Quali sono le modalità di corresponsione degli assegni familiari per i giornalisti professionisti secondo il Decreto Legislativo 687/1948?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 687/1948 disciplina il trattamento economico relativo agli assegni familiari spettanti ai giornalisti professionisti che lavorano presso imprese editoriali. La norma stabilisce che gli assegni familiari devono essere corrisposti secondo le medesime misure previste per gli impiegati, facendo riferimento alla tabella A-1 del decreto legislativo 479/1946. A partire dal primo ottobre 1946, gli assegni familiari relativi ai figli sono stati maggiorati del 50% rispetto alle quote ordinarie. Il contributo datoriale è stato fissato al 25% sul limite massimo di retribuzione mensile di 6.250 lire, con un contributo aggiuntivo del 5% per il periodo transitorio ottobre-dicembre 1946. La procedura per eventuali modifiche delle misure contributive rimane quella già stabilita dalla normativa precedente, garantendo continuità amministrativa.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 687
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 687/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 687
## Assegni familiari ai giornalisti professionisti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948; Art. 1 A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 maggio 1946, gli assegni familiari dovuti ai giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali sono corrisposti nella misura stabilita per gli impiegati dalla tabella A-1 allegata al decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479 . A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 30 settembre 1946, gli assegni familiari corrisposti nella misura di cui al precedente comma sono maggiorati del 50%, limitatamente alle quote per i figli. Il relativo contributo previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 293 , è fissato a far tempo dal 1 gennaio 1947 nella misura del 25% sul limite massimo di L. 6250 mensili di retribuzione. Per effetto della maggiorazione degli assegni familiari per i figli è dovuto, per il periodo dal 1 ottobre 1946 al 31 dicembre 1946 il contributo del 5% sul limite massimo sopra indicato. Nulla è innovato alla procedura stabilita dall' art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 720 , ai fini della modifica della misura del contributo e del limite per l'assoggettamento ad esso della retribuzione.
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Il decreto riguarda gli assegni familiari, istituto di previdenza sociale per i dipendenti, e si applica specificamente ai giornalisti professionisti con rapporto di impiego presso editori. Commercialisti e responsabili risorse umane devono considerare i contributi previdenziali, i limiti di retribuzione assoggettabili e le maggiorazioni per carichi familiari nella gestione della busta paga e degli obblighi contributivi verso gli enti previdenziali.
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