Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 19/2009

Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Pubblicato: 17/03/2009 In vigore dal: 30/01/2009 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 30 gennaio 2009, n. 19

Testo normativo

DECRETO n. 19/2009 # DECRETO 30 gennaio 2009, n. 19 ## Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , recante il Codice delle assicurazioni private ; Visti in particolare gli articoli 115 e 343, comma 5, del predetto Codice concernenti, fra l'altro: la costituzione del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione come patrimonio separato presso la CONSAP; lo scopo di tale Fondo; la composizione del Comitato di gestione cui spetta l'amministrazione del Fondo; la procedura di determinazione del relativo contributo e la sua misura massima; la successione di tale Fondo nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia già previsto dall' articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792 ; nonchè la previsione di norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento stabilite con regolamento del Ministro delle attività produttive, sentito 1'ISVAP; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 , che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive; Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ed acquisito per ragioni di opportunità anche il parere del Ministero dell'economia e delle finanze; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2008; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27397 del 18 dicembre 2008 e il nulla osta della Presidenza del Consiglio di Ministri rilasciato in data 8 gennaio 2009, prot. n. DAGL/12.3.4./19/51; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ; b) «CONSAP»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; c) «contributo»: la contribuzione annuale dei mediatori a favore del Fondo determinata a sensi dell'articolo 115, comma 3, del codice; (( c-bis) «danneggiato»: l'assicurato, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o i loro aventi causa che abbiano subito un danno patrimoniale dal mediatore o dai mediatori solidalmente responsabili e non siano stati risarciti dal mediatore stesso o dagli altri solidalmente responsabili; )) d) «Fondo»: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'articolo 115 del codice; (( e) «IVASS»: l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; )) f) «mediatori»: gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti nella sezione di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del codice; g) «polizza»: la polizza di assicurazione della responsabilità civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, del codice; h) «registro»: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 1, del codice; (( h-bis) «sinistro»: azione od omissione che causa il danno patrimoniale. A tal fine, si considera unico sinistro l'insieme dei fatti causativi di danno a carico dello stesso danneggiato, ascrivibili al medesimo mediatore o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili. In tal caso, i fatti lesivi si considerano occorsi nell'anno in cui si è verificato il primo di essi, anche se gli stessi si sono protratti per più annualità; )) (( h-ter) «massimale globale»: il massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione previsto in relazione all'insieme dei sinistri che sono accaduti nell'anno di riferimento, ai sensi degli articoli 110, comma 3 e 112, comma 3 del codice. Tale massimale comprende l'insieme delle richieste di risarcimento del danno patrimoniale che sono avanzate da una pluralità di danneggiati al medesimo mediatore, o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili, per fatti lesivi accaduti nel medesimo anno, così come definiti dalla lettera h-bis). )) i) «Comitato»: il Comitato di gestione di cui all'articolo 115 del codice.

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