Quali contributi statali annuali sono previsti dal Decreto Legislativo 681/1948 a favore della Biennale di Venezia per il triennio 1947-1950?
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Il Decreto Legislativo 681/1948 stabilisce un aumento dei contributi statali destinati all'Ente autonomo "La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte" a partire dall'esercizio finanziario 1947-48. La norma riguarda direttamente l'ente veneziano e si applica per tre anni consecutivi (1947-48, 1948-49 e 1949-50). Il decreto prevede quattro capitoli di spesa distinti: spese generali dell'Ente (10.550.000 lire annue), Esposizione internazionale d'arte figurativa (6.450.000 lire annue), Mostra internazionale d'arte cinematografica (16.500.000 lire annue) e Manifestazioni di arte drammatica e musicale (16.500.000 lire annue). I fondi sono ripartiti tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero del Tesoro secondo specifiche modalità, con parte dei contributi per il cinema prelevati da uno speciale fondo dell'Ufficio centrale per la cinematografia.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 681
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 681/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 681
## Aumento della misura dei contributi statali a favore dell'Ente
autonomo "La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948; Art. 1 Articolo unico. A decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48 i contributi a carico dello Stato, previsti dal decreto legislativo 20 aprile 1947, n. 301 , a favore dell'Ente autonomo denominato "La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte" sono stabiliti come segue: 1) per le spese generali dell'Ente, da imputarsi al primo capitolo previsto dall' art. 24 del regio decreto - legge 21 luglio 1938, n. 1517 : a) contributo dello Stato nella somma annua di L. 10.550.000 per gli esercizi finanziari 1947-48, 1948-49 e 1949-50, da stanziarsi per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Rubrica Presidenza del Consiglio - Servizi stampa, spettacolo e turismo); 2) per la "Esposizione internazionale d'arte figurativa" da imputarsi al secondo capitolo previsto dall' art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 : a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nella somma annua di L. 6.450.000 per gli esercizi 1947-48, 1948-49 e 1949-50; 3) per la "Mostra internazionale d'arte cinematografica" da imputarsi al terzo capitolo previsto dall' art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 ; a) contributo dello Stato nella somma annua di L. 16.500.000 per gli esercizi 1947-48, 1948-49 e 1949-50, di cui L. 11.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Rubrica Presidenza del Consiglio - Servizi stampa, spettacolo e turismo) e L. 5.500.000 da prelevarsi dallo speciale fondo a disposizione dell'Ufficio centrale per la cinematografia per sovvenzioni a favore di manifestazioni inerenti allo sviluppo del cinema; 4) per le "Manifestazioni di arte drammatica e musicale" da imputarsi al quarto capitolo previsto dall' art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517 ; a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Rubrica Presidenza del Consiglio - Servizi stampa, spettacolo e turismo) nella somma annua di L. 16.500.000 per gli esercizi finanziari 1947-48, 1948-49 e 1949-50. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 46. - FRASCA
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Il Decreto Legislativo 681/1948 rappresenta un intervento di finanziamento pubblico per enti culturali autonomi, disciplinando l'allocazione di stanziamenti di bilancio tra diversi ministeri competenti. La norma è rilevante per chi gestisce enti pubblici, fondazioni culturali e manifestazioni internazionali, in quanto definisce le modalità di imputazione contabile dei contributi statali e la ripartizione tra capitoli di spesa specifici secondo il regio decreto-legge 1938, n. 1517.
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