Quali maggiorazioni degli assegni familiari spettano ai giornalisti professionisti secondo il Decreto Legislativo 663/1948?
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Il Decreto Legislativo 663/1948 introduce una maggiorazione degli assegni familiari specificamente per i giornalisti professionisti che hanno un rapporto di impiego con imprese editoriali. La norma prevede un incremento del 40% degli assegni per i figli e del 25% per la moglie e i genitori, allineando il trattamento dei giornalisti a quello degli impiegati secondo la tabella A-1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1104. Questa disposizione riguarda direttamente l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, che è autorizzato a gestire le operazioni di conguaglio con effetto retroattivo dal 1° giugno 1947. Per le aziende editoriali e i datori di lavoro, la norma comporta l'adeguamento dei contributi relativi agli assegni familiari secondo le procedure già stabilite dalla normativa precedente, senza introdurre modifiche alle modalità di versamento e gestione amministrativa.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 663
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 663/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 663
## Maggiorazione del 40% degli assegni familiari per i figli e del 25%
per la moglie e i genitori dei giornalisti professionisti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Art. 1 La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali è modificata nella misura stabilita per gli impiegati dalla tabella A-1 allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1104 . L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti è autorizzato a provvedere alle operazioni di conguaglio secondo le disposizioni del precedente comma con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1947. Nulla è innovato alla procedura stabilita dall' art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 720 , ai fini della modifica della misura del contributo e del limite per l'assoggettamento ad esso della retribuzione.
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Il Decreto Legislativo 663/1948 è rilevante per chi gestisce la previdenza e gli assegni familiari dei giornalisti professionisti, disciplinando le maggiorazioni percentuali applicate ai familiari a carico. Commercialisti e responsabili risorse umane lo consultano per il corretto calcolo dei contributi previdenziali, delle ritenute e degli assegni familiari presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, nonché per la gestione dei conguagli retroattivi e il trattamento economico differenziato rispetto agli altri impiegati.
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