Quali sono le definizioni fondamentali dei reati tributari secondo il Decreto Legislativo 74/2000 e cosa si intende per "imposta evasa"?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 74/2000 rappresenta la normativa di riferimento per disciplinare i reati in materia di imposte sui redditi e IVA, abrogando la precedente disciplina del 1982. L'articolo 1 fornisce le definizioni essenziali che costituiscono la base per l'applicazione delle fattispecie criminali tributarie, chiarendo concetti come "fatture per operazioni inesistenti", "elementi attivi e passivi" e "dichiarazioni". Per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata, al netto dei versamenti già effettuati a titolo di acconto o ritenuta; nel caso di omessa dichiarazione, è considerata evasa l'intera imposta dovuta. Questa definizione è cruciale perché determina le soglie di punibilità e la rilevanza penale della condotta. La normativa estende il concetto di evasione anche agli indebiti rimborsi e ai crediti d'imposta inesistenti, ampliando significativamente l'ambito di applicazione dei reati tributari rispetto alla disciplina precedente.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 74/2000
# DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
## Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999,
n. 205.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 , che delega il Governo ad emanare, entro otto mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto in conformità dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal medesimo articolo, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 , e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 2000; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 17 della predetta legge n. 205 del 1999 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2000; Sulla proposta del Ministro delle finanze e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo: a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi; b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta; c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge; d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi; e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce; f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili; g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione. g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall' articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti; g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonchè quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà. (( g-quater) per "crediti inesistenti" si intendono: 1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici; g-quinquies) per "crediti non spettanti" si intendono: 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento; 2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito; 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza. ))
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Legislativo 74/2000 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il DL 74/2000 è il riferimento normativo principale per commercialisti e consulenti tributali che affrontano questioni di reati tributari, evasione fiscale, fatture false e operazioni simulate. La normativa disciplina le fattispecie criminali relative a IRPEF, IRES, IVA e crediti d'imposta inesistenti, con particolare attenzione a condotte fraudolente, mezzi artificiosi e rappresentazioni false della realtà economica. Professionisti e aziende devono conoscere queste definizioni per valutare la conformità fiscale e i rischi penali connessi a dichiarazioni, rimborsi e utilizzo di crediti tributari.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.