Decreto Legislativo Redditi Persone

Decreto Legislativo 74/2000

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

Pubblicato: 31/03/2000 In vigore dal: 10/03/2000 Documento ufficiale

Quali sono le definizioni fondamentali dei reati tributari secondo il Decreto Legislativo 74/2000 e cosa si intende per "imposta evasa"?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 74/2000 rappresenta la normativa di riferimento per disciplinare i reati in materia di imposte sui redditi e IVA, abrogando la precedente disciplina del 1982. L'articolo 1 fornisce le definizioni essenziali che costituiscono la base per l'applicazione delle fattispecie criminali tributarie, chiarendo concetti come "fatture per operazioni inesistenti", "elementi attivi e passivi" e "dichiarazioni". Per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata, al netto dei versamenti già effettuati a titolo di acconto o ritenuta; nel caso di omessa dichiarazione, è considerata evasa l'intera imposta dovuta. Questa definizione è cruciale perché determina le soglie di punibilità e la rilevanza penale della condotta. La normativa estende il concetto di evasione anche agli indebiti rimborsi e ai crediti d'imposta inesistenti, ampliando significativamente l'ambito di applicazione dei reati tributari rispetto alla disciplina precedente.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 74/2000 # DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74 ## Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 , che delega il Governo ad emanare, entro otto mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto in conformità dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal medesimo articolo, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 , e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 2000; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 17 della predetta legge n. 205 del 1999 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2000; Sulla proposta del Ministro delle finanze e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo: a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi; b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta; c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge; d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi; e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce; f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili; g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione. g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall' articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti; g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonchè quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà. (( g-quater) per "crediti inesistenti" si intendono: 1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici; g-quinquies) per "crediti non spettanti" si intendono: 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento; 2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito; 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza. ))

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Legislativo 74/2000 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il DL 74/2000 è il riferimento normativo principale per commercialisti e consulenti tributali che affrontano questioni di reati tributari, evasione fiscale, fatture false e operazioni simulate. La normativa disciplina le fattispecie criminali relative a IRPEF, IRES, IVA e crediti d'imposta inesistenti, con particolare attenzione a condotte fraudolente, mezzi artificiosi e rappresentazioni false della realtà economica. Professionisti e aziende devono conoscere queste definizioni per valutare la conformità fiscale e i rischi penali connessi a dichiarazioni, rimborsi e utilizzo di crediti tributari.

Normative correlate

Risoluzione AdE 84/2025
Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell…
Circolare 199/2025
Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, …
Circolare 192/2024
Novità in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni e de…
Legge 86/2025
Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizi…
Legge 84/2025
Disposizioni urgenti in materia fiscale. (25G00092)
Legge 55/2025
Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025. (25G00…

Altre normative del 2000

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Fusione di fondi comuni di … Interpello AdE 212 Adempimenti intermediari finanziari – articolo 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, … Interpello AdE 605 Riserve in sospensione  –  Utilizzo  di  una  riserva  da  rivalutazione  in  sospensione… Interpello AdE 342 Tariffe incentivanti (IV Conto Energia) – Tremonti ambiente – art. 6 della legge n. 388 d… Interpello AdE 388 Individuazione delle modalità semplificate di comunicazione dell’esito negativo dell’atti… Provvedimento AdE 212