Decreto Legislativo
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Decreto Legislativo 142/2009
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. (09G0151)
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 142/2009
# DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142
## Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene
dei mangimi. (09G0151)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007) con cui è stata conferita delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di disposizioni comunitarie; Vista la legge del 15 febbraio 1963, n. 281 , recante disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 , recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell' articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205 ; Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005 , che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, ed in particolare l'articolo 30; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 marzo 2001, n. 49 ; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 , recante disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare; Viste le linee guida emanate dal Ministero della salute con nota del 27 aprile 2007, prot. DGSA.VII/3298/P in materia di importazioni ed esportazioni di additivi, premiscele e mangimi che li contengono non conformi alle norme UE; Visto il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 193 , recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 marzo 2009; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009; Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005 , che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi di seguito denominato: «regolamento». 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE) Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L' art. 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, supplemento ordinario, così recita: «Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1, è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.». - La legge del 15 febbraio 1963, n. 281 , è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1963, n. 82. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 , è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, supplemento ordinario. - Il regolamento (CE) n. 183/2005 è pubblicato nella G.U.C.E. 8 febbraio 2005, n. L 35. - La legge 9 marzo 2001, n. 49 , è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2001, n. 59. - Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2006, n. 118. - Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, supplemento ordinario. Nota all'art. 1: - Per il regolamento (CE) n. 183/2005 , vedi note alle premesse.
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