lavoro ad hoc, poiché tali atti avranno effetti giuridici nei confronti dell’Unione ai sensi del diritto internazionale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada («accordo»), per quanto riguarda l’approvazione del mandato del gruppo di lavoro ad hoc istituito dall’articolo 7
bis
, paragrafo 1, dell’accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione («progetto di decisione»).
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di gruppo di lavoro ad hoc istituito dall’articolo 7
bis
, paragrafo 1, dell’accordo, per quanto riguarda l’adozione del suo mandato, si basa sul progetto di mandato allegato al progetto di decisione.
I rappresentanti dell’Unione nel comitato misto e nel gruppo di lavoro ad hoc possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione e del progetto di mandato di cui al secondo comma del presente articolo senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La decisione del comitato misto è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
NAGY B.
(
1
)
GU L 179 del 6.7.2022, pag. 4
, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/1158/oj.
(
2
)
Decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada (
GU L 179 del 6.7.2022, pag. 1
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1158/oj).
(
3
)
Decisione (UE) 2022/2435 del Consiglio, del 5 dicembre 2022, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada (
GU L 319 del 13.12.2022, pag, 5
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2435/oj).
(
4
)
GU L, 2024/1878, 2.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1878/oj
.
(
5
)
Decisione (UE) 2024/1876 del Consiglio, del 20 giugno 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 2022 (
GU L, 2024/1876, 2.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1876/oj
).
PROGETTO
DECISIONE N. …/2024 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E L'UCRAINA SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA
del …
per quanto riguarda il mandato del gruppo di lavoro ad hoc istituito dall'accordo
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada
(
1
)
, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 7 bis, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada («accordo») è stato firmato dall'Unione il 29 giugno 2022 a norma della decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio
(
2
)
ed è stato applicato in via provvisoria a decorrere da tale data. È stato concluso dall'Unione mediante decisione (UE) 2022/2435 del Consiglio
(
3
)
ed è entrato in vigore il 5 dicembre 2022.
(2)
L'accordo è stato modificato dall'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 2022
(
4
)
, che è stato firmato dall'Unione il 20 giugno 2024 a norma della decisione (UE) 2024/1876 del Consiglio
(
5
)
ed è stato applicato in via provvisoria a decorrere da tale data.
(3)
A norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 6, dell'accordo, il gruppo di lavoro ad hoc istituito dall'articolo 7 bis, paragrafo 1, dell'accordo, è tenuto ad adottare il proprio mandato, che deve essere approvato dal comitato misto a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, dell'accordo.
(4)
È pertanto opportuno approvare il mandato del gruppo di lavoro ad hoc di cui all'allegato della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Mandato del gruppo di lavoro ad hoc
È approvato il mandato del gruppo di lavoro ad hoc che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione..
Fatto a …,
Per il comitato misto
I copresidenti
(
1
)
GU UE L 179 del 6.7.2022, pag. 4
, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/1158/oj.
(
2
)
Decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada (
GU UE L 179 del 6.7.2022, pag. 1
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1158/oj).
(
3
)
Decisione (UE) 2022/2435 del Consiglio, del 5 dicembre 2022, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada (
GU UE L 319 del 13.12.2022, pag, 5
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2435/oj).
(
4
)
GU L, 2024/1878, 2.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1878/oj
.
(
5
)
Decisione (UE) 2024/1876 del Consiglio, del 20 giugno 2024, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 2022 (
GU UE L, 2024/1876, 2.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1876/oj
).
ALLEGATO
PROGETTO
MANDATO DEL GRUPPO DI LAVORO AD HOC ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E L'UCRAINA SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA
Articolo 1
Il gruppo di lavoro ad hoc può discutere l'attuazione pratica dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada
(
1
)
(«accordo») nell'ambito del suo settore di competenza.
Articolo 2
1. Il gruppo di lavoro ad hoc è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante dell'Ucraina.
2. Il rappresentante dell'Unione europea è un funzionario della direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione europea. Il rappresentate dell'Ucraina è un funzionario del ministero competente per il trasporto stradale in Ucraina.
3. L'Unione e l'Ucraina si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti del rappresentante che agisce in qualità presidente del gruppo di lavoro ad hoc per l'Unione europea o per l'Ucraina. Si considera che tale rappresentante continui ad agire in qualità di presidente rispettivamente per l'Unione europea o per l'Ucraina fino alla data in cui l'Unione europea o l'Ucraina non comunichi all'altra parte dell'accordo («parte») un nuovo presidente.
4. Il gruppo di lavoro ad hoc può invitare esperti alle sue riunioni per consultarli su punti specifici all'ordine del giorno.
Articolo 3
1. Il gruppo di lavoro ad hoc opera sotto l'autorità del comitato misto istituito dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo.
2. I rappresentanti delle parti adottano le relazioni del gruppo di lavoro ad hoc al comitato misto di comune accordo.
3. I rappresentanti delle parti adottano le raccomandazioni al comitato misto di comune accordo.
4. Laddove necessario e debitamente giustificato, le relazioni e le raccomandazioni del gruppo di lavoro ad hoc possono essere adottate con procedura scritta. A tal fine i rappresentanti delle parti procedono a uno scambio di opinioni sul progetto di relazione o di raccomandazione, che può poi essere confermato mediante uno scambio di corrispondenza.
5. Il gruppo di lavoro ad hoc riferisce e trasmette verbali, relazioni e raccomandazioni al presidente del comitato misto entro 30 giorni di calendario dal termine di ogni riunione e in ogni caso conformemente all'articolo 7 bis, paragrafo 5, dell'accordo.
Articolo 4
I rappresentanti delle parti svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del gruppo di lavoro ad hoc.
Articolo 5
1. Il gruppo di lavoro ad hoc si riunisce ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, in base a una richiesta scritta di una delle parti. Ogni riunione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.
2. Quando una parte chiede una riunione, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Nei casi di particolare urgenza, le riunioni del gruppo di lavoro ad hoc possono essere convocate entro tempi più brevi, previo accordo delle parti.
3. Le riunioni del gruppo di lavoro ad hoc sono indette congiuntamente dai loro segretari.
Articolo 6
1. Ciascuna parte può chiedere al presidente di aggiungere un punto all'ordine del giorno di una riunione. Tali richieste sono trasmesse ai segretari delle parti almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione e gli eventuali documenti giustificativi almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione.
2. I segretari comunicano il progetto di ordine del giorno alle parti al più tardi cinque giorni lavorativi prima della riunione. In circostanze eccezionali, le parti possono decidere di comune accordo di aggiungere punti all'ordine del giorno con un breve preavviso.
3. All'inizio di ogni riunione i rappresentanti delle parti adottano di comune accordo l'ordine del giorno. Con l'accordo dei rappresentanti delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nel progetto di ordine del giorno e può essere soppresso, rinviato o modificato qualsiasi punto del progetto di ordine del giorno.
Articolo 7
1. I segretari redigono congiuntamente il progetto di verbale di ogni riunione sulla base dei risultati di ciascuna riunione.
2. Il verbale è approvato e firmato dai rappresentanti di entrambe le parti.
3. Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni non sono pubbliche.
Articolo 8
1. Se l'Unione europea o l'Ucraina presentano al gruppo di lavoro ad hoc informazioni riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate.
2. Se l'Unione europea trasmette al gruppo di lavoro ad hoc informazioni riservate o protette dalla divulgazione ai sensi della legislazione in materia di sicurezza delle informazioni, compresa la decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione
(
2
)
, l'Ucraina provvede affinché tali informazioni godano di un livello di riservatezza e protezione equivalente. Se l'Ucraina presenta al gruppo di lavoro ad hoc informazioni riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la Commissione europea tratta tali informazioni come riservate.
(
1
)
GU UE L 179 del 6.7.2022, pag. 4
, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/1158/oj.
(
2
)
Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (
GU UE L 72 del 17.3.2015, pag. 41
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3217/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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