Decreto Legislativo Internazionale

Decreto Legislativo 1884/1947

Disposizioni per le delegazioni costituite all'estero, in base all'art. 4 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, concernente l'utilizzo delle disponibilita' statali di valuta estera.

Pubblicato: 29/12/1948 In vigore dal: 27/03/1947 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni del Decreto Legislativo 1884/1947 riguardanti le delegazioni costituite all'estero per l'utilizzo delle disponibilità di valuta estera dello Stato?

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Il Decreto Legislativo 1884/1947 modifica l'articolo 4 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, disciplinando le modalità operative per gli acquisti dello Stato destinati all'approvvigionamento di valuta estera. La normativa autorizza i Ministeri per gli Affari Esteri, per le Finanze e il Tesoro, e per il Commercio con l'Estero a costituire apposite delegazioni presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, i cui responsabili assumono la qualifica di funzionari delegati. Queste delegazioni operano con il coordinamento dei Ministeri interessati e gestiscono direttamente gli acquisti secondo le disponibilità valutarie assegnate. Le erogazioni delle disponibilità sono regolate dalle norme tecniche previste dagli articoli 54, 55 e 56 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito in legge, e da ulteriori disposizioni che il Ministro delle Finanze può emanare in concerto con il Ministro del Commercio con l'Estero. Un aspetto rilevante è che le disposizioni normative richiamate mantengono vigore oltre i termini ordinariamente previsti, garantendo continuità operativa alle delegazioni estere nella gestione delle risorse valutarie statali.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 1947, n. 1884

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 1884/1947 # DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 1947, n. 1884 ## Disposizioni per le delegazioni costituite all'estero, in base all'art. 4 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, concernente l'utilizzo delle disponibilita' statali di valuta estera. IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, numero 480 , concernente disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità statali di valuta estera; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 , riguardante l'abrogazione del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856 , e il temporaneo aumento dei limiti di spesa previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche modificato dall' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Sentita la Corte dei conti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, dei Ministri per gli affari esteri, per le finanze e il tesoro, e per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per l'agricoltura e le foreste, e per i trasporti; HA SANZIONATO E PROMULGA: Art. 1 L' art. 4 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480 , è modificato come segue: "Gli acquisti da parte dello Stato per gli approvvigionamenti di cui all'art. 1 possono essere affidati dai Ministri per gli affari esteri, per le finanze e il tesoro, e per il commercio con l'estero, con il concerto degli altri Ministri interessati, ad apposite delegazioni da costituirsi presso le rappresentanze italiane all'estero, i cui capi hanno la veste di funzionari delegati. Le erogazioni delle disponibilità di cui al presente decreto sono regolate dalle norme, in quanto compatibili, di cui agli articoli 54 , 55 e 56 del regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856 , convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518 , e da quelle altre che il Ministro per le finanze e per il tesoro, di concerto con quello per il commercio con l'estero, può emanare in virtù dell'art. 53 del predetto regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856 . Agli effetti di quanto è previsto nel comma precedente, le disposizioni ivi indicate continuano ad avere vigore oltre il termine stabilito nell' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 ".

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Il decreto disciplina le delegazioni costituite all'estero, la gestione delle disponibilità di valuta estera dello Stato e i poteri dei funzionari delegati presso le rappresentanze diplomatiche. Commercialisti e consulenti che operano nel commercio internazionale e nelle operazioni valutarie dello Stato trovano in questa normativa i riferimenti sulla contabilità generale dello Stato, i limiti di spesa e le autorizzazioni ministeriali per gli acquisti esteri.

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