Regolamento di modifica del decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 19, sulle modalita' di applicazione, in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (25G00160)
Quali sono le principali modifiche introdotte dal Decreto Ministeriale 152/2025 al regolamento ferroviario sul primo soccorso?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 152/2025 modifica il DM 19/2011 per adeguare la disciplina del primo soccorso in ambito ferroviario alle normative europee sulla sicurezza e interoperabilità. Le modifiche riguardano principalmente i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, che devono predisporre procedure operative conformi ai propri sistemi di gestione della sicurezza secondo il D.Lgs. 50/2019. In pratica, le procedure devono essere elaborate sulla base della valutazione dei rischi e devono prevedere l'utilizzo di dispositivi tecnologici che garantiscono l'arresto tempestivo del convoglio, in conformità al Regolamento UE 2019/773. Le novità più rilevanti riguardano la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici per la richiesta automatica di attivazione del pronto soccorso, che devono essere installati nel rispetto della normativa europea applicabile. Questo rappresenta un adeguamento alle decisioni della Commissione europea (C(2024) 4976 final) e alle valutazioni negative espresse dall'Agenzia dell'Unione Europea per le ferrovie (ERA) sulla versione precedente del regolamento.
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Riferimento normativo
DECRETO 4 agosto 2025, n. 152
Testo normativo
DECRETO n. 152/2025
# DECRETO 4 agosto 2025, n. 152
## Regolamento di modifica del decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n.
19, sulle modalita' di applicazione, in ambito ferroviario, del
decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (25G00160)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 , recante «Attuazione della direttiva 2001/12/CE , della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»; Visto il decreto 15 luglio 2003, n. 388, recante «Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell' articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 , recante «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»; Visto l' articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , il quale demanda «ad appositi decreti ministeriali» la definizione delle «modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 »; Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 19 , recante «Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell' articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »; Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 , recante «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 , sulla sicurezza delle ferrovie»; Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 , recante «Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 , relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)»; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE ; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214 , recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022», e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), che ha modificato l'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 ; Considerato che con la Technical Opinion n. 2022-4 del 13 giugno 2022 l'Agenzia dell'Unione Europea per le ferrovie (ERA) ha espresso una valutazione negativa in merito ad alcune disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 19 del 2011 ; Considerato che con la decisione di esecuzione C(2024) 4976 final del 18 luglio 2024 la Commissione europea ha imposto all'Italia di modificare il citato decreto ministeriale n. 19 del 2011 entro 12 mesi dalla notifica della stessa; Ritenuto di recepire le modifiche apportate dall' articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2023, n. 214 , all' articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , al fine di ottemperare alla citata decisione di esecuzione C(2024) 4976 final; Acquisito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 marzo 2025; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio 2025; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 luglio 2024, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988 , Adottano il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto 24 gennaio 2011, n. 19 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dello sviluppo economico 24 gennaio 2011, n. 19 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo: 1) dopo la parola «predispongono» sono inserite le seguenti: «, in conformità ai propri sistemi di gestione della sicurezza, così come definiti dall' articolo 8 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 ,»; 2) le parole «per ciascun punto della» sono sostituite dalle seguenti: «lungo la»; 3) le parole «nei tempi più rapidi possibili anche per» sono sostituite dalla seguente: «incluso»; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le suddette procedure, elaborate sulla base della valutazione dei rischi e nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, prevedono anche l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono il tempestivo arresto della marcia del convoglio, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, possono, altresì, prevedere l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso. I dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso sono installati nel rispetto della normativa europea applicabile agli stessi.». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 : «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante: «Attuazione della direttiva 2001/12/CE , della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2003 , S.O. n. 118. - Il decreto 15 luglio 2003, n. 388 recante: «Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell' articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004 . - Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante: «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2007 , S.O. n. 199. - Si riporta l' articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.101 del 30 aprile 2008 : «Art. 45 (Primo soccorso). - 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario. 3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni.». - Il decreto 24 gennaio 2011, n. 19 recante: «Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell' articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 » è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2011 . - Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 recante: «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 , sulla sicurezza delle ferrovie» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2019 . - Il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 recante: «Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 , relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019 . - Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE , è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 139 del 27 maggio 2019. - Si riporta il testo dell' articolo 4 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 : «Art. 4 (Modifiche all' articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ). - 1. All' articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario"; b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni". 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». Note all'art. 1: - Si riporta l'articolo 4 del citato decreto 24 gennaio 2011, n. 19, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Organizzazione di pronto soccorso). - 1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto n. 388 del 2003, il datore di lavoro che impiega proprio personale nelle attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui all'articolo 5. I gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, in conformità ai propri sistemi di gestione della sicurezza, così come definiti dall' articolo 8 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 , procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda lungo la rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato incluso il trasporto degli infortunati. Le suddette procedure, elaborate sulla base della valutazione dei rischi e nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, prevedono anche l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono il tempestivo arresto della marcia del convoglio, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, possono, altresì, prevedere l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso. I dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso sono installati nel rispetto della normativa europea applicabile agli stessi. 2. Ai fini di cui al comma 1, i servizi pubblici di pronto soccorso forniscono ai gestori delle infrastrutture e alle imprese ferroviarie specifiche informazioni per consentire l'efficace realizzazione delle procedure operative di intervento. Tali procedure sono disciplinate anche nel rispetto della normativa in materia di sicurezza ferroviaria.».
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Il Decreto Ministeriale 152/2025 è il riferimento normativo per gestori infrastrutture ferroviarie e imprese ferroviarie che devono conformarsi ai sistemi di gestione della sicurezza, valutazione dei rischi, dispositivi tecnologici di arresto convoglio e interoperabilità ferroviaria secondo il Regolamento UE 2019/773. Consulenti della sicurezza ferroviaria e responsabili del primo soccorso lo consultano per procedure operative, coordinamento con servizi pubblici di pronto soccorso, trasporto infortunati e compliance con normativa europea sulla sicurezza del trasporto ferroviario.
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