Decisione (UE) 2024/3246 del Consiglio, del 5 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada, in merito al riconoscimento dei tachigrafi intelligenti ai fini dell’applicazione dell’accordo e alla fornitura all’Ucraina di servizi di certificazione dei tachigrafi intelligenti da parte della Commissione europea
Decisione (UE) 2024/3246 del Consiglio, del 5 dicembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada, in merito al riconoscimento dei tachigrafi intelligenti ai fini dell’applicazione dell’accordo e alla fornitura all’Ucraina di servizi di certificazione dei tachigrafi intelligenti da parte della Commissione europea
EN: Council Decision (EU) 2024/3246 of 5 December 2024 on the position to be taken on behalf of the Union in the Joint Committee established by the Agreement between the European Union and Ukraine on the carriage of freight by road, as regards the recognition of smart tachographs for the enforcement of the Agreement and the provision by the European Commission of smart tachograph certification services to Ukraine
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/3246
30.12.2024
DECISIONE (UE) 2024/3246 DEL CONSIGLIO
del 5 dicembre 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada, in merito al riconoscimento dei tachigrafi intelligenti ai fini dell’applicazione dell’accordo e alla fornitura all’Ucraina di servizi di certificazione dei tachigrafi intelligenti da parte della Commissione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada
(
1
)
(«accordo»), firmato dall’Unione il 29 giugno 2022 a norma della decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio
(
2
)
, è applicato in via provvisoria da tale data. Concluso dall’Unione con la decisione (UE) 2022/2435 del Consiglio
(
3
)
, è entrato in vigore il 5 dicembre 2022.
(2)
L’accordo è stato modificato dall’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 2022
(
4
)
, firmato dall’Unione il 20 giugno 2024 a norma della decisione (UE) 2024/1876 del Consiglio
(
5
)
e applicato in via provvisoria da tale data.
(3)
A norma dell’articolo 7 dell’accordo, il comitato misto istituito dal paragrafo 1 di tale articolo, è tenuto a riesaminare periodicamente il funzionamento dell’accordo alla luce dei suoi obiettivi e può adottare decisioni a tale fine.
(4)
Nell’ambito della sua terza riunione, il comitato misto sarà chiamato a adottare una decisione sul riconoscimento dei tachigrafi intelligenti utilizzati dai trasportatori di entrambe le parti dell’accordo che effettuano trasporti a norma dell’accordo, sia nell’Unione che in Ucraina, e sulla fornitura all’Ucraina di servizi di certificazione dei tachigrafi intelligenti da parte della Commissione europea.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione prevista del comitato misto sarà vincolante per l’Unione.
(6)
I veicoli immatricolati nell’Unione vengono dotati dal 2019 di un tachigrafo intelligente conforme al capo II del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
, mentre dal 2010 nei veicoli immatricolati in Ucraina che effettuano trasporti internazionali su strada vengono installati tachigrafi digitali in conformità all’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali
(
7
)
(«AETR»).
(7)
Rispetto al tachigrafo digitale, il tachigrafo intelligente dispone di funzioni aggiuntive fondamentali, stabilite dagli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 165/2014, che consentiranno una migliore applicazione dell’accordo. La registrazione della posizione del veicolo consente una migliore applicazione dell’articolo 4 dell’accordo, mentre la capacità di diagnosi precoce remota consente una migliore applicazione dell’articolo 5
quinquies
, paragrafo 2, lettera c), punto ii), dell’accordo.
(8)
Per un suo corretto funzionamento alla luce dei suoi obiettivi, l’accordo dovrebbe consentire ai trasportatori di merci su strada di utilizzare dispositivi di controllo più efficaci rispetto ai tachigrafi digitali previsti dall’AETR, poiché altrimenti potrebbe risultare meno efficace l’attività di applicazione delle norme da parte delle autorità competenti.
(9)
Le registrazioni più dettagliate fornite dal tachigrafo intelligente determinerebbero quindi un miglioramento notevole dell’attuazione dell’accordo, se ne venisse autorizzato l’impiego a norma dell’articolo 5
ter
, paragrafo 4.
(10)
Ai fini del corretto funzionamento dell’accordo alla luce dei suoi obiettivi, pertanto, dovrebbero quindi essere autorizzati l’installazione e l’impiego, nei veicoli operanti a norma dell’accordo, nell’Unione e in Ucraina, dei tachigrafi intelligenti conformi alle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 165/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione
(
8
)
. Ciò non impedisce che per i veicoli che operano nell’ambito dell’accordo si continuino a utilizzare i tachigrafi digitali conformemente all’AETR.
(11)
Alla Commissione europea dovrebbe spettare la responsabilità della fornitura dei certificati e delle chiavi necessari per permettere all’Ucraina di sviluppare la sua infrastruttura per i tachigrafi intelligenti. L’Ucraina dovrebbe pertanto riconoscere il ruolo della Commissione europea nell’ambito del funzionamento del sistema tachigrafico intelligente.
(12)
È quindi opportuno che la posizione dell’Unione in sede di comitato misto si basi sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della terza riunione del comitato misto istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda il riconoscimento dei tachigrafi intelligenti ai fini dell’applicazione dell’accordo e la fornitura all’Ucraina di servizi di certificazione dei tachigrafi intelligenti da parte della Commissione europea si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell’Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La decisione del comitato misto è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 3
La decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
NAGY B.
(
1
)
GU L 179 del 6.7.2022, pag. 4
, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/1158/oj
(
2
)
Decisione (UE) 2022/1158 del Consiglio del 27 giugno 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada (
GU L 179 del 6.7.2022, pag. 1
, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/1158/oj).
(
3
)
Decisione (UE) 2022/2435 del Consiglio, del 5 dicembre 2022, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada (
GU L 319 del 13.12.2022, pag. 5
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2435/oj).
(
4
)
GU L, 2024/1878, 2.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1878/oj
.
(
5
)
Decisione (UE) 2024/1876 del Consiglio, del 20 giugno 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica l’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada del 29 giugno 2022 (
GU L, 2024/1876, 2.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1876/oj
).
(
6
)
Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (
GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/165/oj).
(
7
)
GU L 95 dell’8.4.1978, pag. 1
, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1977/2829/oj.
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (
GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/799/oj).
PROGETTO
DECISIONE n. …/2024 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E L'UCRAINA SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA
del …
per quanto riguarda il riconoscimento dei tachigrafi intelligenti ai fini dell'applicazione dell'accordo e la fornitura all'Ucraina di servizi di certificazione dei tachigrafi intelligenti da parte della Commissione europea
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada
(
1
)
, in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1)
Il comitato misto ha adottato il suo regolamento interno con decisione n. 1/2023
(
2
)
.
(2)
A norma dell'articolo 7 dell'accordo tra Unione europea e Ucraina sul trasporto di merci su strada («accordo»), il comitato misto istituito dal paragrafo 1 di tale articolo è tenuto a riesaminare periodicamente il funzionamento dell'accordo alla luce dei suoi obiettivi e può adottare decisioni a tale fine.
(3)
I veicoli immatricolati nell'Unione vengono dotati dal 2019 di un tachigrafo intelligente conforme al capo II del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, mentre dal 2010 nei veicoli immatricolati in Ucraina che effettuano trasporti internazionali su strada vengono installati tachigrafi digitali in conformità all'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali
(
4
)
(«AETR»).
(4)
Rispetto al tachigrafo digitale, il tachigrafo intelligente dispone di funzioni aggiuntive fondamentali, stabilite dagli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 165/2014, che consentono una migliore applicazione dell'accordo. La registrazione della posizione del veicolo consente una migliore applicazione dell'articolo 4 dell'accordo, mentre la capacità di diagnosi precoce remota consente una migliore applicazione dell'articolo 5 quinquies, paragrafo 2, lettera c), punto ii), dell'accordo.
(5)
Per un suo corretto funzionamento, l'accordo alla luce dei suoi obiettivi dovrebbe consentire ai trasportatori di merci su strada di utilizzare dispositivi di controllo più efficaci rispetto ai tachigrafi digitali previsti dall'AETR, poiché il risultato altrimenti potrebbe essere un applicazione delle norme meno efficace da parte delle autorità competenti di verifica.
(6)
Le registrazioni più dettagliate fornite dal tachigrafo intelligente potrebbero quindi determinare un miglioramento notevole dell'attuazione dell'accordo, se ne venisse autorizzato l'impiego a norma dell'articolo 5 ter, paragrafo 4.
(7)
Ai fini del corretto funzionamento dell'accordo alla luce dei suoi obiettivi, pertanto, dovrebbero essere autorizzati l'installazione e l'impiego, nei veicoli operanti a norma dell'accordo nel 2024, nell'Unione e in Ucraina, dei tachigrafi intelligenti conformi alle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 165/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione
(
5
)
. Ciò non impedisce comunque che per i veicoli che operano nell'ambito dell'accordo quale modificato si continuino a utilizzare i tachigrafi digitali conformemente all'AETR.
(8)
Alla Commissione europea dovrebbe spettare la responsabilità della fornitura dei certificati e delle chiavi necessari per permettere all'Ucraina di sviluppare la sua infrastruttura per i tachigrafi intelligenti. L'Ucraina dovrebbe pertanto riconoscere il ruolo della Commissione europea nell'ambito del funzionamento del sistema tachigrafico intelligente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«tachigrafo»: l'apparecchio destinato all'installazione nei veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in maniera automatica o semiautomatica le informazioni relative al movimento, compresa la velocità, di tali veicoli e a determinati periodi di attività dei relativi conducenti;
(2)
«tachigrafo intelligente»: tachigrafo digitale che possiede le funzioni seguenti:
a)
registrazione automatica della posizione del veicolo in determinati punti nel corso del periodo di lavoro giornaliero, come previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 165/2014;
b)
diagnosi precoce remota di eventuali manomissioni o usi impropri, come previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 165/2014;
c)
interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) n. 165/2014; e
d)
conformità alle specifiche di cui al regolamento (UE) 2016/799, con gli adattamenti seguenti:
i)
per «Stato membro» si intende «Stato membro dell'Unione europea e l'Ucraina»;
ii)
ai fini della sezione 4.1, punto 229), dell'allegato IC il segno distintivo per l'Ucraina è «UA».
Articolo 2
Uso dei tachigrafi intelligenti
I veicoli immatricolati nell'Unione e in Ucraina dotati di tachigrafi intelligenti possono essere utilizzati per effettuare le operazioni di cui all'articolo 4 dell'accordo.
Articolo 3
Omologazione degli apparecchi tachigrafici intelligenti e certificazione radice
1. Per l'omologazione degli apparecchi tachigrafici intelligenti si segue la procedura di cui al capo III del regolamento (UE) n. 165/2014, con l' adattamento seguente:
per «Stato membro» si intende «Stato membro dell'Unione europea e l'Ucraina».
2. L'Ucraina riconosce che il certificato di interoperabilità rilasciato a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014 deve essere emesso da un unico laboratorio sotto l'autorità e la responsabilità della Commissione europea.
3. L'Ucraina riconosce che la Commissione europea agisce quale unica autorità europea di certificazione primaria (ERCA) nell'ambito del quadro stabilito dal regolamento (UE) 2016/799.
4. La Commissione europea fornisce alle autorità competenti dell'Ucraina il materiale crittografico per l'emissione delle carte tachigrafiche per i conducenti, le officine, le imprese e le autorità di controllo, conformemente alle politiche in materia di certificati dell'ERCA e dell'Ucraina.
Articolo 4
Installazione, ispezioni, uso degli apparecchi e applicazione delle norme
Si applicano le disposizioni dei capi da IV a VI e dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 165/2014 con l'adattamento seguente:
per «Stato membro» si intende «Stato membro dell'Unione europea e l'Ucraina».
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …, …
Per il comitato misto
I copresidenti
(
1
)
GU UE L 179 del 6.7.2022, pag. 4
, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/1158/oj.
(
2
)
Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall’accordo tra L’unione europea e l’Ucraina sul trasporto di merci su strada del 16 marzo 2023 in merito all’adozione del suo regolamento interno (
GU UE L 123 dell'8.5.2023, pag. 32
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/928/oj).
(
3
)
Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (
GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/165/oj.).
(
4
)
GU CE L 95 dell'8.4.1978, pag. 1
, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1977/2829/oj.
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (
GU UE L 139 del 26.5.2016, pag. 1
, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/799/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3246/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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