Decreto Ministeriale Contributi

Decreto Ministeriale 134/2023

Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (23G00143)

Pubblicato: 06/10/2023 In vigore dal: 30/08/2023 Documento ufficiale

Quali sono i beneficiari e le modalità di concessione dei contributi per il trasporto ferroviario intermodale secondo il Decreto Ministeriale 134/2023?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 134/2023 disciplina il regime di incentivazione "Ferrobonus" per il trasporto ferroviario intermodale e trasbordato in Italia, autorizzato dalla legge di stabilità 2016. I beneficiari sono le imprese utenti di servizi ferroviari e gli operatori del trasporto combinato che commissionano treni completi a imprese ferroviarie per il trasporto di merci in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali italiani. Il contributo è destinato a incentivare modalità di trasporto più sostenibili rispetto al solo trasporto su strada, favorendo l'intermodalità e riducendo l'impatto ambientale.

La gestione operativa dell'intervento è affidata a RAM (Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A.), società pubblica incaricata dell'istruttoria, della gestione e del monitoraggio. Le risorse disponibili ammontano a 22 milioni di euro annui per il periodo 2023-2027, previa autorizzazione della Commissione europea secondo le norme sugli aiuti di Stato. Il regime è stato notificato e autorizzato dalla Commissione con decisione C(2022)9697 final del 19 dicembre 2022.

Le modalità operative prevedono che le imprese richiedenti devono dimostrare di operare effettivamente nel settore del trasporto ferroviario intermodale, stipulando contratti di servizio con imprese ferroviarie regolarmente licenziate. I contributi sono commisurati sulla base di parametri definiti dal regolamento, considerando la tipologia di servizio, le tratte coperte e gli obiettivi di sostenibilità perseguiti. La concessione è subordinata al rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza e trasparenza.

Il decreto rappresenta l'aggiornamento del precedente regolamento del 2017, il cui regime era scaduto il 16 agosto 2022. La nuova disciplina estende il beneficio fino al 2027, mantenendo coerenza con gli obiettivi europei di mobilità sostenibile e integrazione modale, nonché con le linee guida comunitarie per gli aiuti alle imprese ferroviarie.

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Riferimento normativo

DECRETO 30 agosto 2023, n. 134

Testo normativo

DECRETO n. 134/2023 # DECRETO 30 agosto 2023, n. 134 ## Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (23G00143) IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto l' articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ; Vista la comunicazione della Commissione 2008/C 184/07, recante «Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie» e, in particolare, il capo 6, sezione 6.1, n. 98, lettera b); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto l' articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , recante «Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini», il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 52; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 , e, in particolare l'articolo 1, comma 648, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia; Visto l'articolo 1, comma 649, della citata legge n. 208 del 2015 , che demanda ad apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al citato comma 648 e che subordina l'adozione del medesimo regolamento a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell' articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , recante « Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Visto l' articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , che autorizza la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per le finalità di cui all' articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ; Visto, altresì, il comma 674 del citato articolo 1 della legge n. 178 del 2020 , che subordina alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell' articolo 108, paragrafo 3, del trattato di funzionamento dell'Unione europea , l'efficacia dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 673, della medesima legge n. 178 del 2020 ; Vista l'autorizzazione della Commissione europea all'aiuto di Stato SA.44627, di cui alla decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016, ai fini dell'adozione del regolamento ai sensi dell' articolo 1, comma 649, della legge n. 208 del 2015 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa »; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125 , recante «Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all' articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 »; Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 5, del suddetto regolamento n. 125 del 2017 , che prevede che «...in caso di ulteriori stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato, la durata di concessione dei contributi di cui al presente regolamento può proseguire oltre l'anno 2018, fermo restando che il regime di aiuti complessivamente non deve superare i cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento»; Considerato che il regime di incentivazione di cui al predetto decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125 , è scaduto il 16 agosto 2022, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto, e che, in conformità a quanto previsto dall' articolo 1, comma 674, della legge n. 178 del 2020 , è stata effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 27 ottobre 2022 la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell' articolo 108, paragrafo 3, del trattato di funzionamento dell'Unione europea , ai fini dell'erogazione dei contributi per gli anni dal 2023 al 2026; Vista la decisione C(2022) 9697 final del 19 dicembre 2022 «Aiuto di Stato SA.103856 - Italia "Ferrobonus" - incentivi al trasporto ferroviario», con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto Ferrobonus - Incentivi per il trasporto ferroviario; Considerato che l'autorizzazione della Commissione europea considera le attività svolte nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, per un importo stimato di 22 milioni di euro annui; Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 23069 del 1° giugno 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 20 luglio 2023, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) «soggetto gestore»: la società RAM, logistica, infrastrutture e trasporti S.p.A., soggetto incaricato delle attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell'intervento, di seguito RAM; c) «trasporto intermodale»: trasporto di merci nella stessa unità di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza due o più modi di trasporto e che non implica l'handling della merce nelle fasi di scambio modale; d) «trasporto trasbordato»: trasporto nel quale le merci effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, con rottura di carico; e) «nodo logistico»: punto nodale per la raccolta, la separazione, il trasbordo e la redistribuzione delle merci, inclusi gli interporti; f) «interporto»: complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione; g) «imprese utenti di servizi ferroviari»: imprese, che commissionano treni completi a imprese ferroviarie, attraverso contratti di servizi ferroviari per trasporto intermodale e trasbordato; h) «operatore del trasporto combinato»: soggetto che conclude un contratto di trasporto multimodale per suo conto, che non agisce come preposto o mandatario del mittente o dei vettori partecipanti alle operazioni di trasporto multimodale e che assume la responsabilità dell'esecuzione del contratto; i) «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di licenza, ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 , la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci o persone per ferrovia e che ne garantisce la trazione, ivi comprese le imprese che forniscono la sola trazione; l) «treno completo»: il treno acquistato in tutta la sua capacità di prestazioni da un unico cliente; m) «influenza dominante»: l'influenza esercitata da un'impresa ferroviaria quando, direttamente o indirettamente, riguardo a un'impresa, alternativamente o cumulativamente: 1) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto; 2) controlla la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; 3) può designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa; n) «portale albo degli autotrasportatori»: il portale istituito presso il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per le attività di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 e di cui all' articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 . N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Il Trattato 25 marzo 1957 ( Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ) è pubblicato nella GUUE del 26 ottobre 2012 n. C 326. - La Comunicazione della Commissione 2008/C 184/07 (Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie) è pubblicata nella GUUE del 22 luglio 2008 n. C 184. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Si riporta l' articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea): «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). - 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell' articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 , che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato». 2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti: a) gli aiuti di Stato di cui all' articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 , e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , nonchè dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012 ; d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell' articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 . 3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonchè al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi. 4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto. 5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca. 6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonchè la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013 . Fino alla data del 1° luglio 2017, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell' articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 . 7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonchè al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.». - Si riportano i commi 648 e 649 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016): «648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è altresì autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini può essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all' articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . 649. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648 sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell' articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea .». - Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ( Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 , S.O. n. 12. - Si riportano i commi 673 e 674 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «673. Per le finalità di cui all' articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 674. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 672 e 673 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell' articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea .». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 , S.O. n. 30. - Si riporta l' articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 14 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all' articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017 : «Art. 3 (Risorse finanziarie). - 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione dei contributi di cui all' articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , nei limiti delle risorse statali disponibili. 2. Ai sensi dell' articolo 1, comma 645, della legge n. 208 del 2015 , le suddette risorse possono subire riduzioni in caso di minori risparmi rispetto alle stime di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 645. 3. Tali fondi possono essere incrementati da ulteriori risorse derivanti dall'utilizzo di quota parte delle risorse di cui all' articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . 4. Altre risorse destinate o da destinare per le finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono essere oggetto di intese operative con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed erogate secondo le previsioni di cui all'articolo 12. 5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, nonchè in caso di ulteriori stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato, la durata di concessione dei contributi di cui al presente regolamento può proseguire oltre l'anno 2018, fermo restando che il regime di aiuti complessivamente non deve superare i cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento.». - La Decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2022, caso SA.103856 (Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ) è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 23 marzo 2023, n. C 110. Note all'art. 1: - Il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2015, n. 170. - Si riporta l' articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 (Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori): «Art. 9 (Attribuzioni). - 1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni: a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; b); c); d) determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681 , recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale; e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla formulazione delle strategie di governo del settore dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su progetti di provvedimenti amministrativi in materia di autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici; f) accreditare gli organismi di certificazione di qualità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7; g); h) attuare le direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto; i) curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici; l); l-bis) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore; l-ter) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonchè alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio; l-quater) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 ; l-quinquies) decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici della motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonchè di applicazione delle sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all'ufficio della motorizzazione civile competente. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio della motorizzazione civile per la revoca o la sospensione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori.». - Si riporta l' articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 : «Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi). - 1. 2. 3. 4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 , e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. 4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies. 4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonchè con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. 4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti. 4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito. 4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. 5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane. 6. - 11. 12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 , il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti. 13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 . Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14. 13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada. 14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro. 15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 . 16. 17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti nè al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 . 18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 19. All' articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , le parole: «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea». 20. All' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono soppresse. 21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza. 22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. 23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all' articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273 , sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta e all'imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonchè a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale. 24. 25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 , e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all' articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 , le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza. 26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e successive modificazioni, nè dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni. 27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonchè le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29. 28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . 30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273 , sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea. 31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea.».

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