Decreto Legislativo Non_Fiscale

Decreto Legislativo 125/2012

Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. (12G0149)

Pubblicato: 06/08/2012 In vigore dal: 30/07/2012 Documento ufficiale

Cosa prevede il Decreto Legislativo 125/2012 in materia di recupero dei vapori di benzina nelle stazioni di servizio?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 125/2012 attua in Italia la direttiva europea 2009/126/CE sulla fase II del recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore. La normativa si applica a tutti gli impianti di distribuzione di carburanti (stazioni di servizio) e riguarda i gestori di questi impianti, i costruttori di dispositivi di recupero e le autorità competenti al controllo. In pratica, il decreto obbliga i distributori delle stazioni di servizio a essere equipaggiati con sistemi di recupero dei vapori di benzina per prevenire l'emissione in atmosfera di composti organici volatili (COV) durante le operazioni di rifornimento. I dispositivi componenti questi sistemi devono essere omologati dal Ministero dell'interno secondo specifici requisiti di efficienza e sicurezza antincendio, e i gestori devono mantenerli in funzione durante tutte le operazioni di rifornimento. La normativa prevede anche il riconoscimento reciproco dei dispositivi omologati da altri Paesi dell'Unione europea, facilitando la circolazione delle attrezzature nel mercato comunitario.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 125

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 125/2012 # DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2012, n. 125 ## Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. (12G0149) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 , 87 e 117 della Costituzione ; Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217 , concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l'articolo 14; Vista la direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, concernente norme in materia ambientale, ed, in particolare, l'articolo 277 e l'Allegato VIII alla Parte quinta, in cui è disciplinato il recupero di composti organici volatili (COV) prodotti durante le operazioni di rifornimento di autoveicoli presso gli impianti di distribuzione di benzina; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2012; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , reso nella seduta del 19 aprile 2012; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2012; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto prevede le norme di attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , attraverso la modifica e l'integrazione delle disposizioni del Titolo I della Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della funzione legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L' art. 117 della Costituzione stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Il testo dell' art. 14 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, così recita: «Art. 14 (Attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina). (In vigore dal 17 gennaio 2012). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono l'integrazione della disciplina della direttiva 2009/126/CE nell'ambito della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni, e sono adottati nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 , su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, non si applica il punto 3 dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .». - La direttiva 2009/126/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 31 ottobre 2009, n. L 285. - Il testo dell' art. 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. così recita: «Art. 277 (Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti). - 1. I distributori degli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina che si producono durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli. Gli impianti di distribuzione, i distributori e i sistemi di recupero dei vapori devono essere conformi alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato VIII alla parte quinta del presente decreto, relative ai requisiti di efficienza, ai requisiti costruttivi, ai requisiti di installazione, ai controlli periodici ed agli obblighi di documentazione. 2. Ai fini del presente articolo si intende per: a) impianti di distribuzione: ogni impianto in cui la benzina viene erogata ai serbatoi degli autoveicoli da impianti di deposito; b) impianti di deposito: i serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina presso gli impianti di distribuzione; c) distributore: ogni apparecchio finalizzato all'erogazione di benzina; il distributore deve essere dotato di idonea pompa di erogazione in grado di aspirare dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere collegato a un sistema di pompaggio centralizzato; se inserito in un impianto di distribuzione di carburanti in rapporto con il pubblico, il distributore deve essere inoltre dotato di un idoneo dispositivo per l'indicazione ed il calcolo delle quantità di benzina erogate; d) sistema di recupero dei vapori: l'insieme dei dispositivi atti a prevenire l'emissione in atmosfera di COV durante i rifornimenti di benzina di autoveicoli. Tale insieme di dispositivi comprende pistole di erogazione predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione del carburante, collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori verso i serbatoi, e tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza. 3. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori devono essere omologati dal Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza corredata della documentazione necessaria ad identificare i dispositivi e dalla certificazione di cui al paragrafo 2, punto 2.3, dell'Allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. Ai fini del rilascio dell'omologazione, il Ministero dell'interno verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di efficienza di cui al comma 1 ed ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia l'omologazione si intende negata. 4. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori che sono stati omologati delle competenti autorità di altri Paesi appartenenti all'Unione europea possono essere utilizzati per attrezzare i distributori degli impianti di distribuzione, previo riconoscimento da parte del Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria ad identificare i dispositivi, dalle certificazioni di prova rilasciate dalle competenti autorità estere e da una traduzione giurata in lingua italiana di tali documenti e certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero dell'interno verifica i documenti e le certificazioni trasmessi e la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato. 5. Durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli i gestori degli impianti di distribuzione devono mantenere in funzione i sistemi di recupero dei vapori di cui al comma 1.». - Per il testo vigente dell' Allegato VIII alla Parte V del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 , si veda nelle note all'art. 3. Note all'art. 1: - Per la direttiva 2009/126/CE , si veda nelle note alle premesse. - Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , si veda nelle note alle premesse.

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