Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 139/2012

Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», inerenti le bottiglie in polietilentereftalato riciclato. (12G0154)

Pubblicato: 17/08/2012 In vigore dal: 09/07/2012 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le limitazioni per la produzione di bottiglie in polietilentereftalato (PET) riciclato destinate al contatto con alimenti?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 139/2012 integra la normativa italiana sulla disciplina igienica degli imballaggi destinati al contatto con sostanze alimentari, specificatamente per le bottiglie in PET riciclato. La norma si applica ai produttori di bottiglie e ai distributori di bevande che intendono utilizzare materiale plastico riciclato nella loro produzione. In pratica, le bottiglie in PET riciclato possono essere prodotte solo se contengono almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e il restante 50% deve provenire da materiale originariamente idoneo al contatto alimentare, accompagnato da documentazione che dimostri la conformità del processo di riciclo. Aspetto cruciale: queste bottiglie possono venire a contatto esclusivamente con acqua minerale naturale e bevande analcoliche, non con altri alimenti. I produttori devono notificare all'autorità sanitaria territoriale l'impiego di PET riciclato e rispettare i test di cessione previsti dal regolamento CE 1935/2004 per garantire la sicurezza alimentare.

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Riferimento normativo

DECRETO 9 luglio 2012, n. 139

Testo normativo

DECRETO n. 139/2012 # DECRETO 9 luglio 2012, n. 139 ## Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», inerenti le bottiglie in polietilentereftalato riciclato. (12G0154) IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 , concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto l' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 , come modificato dall' articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 , recante le modalità per l'individuazione dei materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ; Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 ; Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 , recante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e sue successive modificazioni; Visto, in particolare, il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n. 299 , recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Visto, in particolare, il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n. 113 , recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie di polietilentereftalato riciclato; Vista la richiesta dell'Associazione italiana tra gli Industriali delle Bevande Analcoliche volta a consentire l'impiego di polietilentereftalato riciclato anche al settore delle bibite analcoliche; Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 8 luglio 2011; Ritenuto di dover provvedere a modificare il citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 in attesa dell'adozione delle Decisioni comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie plastiche riciclate; Visto l' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 21 settembre 2011; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 11 ottobre 2011 ai sensi della direttiva 98/34/CE ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata in data 21 giugno 2012; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Integrazione dell'articolo 13-ter del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 1. All'articolo 13-ter, comma 2 del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, come modificato dal decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n. 113 , dopo la parola «naturale» sono aggiunte le seguenti «e bevande analcoliche». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 luglio 2012 Il Ministro: Balduzzi Visto, Il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. salute e MIN.lavoro, registro n. 11, foglio n. 242 Avvertenze: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE , è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004 . - Il regolamento CE n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 384 del 29 dicembre 2006 . - Il regolamento CE n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 , è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 86 del 28 marzo 2008 . - Il regolamento UE n. 10/2011 della Commissione del 14gennaio 2011 , riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 12 del 15 gennaio 2011 . - La legge 30 aprile 1962, n.283 (Modifica degli articoli 242 , 243 , 247 , 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 : Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962 . - Il testo dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall' art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente: «Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonchè le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243 . 3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni». - Il decreto del Ministro della Salute 22 dicembre 2005, n. 299 (Regolamento recante aggiornamento del D.M. 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006 . - Il decreto del Ministro della Salute 18 maggio 2010, n. 113 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2010 . - Il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale». Note all'art. 1: - Il testo vigente dell'articolo 13-ter del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come modificato dal presente regolamento, è il seguente: «Art. 13-ter. - 1. In deroga a quanto stabilito all'art. 13 è consentita la produzione di bottiglie in polietilentereftalato a condizione che: a) le bottiglie di recupero siano costituite da polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto; b) i produttori di bottiglie impieghino polietilentereftalato riciclato accompagnato da una documentazione atta a dimostrare mediante un challenge test che il processo di riciclo utilizzato sia in grado di garantire la conformità dell'oggetto finito all' art. 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 . 2. Le bottiglie di cui al comma 1 devono contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e possono venire a contatto soltanto con acqua minerale naturale e bevande analcoliche. 3. I produttori di bottiglie che impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare all'Autorità sanitaria territorialmente competente l'impiego di polietilentereftalato riciclato. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle bottiglie legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato dell'Unione europea e a quelle originarie dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonchè della Turchia.».

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Il decreto riguarda la conformità ai regolamenti CE 1935/2004, 2023/2006 e 282/2008 sulla plastica riciclata destinata al contatto alimentare, nonché l'applicazione del regolamento UE 10/2011. Aziende produttrici di bevande e imballaggi devono verificare i requisiti di purezza, i limiti di contaminazione e le condizioni di impiego secondo la disciplina igienica degli imballaggi, con particolare attenzione alla tracciabilità della materia prima riciclata e alla notifica alle autorità sanitarie competenti.

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