Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 169/2010

Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennita' e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. (10G0191)

Pubblicato: 15/10/2010 In vigore dal: 02/09/2010 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 2 settembre 2010, n. 169

Testo normativo

DECRETO n. 169/2010 # DECRETO 2 settembre 2010, n. 169 ## Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennita' e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. (10G0191) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l' articolo 29, comma 1, lett. n), del decreto legislativo, 28 giugno 2005, n. 139 , che attribuisce al Ministro della giustizia l'adozione, su proposta del Consiglio nazionale, delle tariffe degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; Visto il comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Esaminata la proposta di tariffa professionale formulata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili trasmessa al Ministro della giustizia il 4 marzo 2008, ai sensi dell' articolo 29, comma 1, lett. n), del decreto legislativo n. 139 del 2005 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 2 luglio 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. 5594.U del 3 agosto 2010); Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Contenuto della tariffa - Definizioni 1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fine di garantire la qualità della prestazione, nel rispetto dell'importanza dell'opera e del decoro della professione. 2. Ai fini della presente tariffa il termine «professionista» indica sia il dottore commercialista, sia il ragioniere commercialista, sia l'esperto contabile. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse. - Si riporta il testo dell' art. 29, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 , (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell' art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34 .): «Art. 29 (Attribuzioni). - 1. Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento: a) rappresenta istituzionalmente gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; b) formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale; d) coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale; e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine; f) formula pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali e alla loro separazione; g) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale; h) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali; i) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonchè in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine; l) formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia; m) valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali; n) propone al Ministro competente le tariffe professionali, che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni; o) determina l'organizzazione dei propri uffici, curando altresì i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente; p) esercita la potestà regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonchè negli altri casi previsti dalla legge; q) individua le attribuzioni da delegare al Comitato esecutivo, ove costituito ai sensi dell'art. 26.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 169/2010 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2010

Modello 730/2010 - Redditi 2009 - Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, d… Circolare 300346 Corte di cassazione, sezioni unite, n. 1625 del 27 gennaio 2010 – Provvedimento di dinieg… Risoluzione AdE 1625 Risposte ai quesiti presentati in occasione del Forum lavoro del 17 marzo 2010 in materia… Risoluzione AdE 305402 Istituzione dei codici tributo per il recupero, tramite modello F24, del contributo indeb… Risoluzione AdE 22 Accertamento dei cambi valute estere per il mese di Maggio 2010 Provvedimento AdE 346209