Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 172/2024

Regolamento recante le procedure elettorali e la composizione del Consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'ordine degli psicologi. (24G00189)

Pubblicato: 25/11/2024 In vigore dal: 23/10/2024 Documento ufficiale

Quali sono le principali novità introdotte dal Decreto Ministeriale 172/2024 riguardo alle procedure elettorali e alla composizione degli organi dell'Ordine degli psicologi?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 172/2024 disciplina le procedure elettorali e la composizione del Consiglio nazionale, dei consigli territoriali e degli organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi, attuando quanto previsto dall'articolo 8-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75. La normativa si applica a tutti gli iscritti all'Ordine degli psicologi, sia della sezione A che della sezione B dell'albo professionale, garantendo la rappresentanza di entrambe le categorie negli organi collegiali. Una delle innovazioni principali riguarda l'inclusione degli iscritti alla sezione B (psicologi dell'esercizio dell'arte ausiliaria) negli organi territoriali e nazionali, superando la precedente esclusione. Il decreto abroga il precedente regolamento del DPR 25 ottobre 2005, n. 221, e stabilisce modalità specifiche per l'integrazione dei componenti della sezione B negli organi disciplinari, in particolare quando i procedimenti coinvolgono professionisti iscritti a tale sezione.

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Riferimento normativo

DECRETO 23 ottobre 2024, n. 172

Testo normativo

DECRETO n. 172/2024 # DECRETO 23 ottobre 2024, n. 172 ## Regolamento recante le procedure elettorali e la composizione del Consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'ordine degli psicologi. (24G00189) IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l' articolo 117, comma 2, lettera g) e comma 6 della Costituzione ; Visto la legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante: «Ordinamento della professione di psicologo»; Visto l' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 238 ; Visto l' articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ; Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre del 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221 recante «Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonchè dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell' articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 , dell' articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e dell' articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 »; Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 , recante: «Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 4, della citata legge 11 gennaio 2018, n. 3 , che ha inserito nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'articolo 01 (Categoria professionale degli psicologi), con il quale la professione di psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 ; Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018 recante: «Ordinamento della professione di psicologo», pubblicato sulla GU Serie Generale n. 127 del 4 giugno 2018; Visto l' articolo 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178 ; Visto l' articolo 8-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 , convertito con modifiche dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 , il quale dispone che: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con regolamento, disciplina: a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine; b) le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all' articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 »; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2024 n. 856/2024 e 27 agosto 2024, n. 1126/2024; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo 17 comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 effettuata con nota del 10 ottobre 2024 prot. n. 8795; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano all'Ordine degli psicologi e alle sue articolazioni territoriali e nazionale. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' articolo 117 della Costituzione : «Art. 117 (La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali). - Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato». - La legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante: «Ordinamento della professione di psicologo», è pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1989, n. 46, S.O. - Si riporta il testo dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 recante: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»: «Art. 4 (Norme organizzative generali). - 1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A. 2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento. 3. Con successivo regolamento ai sensi dell' articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4 , e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2». - Si riporta il testo dell' articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , recante: «Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonchè altre misure urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 . «Art. 1-septies (Organi di ordini professionali). - 1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 , al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 . Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi dell' articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 , come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali». - Il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre del 1946, n. 233, reca: «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse». - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221 recante: «Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonchè dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell' articolo 1, comma 18, della L. 14 gennaio 1999, n. 4 , dell' articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e dell' articolo 1-septies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 », è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 ottobre 2005, n. 253. - Si riporta l' art. 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 , recante: «Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2018, n. 25: «Art. 9 (Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo). - 1. Gli articoli da 14 a 30 , 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396 , sono abrogati. Nella medesima legge, ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute. 2. L' articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396 , è sostituito dal seguente: «Art. 46 (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi». 3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 , in quanto applicabile. Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi. 4. All' articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 , è premesso il seguente: «Art. 01 (Categoria professionale degli psicologi). - 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 ». 5. All' articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno»; b) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purchè non inferiore a un decimo degli iscritti»; c) il comma 12 è abrogato. 6. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56 , ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5 e al presente comma, sentito il Consiglio nazionale degli psicologi». - Il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018 reca: «Ordinamento della professione di psicologo». - Si riporta il testo dell' articolo 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178 : «Art. 31-bis (Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonchè in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali). - 1. All' articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , le parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono soppresse. 2. Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, nazionali e territoriali, può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. 3. Il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottare, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi. 4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data del 9 novembre 2020, per un periodo non superiore a novanta giorni dalla medesima data. 5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai termini di cui all' articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444 , sono fatti salvi gli atti emanati dagli ordini e collegi territoriali e nazionali scaduti». - Si riporta il testo dell' articolo 8-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 , recante: «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 : «Art. 8-ter (Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con regolamento, disciplina: a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine; b) le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all' articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 . 2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221 , è abrogato. 3. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si svolgono con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024. 4. Gli organi territoriali e nazionali, ordinari e straordinari, dell'Ordine degli psicologi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino allo svolgimento delle elezioni cui al comma 3». - Si riportano i commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».

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