Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 188/2011

Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre. (11G0232)

Pubblicato: 16/11/2011 In vigore dal: 20/07/2011 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 20 luglio 2011, n. 188

Testo normativo

DECRETO n. 188/2011 # DECRETO 20 luglio 2011, n. 188 ## Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre. (11G0232) IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 , recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 , istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l' articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente; Visto l' articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 , con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti; Visto l' articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 , con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonchè alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , di riforma dell'organizzazione del Governo; Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall' articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ; Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005 ; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , recante il nuovo codice della nautica da diporto ; Visto il regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 , relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 , e in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera f), che abroga l' articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 , e l'articolo 4, comma 1, che istituisce la Segreteria Tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la Segreteria tecnica per le aree marine protette; Visto l' articolo 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244 , con il quale è stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all' articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all' articolo 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 , recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in data 1° ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 228; Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1998 con il quale è stata istituita l'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre»; Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 1999 con il quale si è provveduto a rettificare il citato decreto 12 dicembre 1997; Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1999 recante il testo coordinato dei citati decreti ministeriali 12 dicembre 1997 e 22 luglio 1999; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2003 con il quale si è provveduto a modificare il citato decreto 6 settembre 1999 per l'aggiornamento dell'area marina protetta; Vista la richiesta di modifica della perimetrazione e del regime vincolistico di cui al decreto ministeriale del 17 luglio 2003 istitutivo dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», avanzata in data 8 novembre 2004 dal Comune di Cabras, in qualità di Ente gestore, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto 6 settembre 1999; Considerato che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di legittimità su atti della Corte dei Conti, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha ritenuto che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge; Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere all'aggiornamento dell'area marina protetta mediante la predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le Amministrazioni territoriali interessate; Visti i pareri sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», espressi dal Comune di Cabras con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 aprile 2008 , dalla Provincia di Oristano, nella seduta del 13 novembre 2008 della Conferenza Unificata, e dalla Regione Autonoma della Sardegna, nella medesima seduta del 13 novembre 2008 della Conferenza Unificata; Visto l' articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata; Visti i pareri favorevoli sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», espressi nella seduta del 13 novembre 2008 dalla Conferenza Unificata; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di aggiornamento dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre»; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 408/2009 espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 febbraio 2009; Vista la nota del 31 marzo 2009 prot. UL/2009/7673 con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Considerato necessario procedere all'approvazione del regolamento di disciplina e organizzazione dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre»; Decreta: Art. 1 È adottato l'allegato regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 luglio 2011 Il Ministro: Prestigiacomo Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 14, foglio n. 308 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, S.O. - Si riporta il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O. - Si riporta il testo dell' art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.: «10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).». - Il testo dell' art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), abrogato dall' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Si riporta il testo dell' art. 8, comma 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79: «8. All'art. 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991 , sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro della marina mercantile e"». - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ( Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE , a norma dell' art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O. - Il Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 , relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 , è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembrer 2006, n. L 409. - Si riporta il testo dell' art. 14, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell' art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158, S.O.: «Art. 14 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: (omissis). f) l' art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 , e successive modificazioni;». - Si riporta il testo dell' art. 2, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: «339. La commissione di riserva di cui all' art. 28, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , e successive modificazioni, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, è composta: da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». - Si riporta il testo dell'art. 19, commi 3 e 5, della citata legge n. 394 del 1991 : «3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati: a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonchè l'asportazione di minerali e di reperti archeologici; b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque; c) lo svolgimento di attività pubblicitarie; d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura; e) la navigazione a motore; f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.». «5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.». - Si riporta il testo dell' art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.: «2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 : «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

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