Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali prolifera
Quali sono gli obiettivi principali del Decreto Legislativo 221/2017 e a quali operazioni di esportazione si applica?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 221/2017 attua la delega governativa per adeguare la normativa italiana alle direttive europee in materia di controllo delle esportazioni. Si applica principalmente alle operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (cioè utilizzabili sia per scopi civili che militari), alle sanzioni relative agli embarghi commerciali e alle operazioni di esportazione di materiali proliferanti. Il decreto riordina e semplifica le procedure autorizzative, allineando l'Italia ai regolamenti europei, in particolare al Regolamento UE 2021/821 sul controllo delle esportazioni e al Regolamento UE 2019/125 sul commercio di merci potenzialmente utilizzate per tortura o pena di morte. Riguarda imprese esportatrici, intermediari commerciali e operatori logistici che movimentano tali categorie di beni. Il decreto esclude esplicitamente i materiali d'armamento disciplinati dalla legge 185/1990 e i prodotti appositamente progettati per uso militare, che rimangono soggetti a normative specifiche separate.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 221
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 221/2017
# DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 221
## Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge
12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e
della semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e
dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali,
nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali
proliferanti. (18G00007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170 , recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonchè per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti; Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso; (( Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 , che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) )); Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185 ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ; Visto il capo 2 del Titolo V del Trattato sull'Unione europea; Visti gli articoli 207 e 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ; Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005 , relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; (( Visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 , relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) )); Vista l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC, del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari; Visto il regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 , che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione); Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 ; Vista la legge del 3 agosto 2007, n. 124 , recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto e regolamenti di attuazione; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 , recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione 1. Il presente decreto reca disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea ed internazionale, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei seguenti regolamenti: a) (( regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021 , che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) )) ; b) (( regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019 , relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione) )) ; c) regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell' articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale. 2. Il presente decreto non si applica ai materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 , nè ai prodotti a duplice uso appositamente progettati o sviluppati, anche in conseguenza di modifiche sostanziali, per l'uso militare, in quanto ascrivibili alla categoria dei materiali d'armamento ai sensi delle vigenti disposizioni.
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Il Decreto Legislativo 221/2017 è il riferimento normativo per chi opera nel controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, embarghi commerciali e materiali proliferanti. Esportatori, consulenti doganali e compliance officer lo consultano per comprendere autorizzazioni all'esportazione, regimi di controllo UE, intermediazione commerciale, assistenza tecnica transfrontaliera e obblighi di segnalazione verso le autorità competenti.
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