Quali sono le zone di tutela istituite nell'area marina protetta "Capo Spartivento" e quali attività sono consentite in ciascuna zona?
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Il Decreto Ministeriale 154/2024 istituisce un regolamento che disciplina le attività consentite nell'area marina protetta "Capo Spartivento", ubicata nei comuni di Domus de Maria e Teulada nella provincia del Sud Sardegna. Il decreto suddivide l'area marina protetta in diverse zone di tutela, ciascuna caratterizzata da un diverso grado di protezione ambientale. In funzione di questo grado di protezione, il regolamento stabilisce quali attività sono consentite e quali sono vietate, prevedendo anche eventuali deroghe ai divieti generali previsti dalla legge quadro sulle aree protette (legge 394/1991). Le attività vietate comprendono generalmente la cattura e il danneggiamento di specie animali e vegetali, l'alterazione dell'ambiente geofisico, la navigazione a motore, e lo scarico di rifiuti, salvo specifiche eccezioni per zone a protezione minore. Il regolamento tiene conto delle esigenze di conservazione della biodiversità marina, della pesca tradizionale e delle attività economiche locali, bilanciando la tutela ambientale con le necessità delle comunità locali.
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Riferimento normativo
DECRETO 10 gennaio 2024, n. 154
Testo normativo
DECRETO n. 154/2024
# DECRETO 10 gennaio 2024, n. 154
## Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite
nell'area marina protetta «Capo Spartivento». (24G00170)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Visti gli articoli 9 e 41 della Costituzione ; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 , recante «Legge-quadro sulle aree protette» e, in particolare, l'articolo 36, comma 1, lettera o), che prevede, tra le aree marine protette di reperimento, quella denominata «Capo Spartivento», nonchè l'articolo 19, comma 5, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente «è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario»; Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, MARPOL 73/78, per la definizione di requisiti di eco-compatibilità per le unità da diporto; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 , relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonchè la decisione 2004/585/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98 , (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio ; Vista la direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 , relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE ; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , recante «Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione »; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 , recante «Disposizioni per la difesa del mare»; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Interventi correttivi di finanza pubblica» e in particolare l'articolo 1, comma 10, che trasferisce al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 » e, in particolare, l'articolo 77, comma 2, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 , recante «Nuovi interventi in campo ambientale» e, in particolare, l'articolo 2, concernente «Interventi per la conservazione della natura»; Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 , recante «Disposizioni in campo ambientale»; Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179 , recante «Disposizioni in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 8, relativo al funzionamento delle aree marine protette; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , recante « Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE , a norma dell' articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 »; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 , recante «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 , recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell' articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 »; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 , recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, l'articolo 6, comma 1; Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , recante «Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 , relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE »; Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 , recante «Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE , a norma dell' articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , in attuazione dell' articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167 »; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica» e ne sono ridefinite le competenze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro della transizione ecologica; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero della transizione ecologica» è ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 440 del 22 dicembre 2023, di istituzione dell'area marina protetta «Capo Spartivento»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017 , recante «Disciplina della piccola pesca e della piccola pesca artigianale»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 maggio 2019, recante «Disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2019»; Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005 ; Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare - e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), resa esecutiva con decreto prot. n. 16706 del 2 agosto 2016, della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la realizzazione degli studi propedeutici all'istituzione, tra le altre, dell'area marina protetta «Capo Spartivento», nei comuni di Domus de Maria e Teulada, provincia del Sud Sardegna; Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna con nota prot. n. 10822 del 14 settembre 2020, richiesta con nota prot. n. 17799 del 22 luglio 2019, sullo schema di decreto istitutivo e sullo schema di decreto di approvazione del regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta «Capo Spartivento»; Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso nella seduta del 5 novembre 2020, Repertorio n. 137/CU; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 22342 del 9 ottobre 2023, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Ai sensi dell' articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , il presente regolamento suddivide in zone di tutela l'area marina protetta «Capo Spartivento» e disciplina le attività consentite all'interno di ciascuna zona in funzione del grado di protezione necessario, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della medesima legge n. 394 del 1991 . N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE). Note alle premesse - Si riportano gli articoli 9 e 41 della Costituzione : «Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.». «Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.». - La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O. - La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. - Si riporta il testo dell' articolo 36, comma 1 e dell' articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , (Legge quadro sulle aree protette), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1991, n. 292: «Art. 36 (Aree marine di reperimento). - 1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all' articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , nelle seguenti aree: a) Isola di Gallinara; b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone; c) Secche di Torpaterno; d) Penisola della Campanella - Isola di Capri; e) Costa degli Infreschi; f) Costa di Maratea; g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca; h) Costa del Monte Conero; i) Isola di Pantelleria; l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; m) Acicastello - Le Grotte; n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena); o) Capo Spartivento; p) Capo Testa - Punta Falcone; q) Santa Maria di Castellabate; r) Monte di Scauri; s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine; t) Parco marino del Piceno; u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno"; v) Isola di Bergeggi; z) Stagnone di Marsala; aa) Capo Passero; bb) Pantani di Vindicari; cc) Isola di San Pietro; dd) Isola dell'Asinara; ee) Capo Carbonara; ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"; ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei"; ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco; ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; ee-sexies) Capo Milazzo; ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente. (omissis).». «Art. 19 (Gestione delle aree protette marine). - (omissis) 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario. (omissis).». - Il Regolamento (CE) n. 1380/2013 del 11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonchè la decisione 2004/585/CE del Consiglio) è pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n. L 354. - Il Regolamento (CE) n. 1954/2003 del 4 novembre 2003 del Consiglio (relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95) è pubblicato nella G.U.U.E. 7 novembre 2003, n. L 289. - Il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009 del Consiglio (che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96 , (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93 , (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006) è pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 343. - Il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 del Consiglio (relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca) è pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2002, n. L 358. - Il Regolamento (CE) n. 639/2004 del 30 marzo 2004 del Consiglio (relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità.) è pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L 102. - La Decisione n. 2004/585/CE del 19 luglio 2004 del Consiglio (relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca) è pubblicato nella G.U.U.E. 3 agosto 2004, n. L 256. - Il Regolamento (CE) n. 2015/812 del 20 maggio 2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio (che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98 , (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio ) è pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2015, n. L 133. - Il Regolamento (CE) n. 850/98 del 30 marzo 1998 del Consiglio (per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame) è pubblicato nella G.U.U.E. 27 aprile 1998, n. L 125. - Il Regolamento (CE) n. 2187/2005 del 21 dicembre 2005 del Consiglio (relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 ) è pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2005, n. L 349. - Il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 del Consiglio (relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ) è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 40. - Il Regolamento (CE) n. 1098/2007 del 18 settembre 2007 del Consiglio (che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 ) è pubblicato nella G.U.U.E. 22 settembre 2007, n. L 248. - Il Regolamento (CE) n. 254/2002 del 12 febbraio 2002 del Consiglio (che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002) è pubblicato nella G.U.U.E. 13 febbraio 2002, n. L 41. - Il Regolamento (CE) n. 2347/2002 del 16 dicembre 2002 del Consiglio (che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde) è pubblicato nella G.U.U.E. 4 gennaio 2003. - Il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009 del Consiglio (che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96 , (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93 , (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006) è pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 343. - Il Regolamento (CE) n. 1379/2013 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ) è pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n. L 354. - Il Regolamento (CE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonchè la decisione 2004/585/CE del Consiglio) è pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n. L 354. - Il Regolamento (CE) n. 1434/98 del 29 giugno 1998 del Consiglio (che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto) è pubblicato nella G.U.U.E. 7 luglio 1998, n. L 191. - La Direttiva n. 2013/53/UE del 20 novembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE) è pubblicata nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n. L 354. - La Direttiva n. 94/25/CE del 16 giugno 1994 del Parlamento europeo e del Consiglio (sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto) è pubblicata nella G.U.C.E. 30 giugno 1994, n. L 164. - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ( Codice della navigazione ) è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. - La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1983, n. 16, S.O. - Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , (Interventi correttivi di finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.: «Art. 1 (Organizzazione della pubblica amministrazione). - (omissis) 10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM). (omissis).». - Si riporta il testo dell' articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.: «Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi dell' articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dallalegge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.». - Si riporta il testo dell' articolo 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 , (Nuovi interventi in campo ambientale), pubblicata nella Gazz. Uff. del 14 dicembre 1998, n. 291: «Art. 2 (Interventi per la conservazione della natura). - 1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all' articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all'articolo 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985 . Il Ministro dell'ambiente può procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999. 2. In relazione al particolare valore ambientale dell'area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell' articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni ed integrazioni, il mancato esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria in quanto in violazione di vincoli ambientali e paesistici, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine di novanta giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa ai sensi del comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo previsti. 3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette per il ripristino naturalistico dei siti. 5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese. 6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell' articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000. 8. All' articolo 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , nell'alinea, dopo le parole: "nella concessione di finanziamenti" sono inserite le seguenti: "dell'Unione europea,". 9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344 , le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 sono destinate all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese. 10. All' articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , e successive modificazioni, dopo la lettera ee-bis), è aggiunta la seguente: "ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure 'Santuario dei cetaceì". 11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999 provvede all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10, con il precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini. 12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al comma 10 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali. 13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394 , è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000. 14. 15. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 , pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, è destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2. 16. La Commissione di riserva, di cui all' articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area protetta marina ed è presieduta da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della Commissione di riserva in qualità di membro. 17. All' articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , le parole: "ai sensi dell' articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 " sono sostituite dalle seguenti: "nonchè dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette". 18. Per l'espletamento delle funzioni relative all'ambiente marino previste dall' articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 , l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica di dieci unità di profilo professionale "ricercatore". Alla copertura dei posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . 19. Per la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della "Posidonia Oceanica", nonchè di studio delle misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del contributo delle università, degli enti di ricerca e di associazioni ambientaliste. 20. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è comandato presso gli Enti parco di cui all' articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti Enti, è inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e secondo le procedure di cui all' articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 . Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un numero di unità pari al predetto personale. 21. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all' articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ". 22. Dopo l' articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , è inserito il seguente: "Art. 1-bis. (Programmi nazionali e politiche di sistema). - 1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati. 2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1". 23. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , è sostituito dal seguente: "7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni". 24. All' articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti."; b) al comma 6, dopo la parola: "vice presidente" sono inserite le seguenti: "scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco" e la parola: "eventualmente" è soppressa; c) al comma 8, le parole da: "elabora lo statuto dell'Ente parco" fino alla fine del comma sono soppresse; d) dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni". 25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , è sostituito dal seguente: "11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni". 26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all' articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonchè le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994. 27. All' articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) sullo statuto dell'Ente parco". 28. All' articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo le parole: "il rispetto delle caratteristiche", sono inserite le seguenti: "naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali"; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonchè le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo."; c) al comma 6, le parole: "sentita la Consulta e" sono soppresse. 29. Dopo l' articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , è inserito il seguente: "Art. 11-bis. (Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale). - 1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14". 30. All' articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "naturali e ambientali" sono inserite le seguenti: "nonchè storici, culturali, antropologici tradizionali"; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco". 31. All' articolo 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , al primo periodo, le parole: "entro un anno dalla sua costituzione, elabora" sono sostituite dalle seguenti: "avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate". 32. All' articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , al secondo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1,". 33. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente". 34. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , è sostituito dal seguente: "3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco". 35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , come sostituito dal comma 34 del presente articolo, è effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato. 37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394 , è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro.». - La legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2001, n. 79. - Si riporta il testo dell' articolo 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179 , (Disposizioni in materia ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002, n. 189: «Art. 8 (Funzionamento delle aree marine protette). - 1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell' articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 , e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle stesse, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1. 3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego. 5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo. 6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo. 7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, fissati nella misura massima di 1 milione di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.». - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ( Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE , a norma dell' articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2005, n. 202, S.O.. - Il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 (Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2010, n. 270. - Il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell' articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2012, n. 26. - Si riporta il testo dell' articolo 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2016, n. 13: «Art. 6 (Disposizioni in materia di aree marine protette). - 1. Per la più rapida istituzione delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo32dellalegge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo8, comma 10, dellalegge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 800.000 euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica di straordinari ecosistemi marini sommersi, all'articolo36, comma 1, dellalegge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-sexies) è aggiunta la seguente: "ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente".». - Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 , relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE) è pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2016, n. 7. - Il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE , a norma dell' articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , in attuazione dell' articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167 ) è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2018, n. 23. - Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 , è pubblicato nella Gazz. Uff. 1°marzo 2021, n. 51. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (Nomina dei Ministri) è pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2022, n. 250. - Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 , è pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 2022, n. 264. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 (Nomina del sen. Adolfo URSO a Ministro delle imprese e del made in_Italy, dell'on. Francesco LOLLOBRIGIDA a Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'on. Gilberto PICHETTO FRATIN a Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del sen. Matteo SALVINI a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del prof. Giuseppe VALDITARA a Ministro dell'istruzione e del merito.) è pubblicato nella Gazz. Uff. 17 novembre 2022, n. 269. - Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 maggio 2019 (Disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2019), è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - Si riporta il testo dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 ), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2003, n. 132: «Art. 8 (Attuazione dell' articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo). - (omissis) 6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Nelle materie di cui all' articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all' articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e all' articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .".» Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 19 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394 : «Art. 19 (Gestione delle aree protette marine). - 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute. 2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima. 3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati: a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonchè l'asportazione di minerali e di reperti archeologici; b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque; c) lo svolgimento di attività pubblicitarie; d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura; e) la navigazione a motore; f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi. 4. I divieti di cui all'art. 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine. 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario. 6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima. 7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonchè dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.».
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Il Decreto 154/2024 disciplina le aree marine protette secondo la legge 394/1991, stabilendo zone di tutela con diversi gradi di protezione, divieti e deroghe in materia di pesca, navigazione e attività estrattive. Amministratori locali, gestori di aree protette e operatori del settore marittimo consultano questo regolamento per comprendere le restrizioni ambientali, la compatibilità con la piccola pesca artigianale, e le modalità di gestione sostenibile degli ecosistemi marini secondo le direttive europee sulla politica comune della pesca e la direttiva quadro sulla strategia marina.
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