Decisione (UE) 2024/3218 del Consiglio, del 12 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale
Decisione (UE) 2024/3218 del Consiglio, del 12 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale
EN: Council Decision (EU) 2024/3218 of 12 December 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Committee of the Parties of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence with regard to matters related to judicial cooperation in criminal matters
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/3218
23.12.2024
DECISIONE (UE) 2024/3218 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 2, e l’articolo 84, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio
(
1
)
, per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio
(
2
)
, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento, nella misura in cui rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. La convenzione è entrata in vigore per l’Unione il 1
o
ottobre 2023.
(2)
A norma dell’articolo 66, paragrafo 1, della convenzione, il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («Grevio») deve vigilare sull’attuazione della convenzione da parte delle parti. A norma dell’articolo 68, paragrafo 3, della convenzione, le procedure di valutazione successive alla procedura di valutazione di base del Grevio, relative ai rapporti sulle misure legislative e di altro tipo che danno attuazione alle disposizioni della presente convenzione presentati dalle parti, devono essere divise in cicli («cicli di valutazione tematica»). A norma dell’articolo 68, paragrafo 12, della convenzione, sulla base del rapporto e delle conclusioni del Grevio, il comitato delle parti istituito dall’articolo 67 della convenzione è in grado di adottare raccomandazioni rivolte alla parte interessata.
(3)
Il primo ciclo di valutazione tematica, dal titolo «Building Trust by Delivering Support, Protection and Justice» (Rafforzare la fiducia offrendo sostegno, protezione e giustizia), è stato avviato nel 2022 e si svolgerà dal 2023 al 2031. Il ciclo riguarda 19 disposizioni specifiche della convenzione, segnatamente gli articoli 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 56, e verte sull’attuazione, ad opera delle parti, delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale, ad esempio per quanto concerne la protezione e l’assistenza per le vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica.
(4)
Nel settembre 2024 il segretariato del comitato delle parti ha condiviso con le parti un progetto di decisione IC-CP(2024)10 sulle raccomandazioni da adottare sulla base dei rapporti elaborati dal Grevio nell’ambito del primo ciclo di valutazione tematica («progetto di decisione»). Il progetto di decisione prevede una procedura per l’adozione e il controllo dell’attuazione delle raccomandazioni da parte del comitato delle parti e contiene un modello di raccomandazione. Il progetto di decisione deve essere discusso e, se possibile, adottato in occasione della 17
a
riunione del comitato delle parti del 17 dicembre 2024.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato delle parti, in quanto il progetto di decisione stabilisce la procedura per l’adozione e il controllo dell’attuazione delle raccomandazioni rivolte alle parti per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, nella misura in cui rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. Tali raccomandazioni saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in quanto potrebbero influire in futuro sull’interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione.
(6)
Il progetto di decisione stabilisce che le raccomandazioni devono limitarsi ad affrontare le questioni più urgenti individuate dal Grevio nei suoi rapporti. Tali questioni comprendono le carenze che secondo il Grevio richiedono un intervento immediato, indicate mediante l’uso del verbo «esorta», e le questioni che il Grevio ritiene debbano essere affrontate nel prossimo futuro, identificate dal verbo «incoraggia vivamente», in relazione a tutti i capitoli della convenzione.
(7)
Il progetto di decisione prevede che il comitato delle parti vigili sull’attuazione delle raccomandazioni richiedendo alla parte interessata di presentare un rapporto scritto sulle misure adottate entro tre anni dall’adozione delle raccomandazioni. Conformemente al progetto di decisione, il comitato delle parti può quindi decidere di non prendere ulteriori misure nell’ambito della propria attività di controllo per evitare sovrapposizioni con eventuali cicli di valutazione tematica futuri.
(8)
Il progetto di decisione prevede che le raccomandazioni raccomandino alla parte interessata di attuare le restanti proposte meno urgenti del Grevio, in modo da approvare le conclusioni di quest’ultimo nella loro interezza, e di invitare tale parte a un dialogo costante con il Grevio.
(9)
L’Unione dovrebbe approvare il progetto di decisione, in quanto la procedura ivi stabilita è in linea con la procedura di valutazione di base a norma dell’articolo 68 della convenzione, che è efficace e garantisce l’effettiva attuazione di tutte le disposizioni selezionate per la valutazione tematica, evitando nel contempo la sovrapposizione dei processi di controllo.
(10)
La posizione dell’Unione in sede di comitato delle parti dovrebbe pertanto consistere nel sostenere l’adozione del progetto di decisione, compreso il modello di raccomandazione che figura nell’appendice I.
(11)
Al fine di consentire la necessaria flessibilità durante la riunione del comitato delle parti, è opportuno prevedere la possibilità di concordare a nome dell’Unione modifiche specifiche del progetto di decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
(12)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(13)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 17
a
riunione del comitato delle parti, istituito dall’articolo 67 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione»), consiste nel sostenere l’adozione del progetto di decisione IC-CP(2024)10 sulle raccomandazioni che il comitato delle parti è chiamato ad adottare («progetto di decisione»), compreso il modello di raccomandazione che figura nell’appendice I («appendice I»).
Articolo 2
Qualora i seguenti punti dell’appendice I non possano essere concordati come figurano nella redazione del testo, i rappresentanti dell’Unione in sede di comitato delle parti possono concordare, senza un’ulteriore decisione del Consiglio, quanto segue:
—
punto B: prorogare il termine di 3 anni entro il quale la parte interessata deve presentare al comitato delle parti un rapporto scritto sulle misure adottate per attuare la convenzione;
—
punto C: sopprimere la raccomandazione che invita la parte interessata ad adottare misure per attuare le ulteriori conclusioni dei primi rapporti di valutazione tematica del Grevio;
—
punto D: sopprimere l’invito rivolto alla parte interessata affinché prosegua il dialogo con il Grevio sui progressi compiuti.
I rappresentanti dell’Unione in sede di comitato delle parti inoltre possono, senza un’ulteriore decisione del Consiglio, apportare lievi modifiche al progetto di decisione, compresa l’appendice I, che non alterino in modo sostanziale la posizione di cui all’articolo 1 della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
PINTÉR S.
(
1
)
Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1
o
giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione (
GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj).
(
2
)
Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1
o
giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento (
GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3218/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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