Decisione (UE) 2024/3222 del Consiglio, del 12 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo mediante la sostituzione del suo protocollo n. 6 relativo alla definizione della nozione di «prod
Decisione (UE) 2024/3222 del Consiglio, del 12 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo mediante la sostituzione del suo protocollo n. 6 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
EN: Council Decision (EU) 2024/3222 of 12 December 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People’s Democratic Republic of Algeria, of the other part, as regards the amendment of that Agreement by replacing Protocol No 6 thereto con
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/3222
23.12.2024
DECISIONE (UE) 2024/3222 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo mediante la sostituzione del suo protocollo n. 6 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con la decisione 2005/690/CE del Consiglio
(
1
)
l’Unione ha concluso l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra
(
2
)
(«accordo»), entrato in vigore il 1
o
settembre 2005.
(2)
Il protocollo n. 6 dell’accordo («protocollo n. 6») definisce la nozione di «prodotti originari» e stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa. A norma dell’articolo 39 del protocollo n. 6, il consiglio di associazione istituito dall’articolo 92 dell’accordo («consiglio di associazione») può decidere di modificarne le disposizioni del protocollo n. 6.
(3)
Nella prossima riunione o mediante scambio di lettere il consiglio di associazione deve adottare una decisione relativa alla modifica del protocollo n. 6.
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di associazione, poiché la decisione del consiglio di associazione avrà effetti giuridici.
(5)
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio
(
3
)
ed è entrata in vigore per l’Unione il 1
o
maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione («parti contraenti»), che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
(6)
La convenzione è stata modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
(
4
)
(«modifica della convenzione»).
(7)
La modifica della convenzione entra in vigore il 1
o
gennaio 2025 per tutte le parti contraenti.
(8)
L’articolo 6 della convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine è opportuno che il consiglio di associazione prenda una decisione che sostituisca il protocollo n. 6 con un nuovo protocollo che includa un riferimento dinamico alla convenzione, al fine di rinviare sempre alla versione più recente della convenzione in vigore. In assenza di tale riferimento, non sarebbe garantita l’efficace applicazione della modifica della convenzione, con possibili ripercussioni sul sistema del cumulo diagonale, ai sensi della convenzione.
(9)
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra («accordo»), nella sua prossima riunione, per quanto riguarda la modifica dell’accordo mediante la sostituzione del protocollo n. 6 con un nuovo protocollo che includa un riferimento dinamico alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
PINTÉR S.
(
1
)
Decisione 2005/690/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra (
GU L 265 del 10.10.2005, pag. 1
).
(
2
)
GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2
.
(
3
)
Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, sulla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (
GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3
).
(
4
)
Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (
GU L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3222/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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