Decreto Legislativo Non_Fiscale

Decreto Legislativo 57/2019

Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione). (19G00058)

Pubblicato: 25/06/2019 In vigore dal: 14/05/2019 Documento ufficiale

Qual è l'obiettivo principale del Decreto Legislativo 57/2019 e a quali settori si applica?

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Il Decreto Legislativo 57/2019 recepisce la direttiva europea 2016/797 e stabilisce le regole per raggiungere l'interoperabilità del sistema ferroviario tra gli Stati membri dell'Unione europea. In pratica, il decreto armonizza gli standard tecnici, le procedure costruttive e gestionali dei sistemi ferroviari nazionali per permettere una circolazione fluida dei treni e dei servizi di trasporto su tutta la rete europea. Si applica a tutte le fasi della vita di un sistema ferroviario: dalla progettazione e costruzione, alla messa in servizio, ristrutturazione, rinnovo, esercizio e manutenzione. Il decreto riguarda anche le qualifiche professionali e le condizioni di sicurezza del personale coinvolto nell'esercizio e nella manutenzione. Le disposizioni si articolano per sottosistemi ferroviari, definendo per ciascuno i componenti di interoperabilità, le interfacce, le procedure e le condizioni di coerenza globale necessarie. Questo normativa interessa gestori infrastrutturali, imprese ferroviarie, costruttori di materiale rotabile, fornitori di componenti e tutti gli operatori del settore ferroviario italiano che devono conformarsi agli standard europei.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 57

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 57/2019 # DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 57 ## Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione). (19G00058) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163 , recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'articolo 1; Visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 ; Vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione); Vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione); Visto il regolamento (UE) 1025/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonchè le direttive 94/9/CE , 94/25/CE , 95/16/CE , 97/23/CE , 98/34/CE , 2004/22/CE , 2007/23/CE , 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ; Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 , che ha recepito la direttiva 2012/34 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , che ha recepito la direttiva (UE) 2014/25 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 , recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 , recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante norme in materia ambientale; Visto il decreto legislativo dell'8 ottobre 2010, n. 191 , recante attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario; Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2019; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell' 8 maggio 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalità 1. Il presente decreto stabilisce le modalità per contribuire al raggiungimento dell'interoperabilità tra i sistemi ferroviari degli Stati membri dell'Unione europea, aderendo all'armonizzazione tecnica disposta dalla direttiva (UE) 2016/797 , al fine di facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all'interno dell'Unione e con i paesi terzi, nonchè di contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e alla progressiva realizzazione del mercato interno. 2. Le modalità di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo, l'esercizio e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario, nonchè le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza applicabili al personale coinvolto nell'esercizio e nella manutenzione del sistema. 3. Per ogni sottosistema del sistema ferroviario sono stabilite le disposizioni relative ai componenti di interoperabilità, alle interfacce e alle procedure, nonchè alle condizioni di coerenza globale del sistema necessarie per realizzare l'interoperabilità. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013. - Il testo dell' art. 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2016-2017) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259, così recita: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge. 2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonchè alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall' art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 . Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all' art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 . Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi dell' art. 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 .». - Il regolamento (UE) 2016/796, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 , che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 26 maggio 2016, n. L 138. - La direttiva (UE) 2016/797, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 , relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) è pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio 2017, n. L 120. - La direttiva (UE) 2016/798, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 , sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) è pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio 2017, n. L 120. - Il regolamento (UE) 1025/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonchè le direttive 94/9/CE , 94/25/CE , 95/16/CE , 97/23/CE , 98/34/CE , 2004/22/CE , 2007/23/CE , 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316. - Il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2015, n. 170. - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ( Codice dei contratti pubblici ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. - La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) è pubblicato nel Suppl. ordinanza alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. - Il decreto legislativo dell'8 ottobre 2010, n. 191 (Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2010, n. 271, S.O. - Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2018, n. 226. - La legge 16 novembre 2018, n. 130 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2018, n. 269, S.O. Note all'art. 1: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse.

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Il DL 57/2019 è il riferimento normativo per chi opera nel settore ferroviario italiano e deve rispettare l'interoperabilità del sistema ferroviario europeo, gli standard tecnici armonizzati, i componenti di interoperabilità e le interfacce di sistema. Gestori infrastrutturali, imprese ferroviarie e costruttori consultano questo decreto per conformità normativa, certificazioni tecniche, qualifiche professionali del personale e procedure di manutenzione secondo i criteri dell'Unione europea.

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