Qual è la proroga concessa dal Decreto Legislativo 1748/1947 per l'estinzione delle infrazioni di omessa denuncia di valute estere?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 1748/1947 proroga il termine entro il quale i soggetti potevano regolarizzare le infrazioni relative alla mancata denuncia o cessione di valute estere e crediti verso l'estero. Originariamente il termine era fissato al 31 dicembre 1947, ma viene prorogato al 20 aprile 1948, concedendo così ulteriori quattro mesi ai contribuenti per mettersi in regola. La normativa si applica a tutti coloro che avevano omesso di denunciare o cedere all'Ufficio italiano dei cambi le valute estere in loro possesso, secondo le disposizioni vigenti in materia di controllo valutario. Questo provvedimento rappresenta una misura di clemenza fiscale tipica del dopoguerra, quando l'Italia stava riorganizzando il sistema di controllo delle divise estere e cercava di incentivare la regolarizzazione spontanea. La proroga riguarda principalmente esportatori, armatori, commercianti e chiunque avesse ricevuto pagamenti in valuta estera dall'estero senza adempiere agli obblighi di denuncia e cessione previsti dalla legge.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1947, n. 1748
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 1748/1947
# DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1947, n. 1748
## Proroga del termine per l'estinzione delle infrazioni di omessa
denuncia o cessione di valute estere e di crediti verso l'estero.
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942 , concernente la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso dei titoli emessi all'estero; Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 dicembre 1934, n. 288, relativo all'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni ed alle norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero; Visto il decreto Ministeriale 14 luglio 1943, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1943, n. 168, relativo alla cessione obbligatoria della valuta estera; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331 , concernente la costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139 , concernente nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato; Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1946, n. 196, relativo alle agevolazioni valutarie ad armatori e noleggiatori italiani di navi mercantili circa la cessione della valuta proveniente dai noli ricavati dall'esercizio della navigazione; Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1947, n. 20, relativo alla cessione di valuta di natura finanziaria; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 28 novembre 1947, n. 1347 , concernente norme in materia di cessione di valute estere all'Ufficio italiano dei cambi; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 08 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA; Art. 1 Il termine del 31 dicembre 1947, stabilito dall' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347 , per l'estinzione dell'infrazione di omessa denuncia o cessione di valute estere e di crediti verso l'estero prevista, dalle norme di legge vigenti in materia nel caso di cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere di cui al primo comma dell'art. 3 del detto decreto, è prorogato al 20 aprile 1948.
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Il Decreto Legislativo 1748/1947 disciplina la regolarizzazione delle infrazioni valutarie e il controllo dei cambi attraverso l'Ufficio italiano dei cambi, istituto preposto alla gestione delle valute estere. La normativa è rilevante per chi opera nel commercio internazionale, nelle esportazioni e nei noli marittimi, in quanto prevede obblighi di denuncia e cessione di divise estere. Commercialisti e consulenti del periodo dovevano monitorare i termini di regolarizzazione per evitare sanzioni ai propri clienti esportatori e operatori con crediti verso l'estero.
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