Regolamento di definizione delle disposizioni transitorie al processo penale militare telematico di cui all'articolo 87, comma 7, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. (24G00141)
Quali sono le regole tecniche per l'implementazione del processo penale militare telematico e come si disciplina il periodo transitorio?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 123/2024 stabilisce le regole tecniche per l'introduzione del processo penale telematico nella Giustizia Militare italiana, disciplinando sia le modalità operative che il periodo di transizione verso il nuovo sistema digitale. Il decreto si applica a tutti gli atti del procedimento penale militare e riguarda magistrati militari, avvocati, pubblici ministeri militari e tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti presso i tribunali militari. In pratica, il regolamento definisce come devono essere gestiti digitalmente i documenti, gli atti e le comunicazioni nei processi penali militari, garantendo conformità alle normative sulla protezione dei dati personali e sull'amministrazione digitale. Il decreto è stato adottato previo parere del Consiglio della Magistratura Militare, del Garante per la protezione dei dati personali e del Consiglio di Stato, assicurando così il rispetto delle garanzie procedurali e della sicurezza informatica durante la transizione dal sistema cartaceo a quello telematico.
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Riferimento normativo
DECRETO 19 luglio 2024, n. 123
Testo normativo
DECRETO n. 123/2024
# DECRETO 19 luglio 2024, n. 123
## Regolamento di definizione delle disposizioni transitorie al processo
penale militare telematico di cui all'articolo 87, comma 7, del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. (24G00141)
IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 , recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», e, in particolare, l'articolo 87, comma 7, secondo periodo; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 , e, in particolare l'articolo 10, comma 1; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante « Codice dell'amministrazione digitale » e successive modificazioni; Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 , recante approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , recante approvazione del codice di procedura penale ; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ; Visto il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 , recante approvazione dei codici penali militari di pace e di guerra; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell' articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 »; Sentito il Consiglio della magistratura militare nella seduta del 29 novembre 2023, con delibera del Plenum n. 8232; Acquisito il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 7 dicembre 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 13 febbraio 2024; Acquisito il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'adozione del presente regolamento, reso con nota prot. PCM-DAGL 0006470 P-del 9 luglio 2024; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche del processo penale telematico della Giustizia Militare, disciplinando anche il periodo transitorio e la sperimentazione effettuata durante lo stesso. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Omissis.». - Si riporta il testo dell' art. 87, comma 7, del decreto-legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 , recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2022, n. 243, S.O.: «Art. 87 (Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico). - 1. - 6-quinquies. Omissis. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione agli atti del procedimento penale militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati personali. Le ulteriori regole tecniche di cui al comma 2 possono essere adottate, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare, con atto dirigenziale del responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.». - Si riporta il testo dell' art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303: «Art. 10 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa). - 1. L'applicazione delle disposizioni di cui all' art. 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , concernente le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2024. Omissis.». - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante « Codice dell'amministrazione digitale » e successive modificazioni», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. - Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 , recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale » è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, Supplemento straordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , recante «Approvazione del codice di procedura penale » è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O. - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale », è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O. - Il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 , recante «Approvazione dei codici penali militari di pace e di guerra», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1941, n. 107, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell' art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 », è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97.
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Il decreto disciplina il processo penale militare telematico secondo le disposizioni transitorie previste dal decreto legislativo 150/2022, coordinandosi con il Codice dell'Amministrazione Digitale e le normative sulla posta elettronica certificata. Magistrati militari, avvocati e operatori della giustizia militare devono conformarsi alle regole tecniche per deposito atti, comunicazioni digitali e gestione documentale nei procedimenti penali militari, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle trasmissioni telematiche.
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