Decisione UE In vigore

Decisione UE 3238/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 della Commissione, del 19 dicembre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/3109 notificata con il numero C(2024) 9305

Pubblicato: 19/12/2024 In vigore dal: 19/12/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 della Commissione, del 19 dicembre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/3109 [notificata con il numero C(2024) 9305] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/3238 of 19 December 2024 concerning certain emergency measures relating to infection with peste des petits ruminants virus in Bulgaria and repealing Implementing Decision (EU) 2024/3109 (notified under document C(2024) 9305)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3238 23.12.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/3238 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2024 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/3109 [notificata con il numero C(2024) 9305] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) Testo rilevante ai fini del SEE LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini. (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (4) La decisione di esecuzione (UE) 2024/3109 della Commissione ( 4 ) , adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria in risposta al focolaio confermato il 25 novembre 2024 nel comune di Velingrad, nella regione di Pazardzhik. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/3109 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni che devono essere istituite dallo Stato membro interessato conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa del focolaio di tale malattia devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato della medesima decisione di esecuzione. (5) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/3109 è tuttora attesa la conferma ufficiale, da parte della Bulgaria, dell’attuazione delle misure di controllo di cui al regolamento (UE) 2020/687. (6) Pertanto, al fine di attenuare in modo efficace il rischio di diffusione della malattia sia all’interno della Bulgaria che ad altri Stati membri, è fondamentale adeguare la durata delle misure di controllo e le dimensioni delle zone soggette a restrizioni elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriore zona soggetta a restrizioni per la Bulgaria nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/3109. Tali adeguamenti tengono conto del rischio significativo rappresentato dalla persistente circolazione della malattia e dalla sua potenziale espansione al di là delle zone attualmente interessate. La mancata realizzazione di tali adeguamenti rischia di compromettere gli sforzi profusi per il controllo della malattia e la salute degli animali in tutta l’Unione. È pertanto necessario modificare l’elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone, e stabilire le modifiche in questione nell’allegato della presente decisione. È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2024/3109 e sostituirla con la presente decisione. (7) Le dimensioni e la durata delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure le misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. Si tiene inoltre conto della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle zone interessate e della situazione epidemiologica generale dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nello Stato membro interessato, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. La durata delle misure dovrebbe inoltre essere allineata alle norme internazionali stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). (8) Tuttavia, malgrado il focolaio di peste dei piccoli ruminanti sia stato confermato oltre due settimane fa, la Bulgaria non ha fornito le informazioni prescritte a norma del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione ( 5 ) a conferma dell’attuazione delle misure di controllo di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687. In assenza di tale conferma si deve concludere che tali misure non sono state attuate in modo efficace, il che comporta un rischio elevato di ulteriore diffusione della malattia. (9) A causa della gravità e dell’urgenza della situazione epidemiologica è necessario adottare misure di emergenza supplementari al fine di attenuare il rischio di un’ulteriore diffusione della malattia all’interno del territorio della Bulgaria e ad altri Stati membri, come pure di evitare ostacoli ingiustificati agli scambi. È essenziale garantire che siano vietati i movimenti di animali dalla zona di protezione, dalla zona di sorveglianza e dalle ulteriori zone soggette a restrizioni verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni. Inoltre per un determinato periodo deve essere esclusa qualsiasi potenziale deroga a tale divieto, quale previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687. Devono altresì essere vietati i movimenti di ovini e caprini verso le zone di protezione e di sorveglianza e le zone soggette a restrizioni da aree non elencate nell’allegato, per motivi diversi dalla macellazione diretta. (10) Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la peste dei piccoli ruminanti, la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 31 marzo 2025. (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Bulgaria provvede affinché: a) sia immediatamente istituita dall’autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza e un’ulteriore zona soggetta a restrizioni, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo articolo; b) le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione; c) le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione. Articolo 2 La Bulgaria provvede affinché: a) i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dalle ulteriori zone soggette a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato, lettera B, siano vietati fino ai termini indicati nell’allegato; b) i movimenti di ovini e caprini dalle parti del territorio della Bulgaria non elencate nell’allegato verso una destinazione situata nella zona soggetta a restrizioni siano consentiti solo se autorizzati dall’autorità competente e se gli animali sono spostati direttamente verso un macello ai fini della macellazione immediata; c) i mezzi di trasporto e i movimenti di ovini e caprini di cui alle lettere a) e b) siano conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 24 e all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687. Articolo 3 La decisione di esecuzione (UE) 2024/3109 è abrogata. Articolo 4 La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2025. Articolo 5 La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2024/3109 della Commissione, del 6 dicembre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria ( GU L, 2024/3109, 9.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3109/oj ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni ( GU L 412 dell’8.12.2020, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2002/oj ). ALLEGATO A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato Unità regionale e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Regione di Pazardzhik BG-PPR-2024-00001 Zona di protezione: Those parts of Pazardzhik region, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.0156, Long. 23.9989 (2024/1) 27.1.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of Pazardzhik region, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.0156, Long. 23.9989 (2024/1) excluding the areas contained in the protection zone 8.2.2025 Zona di sorveglianza: Those parts of Pazardzhik region, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.0156, Long. 23.9989 (2024/1) 28.1.2025 - 8.2.2025 B. Ulteriori zone soggette a restrizioni Unità regionale Aree incluse nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Regione di Pazardzhik — Entire territory of Pazardzhik region, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. 13.3.2025 — Entire territory of Pazardzhik region 9.2.2025 - 13.3.2025 Regione di Blagoevgrad — Municipalities Razlog, Satovcha, Garmen, Bansko, Belitsa, Yakoruda 13.3.2025 Regione di Smolyan — Dospat Municipality 13.3.2025 Regione dell'oblast di Sofia — Municipalities Kostenets and Dolna Banya 13.3.2025 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3238/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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