Autorizzazione della spesa di L. 300.000 per la concessione del contributo in annualita' in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, concernente la decadenza delle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie.
Qual è l'oggetto del Decreto Legislativo 816/1948 e quale spesa autorizza?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 816/1948, promulgato il 7 maggio 1948, autorizza la spesa annuale di 300.000 lire per la concessione di contributi dello Stato in annualità sui mutui previsti dal precedente decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425. Questa norma si applica agli esercizi finanziari a partire dal 1947-48 e riguarda specificamente le cooperative edilizie e i beneficiari di alloggi assegnati da tali cooperative. La disposizione prevede che lo Stato conceda contributi annuali per sostenere i mutui contratti per la costruzione di case popolari, in applicazione della normativa sulla decadenza delle assegnazioni di alloggi. L'importo di 300.000 lire annue viene prelevato dal fondo di 60 milioni di lire stanziato dal Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1947-48, destinato a favore dell'I.N.C.I.S. e degli istituti autonomi per costruzioni di case popolari.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 816
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 816/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 816
## Autorizzazione della spesa di L. 300.000 per la concessione del
contributo in annualita' in applicazione del decreto legislativo
luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, concernente la decadenza
delle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: Art. 1 È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1947-48 e successivi, la spesa di L. 300.000 per la concessione del contributo dello Stato in annualità, sui mutui previsti dall' art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425 . L'importo di L. 60.000.000 stabilito dal n. 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 185 , che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48, per annualità occorrenti per contributi a favore dell'I.N.C.I.S. e degli istituti ed Enti autonomi per costruzioni di case popolari, è diminuito della corrispondente somma di L. 300.000.
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Il Decreto Legislativo 816/1948 riguarda l'autorizzazione di spesa pubblica per contributi statali su mutui edilizi, cooperazione edilizia e edilizia popolare. Commercialisti e consulenti che operano nel settore immobiliare e delle costruzioni trovano in questa norma i riferimenti storici sulla disciplina dei contributi in annualità, sulle assegnazioni di alloggi da cooperative edilizie e sulla gestione dei fondi pubblici destinati all'I.N.C.I.S. e agli enti autonomi per le case popolari.
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